studiopci

Membro Storico
Per chiudere almeno da parte mia questa discussione che è degenerata, nel senso letterale , in disquisizioni almeno per me incomprensibili, vorrei capire alcune cose, in quanto anche se non iscritto all'Ordine degli Avvocati , alcuni anni di studio, confluiti in un titolo, e svariati anni di lavoro , mi hanno dato comunque la capacità di comprendere ed interpretare il nostro ordinamento giuridico:
Quella che qualcuno vuole liquidare come semplice "ricevuta", è, essendo formata, da entrambe le parti un vero e proprio contratto, altrimenti nelle semplici ricevute ci sarebbe solo la firma del ricevente.
Appunto : da quanto scritto e sottoscritto da ambo le parti ....si evince chiaramente che Tamy e la signora sono d'accordo (punto 1) nel contrarre una locazione (punto 2, ossia causa) che ha per oggetto l'immobile descritto (punto 3, ossia oggetto) ; e (punto 4) l'han messo per iscritto......
Riporto a tal uopo la natura del contratto sottoscritto da tamy e la proprietaria che tamy ha postato, per una facile comprensione
ciao a tutti vi scrivo il foglio che ho firmato, cosi poi mi dite cosa ne pensate.
" Ricevo dalla Sig. tamy nata a.. il.. la somma di 1650 euro come cauzione per l' affitto dell' immobile sito in via... con porzione di giardino nel catasto fabbricati al foglio 8 mappale 91/8 cat. a/3 vani 3,5. seguirà stipula di regolare contratto di locazione data e le due firme.
Ora visto che tale scritto secondo alcuni è da considerarsi contratto a tutti gli effetti civili e legali... perchè rispetta i requisiti fondamentali dell' art. 1325 del C.C.
che sono:
1) l'accordo delle parti[1326];
2) la causa[1343] ;
3) l'oggetto[1346];
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
chiedo a costoro di chiarire:
a) da dove si evince l'accordo tra le parti, posto che non mi sembra di rilevare una proposta di Tamy dettagliata, ne una accettazione dettagliata da parte della proprietaria;
b) Dove è possibile rilevare l'oggetto del contratto così come prescritto dall'art. 1346 CC ( l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile ) quindi dove si determina la tipologia di contratto di affitto , le clausole e quanto altro.
c) dove è possibile rilevare le condizioni generali del contratto ( clausole, modalità di pagamento, canone mensile, consegna delle chiavi, durata, inizio, fine, ecc.ecc. ) che ope legis ... così come disposto dall'art. 1341 CC che riporto per l'opportuna disamina e che sono requisito fondamentale del contratto, si rilevano dallo scritto.
Art.1341 - condizioni generali del contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
d)
E contrae preliminarmente la locazione ( e leggo su internet, come ho scritto, ma non è stato letto, che è valido persino un contratto verbale di affitto e non nullo come dice studiopci).
Dove sono e chi sono questi eminenti scritti che affermano che un contratto di affitto verbale non è nullo , posto che la legge 431/98 ( che mi risulta essere ancora in vigore ) all'art. 1 comma 4 recita : A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta, tenendo presente che è vero che l'art. 1350 C.C. definisce l'obbligatorietà della forma scritta solo per contratti superiori a 9 anni, ma le leggi speciali emanate in seguito normano in materia diversa.

Vorrei in ultimo che mi si chiarisca alcune cose che reputo contrastanti tra loro :

1 -
Questo pezzo di carta che ha tutti gli elementi essenziali e non i dettagli (integrabili ope legis, visto che non vertiamo in materia di totalmente libera negoziabilità) ...non solo contiene tutti gli elementi essenziali , ma...per quelli di dettaglio NON specificati
Se come appunto tu stesso dichiari ... che non vertiamo in materia di totale libera negozialità ... come reputi integrabili " ope legis " i dettagli di un contratto che sono requisiti essenziali " ope legis " come prescritto dal sù riportato art. 1341 .

2 -
proprio grazie a quello scritto chiamato ricevuta ma sottoscritto, come ottimamente osservato da H&F, da entrambe (un po' strano per una "ricevuta", direi!) - potrà in sede di dettaglio letteralmente IMPORRE che i dettagli siano quelli previsti da una delle varie tipologie contrattuali!!!!!
Accolgo con piacere che avete insieme ottimamente rilevato e che considerate un contratto valido a tutti gli effetti civili e penali un pezzo di carta sottoscritto che non specifica la natura degli obblighi e quant'altro ti faccia comprendere a cosa ti stai obbligando, invidio chi vi venderà un bene perchè sottoscrivendo una ricevuta potrà decidere in seguito come obbligarvi. :D

Mi spiego (come sempre) : che il mio iperlegittimo affidamento non valga niente, mentre la storia (anche del mio tempo e del mio portafogli) siano dettati dai capricci di Tamy (scusa Tamy, ovviamente non ce l'ho con te) che...non si capisce secondo quale codice ...dettano legge ......................Embè...su questo davvero ci arriverei in Cassazione !!!! Mai sentito parlare di "tutela dell'affidamento"?
Cosa c'entra la menzione all'art. 428 del C.C. tutela della persona incapace di intendere e volere
In ultimo giusto per chiarire
se Tamy è carina e conciliante ...magari le ridò pure tutto per tenerezza. Ma ...se Tamy osasse parlarmi "alla Fabrizio"...allora sì che le farei passare un brutto quarto d'ora!!!!
Io non ho consigliato a tamy di minacciare o altro la proprietaria , ho semplicemente , chiarito a tamy ... dal mio punto di vista supportato e riprotando precisi riferimenti di legge che :
- la ricevuta non è un contratto perchè non ne ha i requisiti
- in mancanza di un contratto richiesto per legge , non può la proprietaria applicare il diritto di ritenzione della somma versata... a titolo di penale o altro
- Qualora la signora non voglia restituire la somma , in mancanza dei requisiti prescritti per legge ( applicazione di penale o quant'altro ) , la stessa incorrerebbe nel reato di indebito incasso previsto dall'art. 646 del C.P.
Non ho parlato per parlare, per dico dico o altro , ho fatto rifermento a precise disposizioni di legge, non ho invitato alle minacce, o altro ed a conferma di questo potete leggere gli inteventi iniziali. Fabrizio
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Vedi Fabrizio.....se quando io parlo di "tutela dell'affidamento" (ovviamente in ambito contrattuale e precontrattuale, che è quel di cui stavamo parlando) come prevista dall'art. 1337 cc ,...e tu.....mi vai a parare nientedimeno che sul 428 cc (che ti dò atto...c'entra minga! Però l'hai messo di mezzo tu e non so proprio perchè!)...diventa superchiarissimo che non ci si potrà intendere mai tu ed io, almeno nella decodifica del legalese!!!!

Il contratto definitivo non dobbiamo dirlo noi se ci fosse o meno : lo dicono le parti : dicono (e firmano entrambe) che provvederanno a redigere contratto di locazione definitivo per un bene determinato , il cui canone è evincibile dall'ammontare del deposito cauzionale, la cui durata è fissata dalla legge, la cui decorrenza è ovvia per ragioni già dette sopra.

Quel foglio di carta è un normalissimo impegno RECIPROCO verso un contratto (e lo sottoscrivono ENTRAMBE) i cui connotati in dettaglio sono evidentemente stati trattati e semplicemente non dettagliati per semplice mancanza di tempo al momento! Ma resta che due signore si danno reciprocamente atto di esser d'accordo per perfezionare un contratto di locazione , per un determinato immobile, il cui canone è definito e sempre ricostruibile in base alla cauzione.
Questo reciproco impegno, come ogni impegno che voglia avere dignità legale, è comprovabile documentalmente ed ha la forma scritta prevista per il definitivo!!!!

Come si può solo pensare che la signora abbia il sacro dovere di prendersela in saccoccia ...solo perchè Tamy cambia idea?
Come si può solo pensare che Tamy abbia tutte le ragioni e la signora solo l'obbligo di restituire TUTTO quel che ha percipito?

Quale Avvocato o Giudice al mondo potrebbero scardinare l'intero impianto normativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità contrattuale e precontrattuale per dare tutte le ragioni a Tamy che, fino a prova contraria, è l'unica che si è tirata indietro "a testa sua" pur dopo essersi IMPEGNATA in ben opposto senso?

E quale Avvocato o Magistrato (o anche Carabiniere) prenderebbero in considerazione la denuncia per appropriazione indebita sporta da chi si è impegnata per iscritto a fare qualcosa, ci ha versato una cauzione, e ...nel momento in cui "cambia idea a testina sua" si illude di veder scattare controparte che ...non solo le ridà tutto, ma magari glielo porta anche a casa? :^^:

Quel che qualunque Avvocato e Magistrato vedrebbe è che c'è stato un impegno reciproco e documentato verso un contratto che è la sola Tamy a non voler più onorare.
Che ci sia un diritto della signora a vedersi pagato questo "siamo su scherzi a parte" è poco ma sicuro.
Purtroppo l'ipotesi non è stata disciplinata dalle parti (a riprova di quanto fosse NON conteplata ed imprevista), sicchè ....se non si mettono d'accordo Tamy e la signora....succederà soltanto che "lo scomodo" procurato alla signora dal comportamento altalenante di Tamy dovrà essere quantificato in via EQUITATIVA dal Magistrato.
E' un'ipotesi che, di cuore, non auguro a nessuna delle due, anche perchè costerebbe solo di Avvocati e spese vive di giudizio.... molto di più della posta in gioco!!!!!!!
Questo per il comparto civilistico.

Per il penale.. che a mio modesto avviso QUI non c'entra un tubo....io ai miei clienti ho sempre ricordato e sempre ricoderò che ....il penale è una cosa seria, ed è assolutamente bene usarlo per le cose serie e che hanno effettivo rilievo penale.
Mica per niente, nè!!!!
Ricordare SEMPRE che AD OGNI DENUNCIA/QUERELA si può rispondere (da parte di chi è stato avventamente denunciato) con una semplicissima contro-querela per calunnia....e lì son proprio axxi, per chi pensa che la denuncia sia uno sport gratuito!!!!
 

studiopci

Membro Storico
Difatti chiedevo chiarimenti sulla " tutela dell'affidamento " da te riportata perchè l'unico riferimento normativo al termine lo troviamo nel 428 C.C., l'art. 1337 del C.C. a cui tu ora fai riferimento , che recita : Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. " non ne fà menzione, mentre però chiarisce che le scritture ( definite minute o puntuazioni ) eventualmente portate a tesi di una pre-contrattualità antecedente il contratto , non hanno nessun valore giuridico nè tantomeno vincolante ai fini di un giudizio.
Il contratto definitivo non dobbiamo dirlo noi se ci fosse o meno : lo dicono le parti : dicono (e firmano entrambe) che provvederanno a redigere contratto di locazione definitivo per un bene determinato , il canone è evincibile dall'ammontare del deposito cauzionale, la cui durata è fissata dalla legge, la cui decorrenza è ovvia per ragioni già dette sopra.
Debbo darti ragione su di una cosa , non possiamo chiarirci sulla decodifica del legalese, perchè tu... in uno scritto di poche righe ci vedi un contratto, ci desumi un canone mensile evincibile da un deposito cauzionale ( € 1650 : 2 mesi = 825 al mese ... oppure 1650 : 3 = 550 al mese oppure ancora € 1650 al mese ??? ... io non lo leggo e quindi non lo desumo ), ci desumi la durata fissata per legge ( contratto 4 + 4 oppure 3 + 2 oppure transitorio, oppure, per studenti ??? neanche quì lo leggo e quindi non lo desumo, infine ci vedi l'ovvietà della decorrenza ... io invece che purtroppo sono abituato a non desumere ma a leggere le carte e ci vedo una ricevuta particolareggiata, ma sempre ricevuta per me resta...
Il discorso è che tutt'è due le parti hanno dimostrato superficialità nella gestione della questione, superficialità che se le cose fossero andate a buon fine si sarebbe sanata con la sottoscrizione di un contratto legale, ma nel momento in cui è sorto il problema ( Tamy ha cambiato idea ) un giudice terzo eventualmente chiamato ad arbitrare la vicenda, non credo si affidi a desunzioni o altro ma a precisi elementi probatori, scritti , certi ed inconfutabili... elementi che io non riesco a vedere neanche ricorrendo alla fantasia.. perchè nella fattispecie ( beninteso come riportato da Tamy ) io vedo una ricevuta che dimostra solo una volontà ad affittare un immobile, senza specificato ... canone, durata, tipologia, clausole, elementi distintivi delle parti, o altro che possa specificare un contratto, una proposta un qualsiasi accordo scritto legalmente valido che possa eventualmente giustificare il ricorso alla ritenzione della somma versata, ecco perchè ho detto e continuo a pensare che la signora in questione male o bene che rimanga se non restituisce i soldi, non potendo giustificare o addurre giustificazioni al possesso incorre nell'indebito incasso... e come se io decidessi di acquistare una casa ( per rimanere nel tema immobiliare ) e versassi una cifra a mò di impegno, facendomi dare una ricevuta, senza specificare chi sono i venditori, qual'è la casa, quanto la pago, come la pago , in quanto tempo la pago , entro quanto faccio il rogito ed altro, poi cambio idea ed il proprietario mi obbliga a comprarla adducendo la scusa che ho firmato un contratto di acquisto o un preliminare... ma sono modi di vedere.Fabrizio
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
E infatti...l'è mica un caso se per conoscere le regole di decodifica (tecnicamente dette "di ermeneutica") ci si studia 5 anni , poi si fa una pratica pluriennale sia per fare l'Avvocato che per fare il Magistrato, e poi si fa un un esame di abilitazione in cui i bocciati sono tantissimi!!!!!

Infatti è da circa trent'anni che ....in penale ci manderei sia Forum (quello di canale 5) e sia il famigerato tomo "l'avvocato nel cassetto"!

Il numero di stronxate che si sentono da quando ognuno pensa di poter sostituire uno studio serio con quattro slogans per tutte le stagioni è aumentato in modo impressionante, da quando ci sono queste pseudo-divulgazioni DEL NULLA. E non credo proprio che questo non ifluisca persino sul carico degli Uffici Giudiziari!!!!
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Toccato bene il vero problema dela giustizia in Italia : l'ignoranza di motli.
Per questo è stata introdotta la mediazione obbligatoria. Per sfrondare.

Mi spiace che mi sembra non ci sia stat nessuna risposta di Tamy : avranno arrestato lei al posto della signora ?
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
S

Se continuiamo a non sentirla, colletta per le arance.

No no no!!!! Suvvia!!!!! ;)

Anche se avesse denunciato la signora per appropriazione indebita....non ci sarebbero stati proprio "i tempi tecnici" nel per la controquerela della signora, nè per il processo penale a carico di Tamy! Quindi...possiamo serenamente escludere questa orrida possibilità! :festa:
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
No no no!!!! Suvvia!!!!! ;)

Anche se avesse denunciato la signora per appropriazione indebita....non ci sarebbero stati proprio "i tempi tecnici" nel per la controquerela della signora, nè per il processo penale a carico di Tamy! Quindi...possiamo serenamente escludere questa orrida possibilità! :festa:
Mi mangio nel frattempo le arance che ho comprato e poi le ricompro, se mai servissero.
Ma non serviranno Tamy sono sicuro che ha capito e sa discernere negli interventi.
sia :festa:.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
d)
Dove sono e chi sono questi eminenti scritti che affermano che un contratto di affitto verbale non è nullo , posto che la legge 431/98 ( che mi risulta essere ancora in vigore ) all'art. 1 comma 4 recita : A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta, tenendo presente che è vero che l'art. 1350 C.C. definisce l'obbligatorietà della forma scritta solo per contratti superiori a 9 anni, ma le leggi speciali emanate in seguito normano in materia diversa.



. Fabrizio

Studiopci, una discussione comincia con un post di introzione quesito e poi si arricchisce di dettagli.
Tu sembri rimasto al primo post e continui ad ignorare gli ulteriori elementi forniti, a richiesta, da Tamy.

La durata della locazione, di cui ha chiaramente, parlato Tamy è : 1 anno.


Un eminente scritto potre essere il Modello Entrate -010. ovvero MOD.1
per la registrazione dei contratti verbali di locazione.

La finanziaria 2005 ha introdotto la nullità dei contratti non registrati, ivi compresi quelli dell'arrt.3 DPR 131/1986.

Quindi il contratto verbale di locazione una volta registrato è validissimo.
Tamy ha provocato con il suo recesso l'interruzione delle operazioni.

Io chiedo sempre dettagli sulle discussioni, proprio per non partire per la tangente
a causa dei pochi dati forniti.

Ma una volta avuti i dati, non posso restare ancorato al passato e citare leggi non competenti.
 

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