studiopci
Membro Storico
Per chiudere almeno da parte mia questa discussione che è degenerata, nel senso letterale , in disquisizioni almeno per me incomprensibili, vorrei capire alcune cose, in quanto anche se non iscritto all'Ordine degli Avvocati , alcuni anni di studio, confluiti in un titolo, e svariati anni di lavoro , mi hanno dato comunque la capacità di comprendere ed interpretare il nostro ordinamento giuridico:
che sono:
1) l'accordo delle parti[1326];
2) la causa[1343] ;
3) l'oggetto[1346];
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
chiedo a costoro di chiarire:
a) da dove si evince l'accordo tra le parti, posto che non mi sembra di rilevare una proposta di Tamy dettagliata, ne una accettazione dettagliata da parte della proprietaria;
b) Dove è possibile rilevare l'oggetto del contratto così come prescritto dall'art. 1346 CC ( l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile ) quindi dove si determina la tipologia di contratto di affitto , le clausole e quanto altro.
c) dove è possibile rilevare le condizioni generali del contratto ( clausole, modalità di pagamento, canone mensile, consegna delle chiavi, durata, inizio, fine, ecc.ecc. ) che ope legis ... così come disposto dall'art. 1341 CC che riporto per l'opportuna disamina e che sono requisito fondamentale del contratto, si rilevano dallo scritto.
Art.1341 - condizioni generali del contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
d)
Vorrei in ultimo che mi si chiarisca alcune cose che reputo contrastanti tra loro :
1 -
2 -
In ultimo giusto per chiarire
- la ricevuta non è un contratto perchè non ne ha i requisiti
- in mancanza di un contratto richiesto per legge , non può la proprietaria applicare il diritto di ritenzione della somma versata... a titolo di penale o altro
- Qualora la signora non voglia restituire la somma , in mancanza dei requisiti prescritti per legge ( applicazione di penale o quant'altro ) , la stessa incorrerebbe nel reato di indebito incasso previsto dall'art. 646 del C.P.
Non ho parlato per parlare, per dico dico o altro , ho fatto rifermento a precise disposizioni di legge, non ho invitato alle minacce, o altro ed a conferma di questo potete leggere gli inteventi iniziali. Fabrizio
Quella che qualcuno vuole liquidare come semplice "ricevuta", è, essendo formata, da entrambe le parti un vero e proprio contratto, altrimenti nelle semplici ricevute ci sarebbe solo la firma del ricevente.
Riporto a tal uopo la natura del contratto sottoscritto da tamy e la proprietaria che tamy ha postato, per una facile comprensioneAppunto : da quanto scritto e sottoscritto da ambo le parti ....si evince chiaramente che Tamy e la signora sono d'accordo (punto 1) nel contrarre una locazione (punto 2, ossia causa) che ha per oggetto l'immobile descritto (punto 3, ossia oggetto) ; e (punto 4) l'han messo per iscritto......
Ora visto che tale scritto secondo alcuni è da considerarsi contratto a tutti gli effetti civili e legali... perchè rispetta i requisiti fondamentali dell' art. 1325 del C.C.ciao a tutti vi scrivo il foglio che ho firmato, cosi poi mi dite cosa ne pensate.
" Ricevo dalla Sig. tamy nata a.. il.. la somma di 1650 euro come cauzione per l' affitto dell' immobile sito in via... con porzione di giardino nel catasto fabbricati al foglio 8 mappale 91/8 cat. a/3 vani 3,5. seguirà stipula di regolare contratto di locazione data e le due firme.
che sono:
1) l'accordo delle parti[1326];
2) la causa[1343] ;
3) l'oggetto[1346];
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
chiedo a costoro di chiarire:
a) da dove si evince l'accordo tra le parti, posto che non mi sembra di rilevare una proposta di Tamy dettagliata, ne una accettazione dettagliata da parte della proprietaria;
b) Dove è possibile rilevare l'oggetto del contratto così come prescritto dall'art. 1346 CC ( l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato e determinabile ) quindi dove si determina la tipologia di contratto di affitto , le clausole e quanto altro.
c) dove è possibile rilevare le condizioni generali del contratto ( clausole, modalità di pagamento, canone mensile, consegna delle chiavi, durata, inizio, fine, ecc.ecc. ) che ope legis ... così come disposto dall'art. 1341 CC che riporto per l'opportuna disamina e che sono requisito fondamentale del contratto, si rilevano dallo scritto.
Art.1341 - condizioni generali del contratto.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (1370, 2211).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit, (1229), facolt di recedere dal contratto(1373) o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze (2964 e seguenti), limitazioni alla facolt di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (Cod. Proc. Civ. 808) o deroghe (Cod. Proc. Civ. 6) alla competenza dell’autorità giudiziaria.
d)
Dove sono e chi sono questi eminenti scritti che affermano che un contratto di affitto verbale non è nullo , posto che la legge 431/98 ( che mi risulta essere ancora in vigore ) all'art. 1 comma 4 recita : A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta, tenendo presente che è vero che l'art. 1350 C.C. definisce l'obbligatorietà della forma scritta solo per contratti superiori a 9 anni, ma le leggi speciali emanate in seguito normano in materia diversa.E contrae preliminarmente la locazione ( e leggo su internet, come ho scritto, ma non è stato letto, che è valido persino un contratto verbale di affitto e non nullo come dice studiopci).
Vorrei in ultimo che mi si chiarisca alcune cose che reputo contrastanti tra loro :
1 -
Se come appunto tu stesso dichiari ... che non vertiamo in materia di totale libera negozialità ... come reputi integrabili " ope legis " i dettagli di un contratto che sono requisiti essenziali " ope legis " come prescritto dal sù riportato art. 1341 .Questo pezzo di carta che ha tutti gli elementi essenziali e non i dettagli (integrabili ope legis, visto che non vertiamo in materia di totalmente libera negoziabilità) ...non solo contiene tutti gli elementi essenziali , ma...per quelli di dettaglio NON specificati
2 -
Accolgo con piacere che avete insieme ottimamente rilevato e che considerate un contratto valido a tutti gli effetti civili e penali un pezzo di carta sottoscritto che non specifica la natura degli obblighi e quant'altro ti faccia comprendere a cosa ti stai obbligando, invidio chi vi venderà un bene perchè sottoscrivendo una ricevuta potrà decidere in seguito come obbligarvi.proprio grazie a quello scritto chiamato ricevuta ma sottoscritto, come ottimamente osservato da H&F, da entrambe (un po' strano per una "ricevuta", direi!) - potrà in sede di dettaglio letteralmente IMPORRE che i dettagli siano quelli previsti da una delle varie tipologie contrattuali!!!!!
Cosa c'entra la menzione all'art. 428 del C.C. tutela della persona incapace di intendere e volereMi spiego (come sempre) : che il mio iperlegittimo affidamento non valga niente, mentre la storia (anche del mio tempo e del mio portafogli) siano dettati dai capricci di Tamy (scusa Tamy, ovviamente non ce l'ho con te) che...non si capisce secondo quale codice ...dettano legge ......................Embè...su questo davvero ci arriverei in Cassazione !!!! Mai sentito parlare di "tutela dell'affidamento"?
In ultimo giusto per chiarire
Io non ho consigliato a tamy di minacciare o altro la proprietaria , ho semplicemente , chiarito a tamy ... dal mio punto di vista supportato e riprotando precisi riferimenti di legge che :se Tamy è carina e conciliante ...magari le ridò pure tutto per tenerezza. Ma ...se Tamy osasse parlarmi "alla Fabrizio"...allora sì che le farei passare un brutto quarto d'ora!!!!
- la ricevuta non è un contratto perchè non ne ha i requisiti
- in mancanza di un contratto richiesto per legge , non può la proprietaria applicare il diritto di ritenzione della somma versata... a titolo di penale o altro
- Qualora la signora non voglia restituire la somma , in mancanza dei requisiti prescritti per legge ( applicazione di penale o quant'altro ) , la stessa incorrerebbe nel reato di indebito incasso previsto dall'art. 646 del C.P.
Non ho parlato per parlare, per dico dico o altro , ho fatto rifermento a precise disposizioni di legge, non ho invitato alle minacce, o altro ed a conferma di questo potete leggere gli inteventi iniziali. Fabrizio