decorso questo termine il traente può anche dare ordine di non effettuare il pagamento senza subire conseguenze (protesto)
Non intendo assolutamente fare polemica con te, mi stai pure simpatico!!
Es.. Tu mi dai un assegno e coincide che io parta per motivi di lavoro, rientro dopo due mesi dalla scadenza naturale del titolo, lo verso sul conto e la banca dopo due tentativi mi dice che non c'erano fondi, mi fanno pagare le spese e mi restituiscono l' assegno.
Finisce quì? Assolutamente no!
Per i sei mesi successivi (che decorrono, ad essere precisi, non dalla data di emissione dell’assegno ma da quella successiva prevista per il suo incasso - 8 o 15 giorni - o da quella del protesto se vi è stato) l’assegno conserva la validità di titolo esecutivo contro la persona che lo ha emesso. Il che significa che può essere normalmente incassato presso la banca; se sul conto corrente non vi fosse la giacenza necessaria per pagarlo (se c’è, la banca lo paga normalmente), l’emittente non incorre in alcuna penale, ma la situazione è equiparabile a quella di una cambiale: ossia il beneficiario dell’assegno potrebbe direttamente procedere con l’esecuzione forzata (pignoramento).
Per i successivi nove anni e mezzo (in totale dieci anni dalla data di emissione) l’assegno bancario conserva comunque l’efficacia di una promessa unilaterale di pagamento, disciplinata dagli articoli 1987 e seguenti del codice civile. Tale efficacia viene meno con il decorso del decimo anno, che determina l’operatività della prescrizione del diritto di credito del beneficiario, sempre che non vi siano state nel corso del decennio cause interruttive della prescrizione, anche solo a mezzo lettera raccomandata.
Intendo che il mancato protesto non salva la persona dal rispondere del tentativo di non pagare - in mala fede - il titolo emesso! Spero esserci chiariti.
Ciao