marcanto

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ciascuno è libero di fare le sue scelte ......la trascrizione tutela, la registrazione è mero atto formale/fiscale
In questo modo vengono neutralizzate eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla Trascrizione del preliminare.

Francamente con il mio precedente #30
pensavo di far chiarezza in merito alla valenza e all'ufficialità che assume la Proposta d'acquisto, quando giunge al suo compimento.
E indicare quello che veramente tutela le parti interessate.
Poi se non è proprio necessario non si registra e ne si trascrive .......
 
Ultima modifica:

francesca63

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Ecco appunto, mi auguro che la banca non mi chieda questo.....qualcuno sa dirmi se generalmente basta la proposta?
La banca non chiede la trascrizione, e nemmeno la registrazione (che sono due cose diverse).

La “proposta” è un termine equivoco, se usato fuori luogo.
La proposta è un atto unilaterale; la proposta accettata ,la cui accettazione è stata comunicata al proponente, è un contratto.
Quindi della proposta la banca non sa che farsene, mentre la proposta accettata è un normale contratto, nel quale si possono verificare le obbligazioni e le condizioni di acquisto che le parti hanno pattuito.
Di all’impiegato di ripassare l’art. 1326 cc
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Non sono un agente immobiliare ma ho letto con interesse la discussione, interessato alle questioni della registrazione

Dalla guida del Notariato
Le_guide_per_il_cittadino_Gararanzia_preliminare_set_14

Alla pag. 2 si legge:
Occorre ricordare tuttavia che nel momento in cui la proposta dell’acquirente viene accettata dal venditore, con la firma di quest’ultimo si conclude di fatto il preliminare di vendita, che avrà le clausole indicate nel testo rigido, di solito prestampato, della proposta d'acquisto.”
E questo conferma che la proposta d'acquisto = Preliminare

Come giustamente è stato anticipato la registrazione è un mero atto di natura fiscale.
A proposito della Trascrizione, sempre nello stesso documento si legge:

Con la Trascrizione del preliminare nei Registri Immobiliari, altre eventuali vendite dello stesso immobile e in genere tutti gli atti fatti o “subìti” dal promittente venditore non pregiudicano i diritti del promissario acquirente.
La Trascrizione del preliminare produce un effetto prenotativo facendo retroagire gli effetti della trascrizione dell'atto definitivo al momento della trascrizione del preliminare. In altre parole, nei rapporti con i terzi, è come se l'atto definitivo fosse stato trascritto nel momento in cui è stato trascritto il preliminare. In questo modo vengono neutralizzate eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive alla Trascrizione del preliminare.

La Trascrizione del preliminare garantisce, inoltre, un'ulteriore tutela all’acquirente anche per il caso di mancato adempimento del contratto preliminare.


Parere personale: io rilevo 3 inesattezze/imprecisioni:

1. la proposta d'acquisto è quasi sempre un preliminare, tuttavia non è la dicitura in alto che la fa diventare preliminare bensì, ovviamente, il contenuto quindi è un punto di vista generale che a mio parere andrebbe specificato

2.
Alla registrazione della proposta / Preliminare deve seguire la Trascrizione.

Questo no. Può seguire la trascrizione, ma non deve anche perchè costa abbastanza

3.
Con la Trascrizione del preliminare nei Registri Immobiliari, altre eventuali vendite dello stesso immobile e in genere tutti gli atti fatti o “subìti” dal promittente venditore non pregiudicano i diritti del promissario acquirente.

se fra i creditori c'è una banca la vedo dura...
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Occorre ricordare tuttavia che nel momento in cui la proposta dell’acquirente viene accettata dal venditore, con la firma di quest’ultimo si conclude di fatto il preliminare di vendita, che avrà le clausole indicate nel testo rigido, di solito prestampato, della proposta d'acquisto.”
Io rilevo anche un’altra imprecisione: il contratto non è concluso alla firma di accettazione del venditore, ma solo dal momento in cui l’accettazione è stata comunicata al proponente, entro i termini previsti.
Art. 1326 cc
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Le parti che avevo riportato tra le virgolette " " in corsivo sono state tratte da una Guida del Notariato, e direi che si tratta di fonte attendibilissima.
Se per voi non sono esatte, scrivete al Notariato e fate le vostre obiezioni.

Cosa volete che vi dica !!!
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Io rilevo anche un’altra imprecisione: il contratto non è concluso alla firma di accettazione del venditore, ma solo dal momento in cui l’accettazione è stata comunicata al proponente, entro i termini previsti.
Art. 1326 cc
Presumo che ti riferisci al comma 1 dell'art. 1326, che recita:
"Il contratto e' concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. "
con
> Chi fa la proposta = acquirente
> L'altra parte = venditore
La firma del Venditore sulla proposta, per accettazione, non costituisce anche notifica e conoscenza per l'acquirente ?

Altrimenti la norma dovrebbe chiarire o indicare in che forma si dovrebbe esplicitare la conoscenza e/o la comunicazione
 

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