Scusa Cafelab, io apprezzo sempre i tuoi interventi... ma se non sai cos'è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio... allora forse non hai letto le circolari e non hai fatto detrazioni anche gli anni passati...questa si chiama antinomia.
Non so cosa sia la "dichiarazione sostitutiva di atto notoria"
E' edilizia libera, fai quello che vuoi, quando vuoi, risparmiando la parcella del professionista, non sei tenuto a fare nessuna dichiarazione a nessuno.
Per i privati la detrazione vale per i lavori di manutenzione straordinaria:
Se è ordinaria è in edilizia libera, è una facilitazione: fai quello che vuoi
Se è straordinaria ci vuole una pratica urbanistica, redatta da un tecnico abilitato, che assevera che i lavori svolti sono nel rispetto delle normative vigenti.
Non si può scegliere se fare una ordinaria o una straordinaria per il proprio tornaconto economico. Sono interventi differenti.
A parte tutti i post scritti, dove questa dichiarazione non è altro che un'autocertificazione che tu presenti al caaf appunto per le detrazioni... e dici i lavori fatti e in che data etc... a questo vanno allegate tutte le fatture.
E su questo l'ho fatto e sto detraendo sugli immobili da quando ancora era al 36%... e dato che lo faccio ogni anno per i vari immobili... forse qualche cosa...
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLO E PER LA DICHIARAZIONE:
- abilitazioni amministrative > in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (CILA, SCIA, Inizio lavori) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà >(per le attività libere) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento >se l'immobile non è ancora censito)
- ricevute di pagamento >IMU, se dovuta
- comunicazione preventiva alla ASL > indicante la data di inizio dei lavori.
Ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), tale comunicazione si rende necessaria quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente,
2. nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di comunicazione preliminare, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera,
3. nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
- sulle parti in comune > delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori + tabella millesimale di ripartizione delle spese
- effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi >dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all’esecuzione dei lavori
Conservare unitamente ai bonifici di pagamento
- fatture (ATTENZIONE: non vi è + l'obbligo di evidenziare la manodopera)
- ricevute fiscali
A questo punto è possibile predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione necessaria.