Guida dell'Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Ristrutturazioni+edilizie+le+agevolazioni+fiscali/GUIDA+Ristrut_edilizie.pdf
COSA POSSIAMO DETRARRE? Rifacimento...
Impianto elettrico: SI - manutenzione straordinaria
Impianto idrosanitario: SI - manutenzione straordinaria
Ritinteggiatura: NO - se eseguita all'interno di un'abitazione; SI - se in un bagno in comune in uno stabile
Piastrelle: NO - se eseguita all'interno di un'abitazione; SI - se in un bagno in comune in uno stabile
Sanitari: SI - ma solo se viene fatta in concomitanza con la sostituzione degli impianti
Tremezze: SI - manutenzione straordinaria
Arredamento bagno: SI - ma se rientra tra gli altri interventi di ristrutturazione
NB: Rubinetti e piastrelle. Interventi presi singolarmente non sono detraibili (come la sostituzione dei rubinetti o delle piastrelle) lo diventano quando fanno parte di un intervento più grande che comporta il rifacimento completo o la realizzazione di un nuovo bagno.
Il bonus fiscale sui mobili non ha lo stesso tetto di spesa degli altri interventi (96 mila euro) ma si configura come cumulabile agli interventi di ristrutturazione vera e propria per un tetto massimo di spesa di 10 mila euro da ripartire in 10 quote annuali.
La detrazione
La detrazione viene ripartita in 10 rate (10 anni) che diventano 5 per i soggetti oltre i 75 anni e 3 per quelli oltre gli 80 anni.
E' possibile detrarre la fattura dell'acquisto e della manutenzione.
E' necessario presentare le fatture e i relativi bonifici di pagamento (in cui è rintracciabile codice fiscale di chi beneficia delle agevolazioni, c.f.o partita IVA di chi riceve il pagamento.), non bisogna + inviare, prima dell'inizio dei lavori, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, ma i dati che venivano richiesti nel modulo verranno indicati nella dichiarazione dei redditi come ad esempio i dati catastali dell'immobile….
Mi serve SCIA/CIL...?
No: Sostituzione apparecchi sanitari con relative opere edilizie > attività libera.
(fonte: Ristrutturazione - Prontuario lavori edilizi)
IVA Agevolata al 10%?
Si, è possibile richiedere l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta al 10% (anziché l’aliquota ordinaria del 21%) su una parte dei “beni significativi” utilizzati per la ristrutturazione.
ESEMPIO: son stati spesi 10.000 euro di cui 4.000 per la prestazione lavorativa e 6.000 per l’acquisto di beni significativi (rubinetterie e sanitari). Sui 6.000 euro di beni significativi, in questo caso, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su 4.000 euro,cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo dei sanitari e delle rubinetterie (2.000 euro), dunque, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 21%.
Dovrai presentare all'installatore una dichiarazione di responsabilità tipo questa:
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Il/la sottoscritto/a....
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
di aver diritto all'aliquota agevolata del 10%, con le limitazioni relative ai c.d. “beni significativi” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 29 Dicembre 1999 (circolare del 29 Dicembre 1999 n. 247/E), per lavori di manutenzione straordinaria definiti dall’art. 31, lett. b), della Legge 5 Agosto 1978 n. 457 e realizzati sull'immobile con destinazione prevalente di abitazione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488, come modificato dagli artt. 1, comma 18, della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e 2, comma 15, della Legge 22 Dicembre 2008 n. 203.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
Data........ Firma..........
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