ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
OK ma parla di interi fabbricati ristrutturati, io devo ristrutturare solo la mia abitazione acquistata il 3 di agosto 2015 che fa parte di un condomino di 8 unità abitative, per quanto riguarda i lavori fatti in precedenza
E dove sta il problema?
Le detrazioni 65% (ex 55%) sono ammesse per:

• gli interventi sull'involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi (comma 345)

Si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, purché delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati... (definizione art.1 - Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche).

QUINDI
Tutte le detrazioni fiscali 65% – tranne una – si riferiscono sia ad edifici che a parti di edifici, cioè a singole unità immobiliari
Ciò significa che il proprietario o detentore del singolo appartamento (o unità immobiliare) ha diritto a tutte le detrazioni, ad esclusione di quella prevista per la riqualificazione energetica (comma 344) che si riferisce sempre e solo all'intero edificio.

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Cmq per farla breve, chiama chi ti ha proposto gli infissi e gli chiedi a quale detrazione puoi accedere (pratiche incluse).
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Una cosa che non mi è chiaro IVA al 10%, la ditta che mi vende il materiale e che mi manda anche l'artigiano per fare eseguire i lavori mi dice che IVA è al 4% dato che è una ristrutturazione a seguito di acquisto come 1 casa, dice che è la stessa cosa se acquisto casa in costruzione e faccio fare delle modifiche fuori capitolato IVA in questo caso sarà al 4%. Mi potete confermare se è corretto?
Su questo punto puoi dire all'artigiano di mettertelo per iscritto incluso i riferimenti normativi?
 

joshuatri

Membro Attivo
Professionista
mi sembrava che fosse chiaro anche prima che si poteva accedere al 65% per gli infissi!
Questione IVA agevolata, al 4% non è possibile averla perchè riguarda particolari lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per come si potrà verificare in quello che segue:
Se i lavori edilizi vengono effettuati su edifici in cui la funzione abitativa è quella principale, l’IVA agevolata al 10% si applica nei seguenti casi:

- l’acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.) per interventi di recupero edilizio, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

- l’acquisto di beni finiti (sanitari, caldaie, termosifoni, ecc.) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché la posa in opera sia effettuata dal rivenditore;

- l’acquisto di beni finiti per lavori di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo, anche senza posa in opera da parte del rivenditore;

- le prestazioni di servizi eseguiti sulla base di contratti di appalto per interventi di recupero edilizio di qualsiasi tipologia.

In un caso specifico, inoltre, l’IVA agevolata è al 4%. Si tratta di tutti i lavori che hanno come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche come la messa a norma di un ascensore per consentire l’uso ai disabili o l’installazione di un servo scala o l’abbattimento di gradini per la sostituzione con scivoli.

L’aliquota IVA ordinaria al 22%, invece, si applica sempre per il pagamento degli onorari dei professionisti eventualmente coinvolti nei lavori (direttore lavori, il tecnico che redige un APE, il coordinatore per la sicurezza e qualsiasi altro professionista che presta la propria opera intellettuale a favore del committente).

Gli altri casi in cui si applica l’IVA al 22% sono l’acquisto di materiali e beni diversi dai beni finiti quando non c’è posa in opera da parte del rivenditore e l’acquisto di beni finiti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in questo caso quando l’acquisto è diretto da parte del committente presso il negozio o il deposito di materiali edili.
 

Mimi

Membro Attivo
Privato Cittadino
:) Ritorno sull'argomento per chiarire e dare informazioni certe e sicure.
Dopo aver sentito una "Fiamma Gialla", chiesto consulenza all'Agenzia delle Entrate, poi con il responsabile dell'ufficio Tecnico comunale ho concluso che.......
il commercialista, ne avrò contattato uno sbagliato, la ditta che esegue i lavori..... sapeva le cose solo per un torna conto personale, il geometra...... abituato forse a lavorare su grandissime opere e chi più ne ha più ne metta.
- Sostituire pavimenti, rifare completamente il bagno e la cucina, sostituire le porte interne, sostituire gli infissi esterni con l'approvazione dell'amministratore (delibera condominiale) tutta questa ristrutturazione si può eseguire senza nessuna CIL. CILA, SCIA ecc. ecc. al massimo se si vuole essere "precisini" basta una semplice informazione al comune.
- IVA al 10% sanitari, mattonelle ecc. ecc cioe su tutti i materiali, fino al massimo della manodopera, cioè 20.000 di manodopera IVA al 10% su 19.000 euro di materiale (e chiaro che si riferisce sempre a materiali finiti cioè posati da un artigiano/ditta).
- Per ottenere i benefici fiscali basta la semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prelevabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate,
- La detrazione al 50% e sull'importo dell'intera fattura comprendente manodopera e materiale,
- Detrazione del 65% solo se gli infissi hanno determinate caratteristiche (certificazione rilasciata da chi Vende/Installa gli infissi,
- Le detrazioni spettanti al vecchio proprietario devono essere specificate e trascritte dal notaio nell'atto di vendita, e cioè deve risultare nell'atto che il proprietario si mantiene il diritto di continuare ad effettuare le detrazioni, se nulla è scritto su questo mantenimento la legge riconosce in automatico il diritto al nuovo proprietario di portare in detrazione i restanti periodi (se il vecchio proprietario ne ha usufruito per 4 anni il nuovo proprietario ne beneficia altri 6).
Devo ritornare all'Agenzia delle Entrate dato che l'amministratore non sa bene come rilasciarmi questa dichiarazione data che il pagamento è stato eseguito dal vecchio proprietario.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
:) Ritorno sull'argomento per chiarire e dare informazioni certe e sicure.
Certe e sicure... quello che hai scritto lo trovi pari pari nei miei post di 1 anno fa sulle ristrutturazioni nulla di +. Quello che però è anche certo e sicuro che quello che hai scritto riguardo le ristrutturazioni non è universale per tutti: la parte dei permessi in comune.
Motivo per cui rimandiamo SEMPRE a richiedere le informazioni direttamente.
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
- Le detrazioni spettanti al vecchio proprietario devono essere specificate e trascritte dal notaio nell'atto di vendita, e cioè deve risultare nell'atto che il proprietario si mantiene il diritto di continuare ad effettuare le detrazioni, se nulla è scritto su questo mantenimento la legge riconosce in automatico il diritto al nuovo proprietario di portare in detrazione i restanti periodi (se il vecchio proprietario ne ha usufruito per 4 anni il nuovo proprietario ne beneficia altri 6).
Devo ritornare all'Agenzia delle Entrate dato che l'amministratore non sa bene come rilasciarmi questa dichiarazione data che il pagamento è stato eseguito dal vecchio proprietario.
Nell'atto puoi benissimo specificare il nome di chi vanno le detrazioni. Questo perché solitamente è il Vecchio Proprietario che consegna anche la documentazione inerente le precedenti detrazioni (anche perché se ha ristrutturato il bagno... l'amministratore non ha copia della documentazione di questo... ma solo ciò che riguarda il condominio):
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera)
  • certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
= l'amministratore ti deve dare copia di tutto quello che ha dato ai precedenti proprietari, inclusa la copia della precedente, rilasciandoti però una nuova certificazione che attesti che alla data del tuo rogito (o ad oggi) sono state usufruite detrazioni per X e manca Y.

Cmq gli amministratori hanno gli esempi dei moduli che sono forniti direttamente dalle associazioni di appartenenza.

Esempio di certificazione dell'amministratore del 2012 (sono 3 esempi nel file) http://www.anaciroma.it/images/documento/modelli_certificazione_detr-36-e-50percento.pdf
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
:confuso::confuso::confuso:
dopo anni di girovagare in rete, essere presente in alcuni Forum devo ancora imparare come effettuare una giusta ricerca su quanto già postato..... ecco perché ho iniziato questa nuova discussione.
Non ti preoccupare ma è giusto quello che hai fatto, va sempre verificato... non solo ti dirò di +... ma le risposte dell'agenzia delle entrate... se non fatte tramite interpello non sono vincolanti per loro...
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Magari introduco un ulteriore elemento di confusione, ma metterei in guardia il nostro Mimi.

- IVA al 10% sanitari, mattonelle ecc. ecc cioe su tutti i materiali, fino al massimo della manodopera, cioè 20.000 di manodopera IVA al 10% su 19.000 euro di materiale (e chiaro che si riferisce sempre a materiali finiti cioè posati da un artigiano/ditta).
Attento: i sanitari sono considerati prodotti finiti, e potresti acquistarli direttamente con IVA al 10%, a fronte di un titolo (CILA ?) che asseveri trattarsi di manutenzione straordinaria. Gli altri materiali considerati grezzi, come le mattonelle possono rientrare nella fatturazione complessiva dell'impresa appaltante, fino a decorrenza dell'importo manodopera.

Quanto alla detrazione 65% sugli infissi, in alternativa al 50% considerandoli nell'ambito della manutenzione, se non erro esiste un vincolo che non mi pare di aver letto nelle varie risposte.

Per accedere al 50% è sufficiente che la trasmittanza degli infissi sia quella standard prevista per le nuove costruzioni.
Per usufruire del 65%, i limiti previsti dalla normativa sono qualitativamente superiori, almeno così qualche anno fa. Non è detto che siano facilmente raggiungibili, se le geometrie da sostituire sono obbligate. Joshuatri potrà forse confermare.
 

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