Il caso illustrato dal quesito, come osservato da chi mi ha preceduto, è abbastanza confuso
, ma forse ho capito dove il forumista vuole andare a parare.
Lascio perdere la (fuorviante) plusvalenza e vado al sodo. Il mancato rilascio nei termini pattuiti del permesso in discorso costituisce un inadempimento di Caio nei confronti di Tizio. Infatti, ai sensi dell’art. 1490 cod. civ., Caio è tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinato o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore.
Presa in parola la frase “
Caio consegna a Tizio A in luogo di B”, se cosi (realmente) fosse, si potrebbe ben affermare che il caso di specie (consegna dell’immobile senza i permessi necessari per le opere di urbanizzazione) integra una vera e propria ipotesi di consegna “
aliud pro alio” (Cass. n°1391/1998). Per “
aliud pro alio”, nella compravendita, si intende “
quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito”. Sul punto si veda (tra le tante decisioni di legittimità) Cass. n°7630/2006, secondo la quale
ricorre ”l’aliud pro alio” non solo quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto e tale diversità sia di importanza fondamentale e determinante nella economia del contratto, ma
anche quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso dal bene oggetto della compravendita o si presenti priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente. Nello stesso senso si è pronunciata molto incisivamente Cass. n°9227/2005, che ritiene configurabile l’ipotesi in questione anche quando la cosa consegnata abbia difetti che la rendono inservibile o manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale, ovvero a quella che le parti abbiano assunto come essenziale al fine di realizzare il loro programma negoziale.
La consegna di “
aliud pro alio” costituisce un’ipotesi assai grave, più grave della consegna di un bene viziato ed è pertanto assoggettata alla disciplina dell’azione di risoluzione del contratto (art. 1453 cod. civ.), svincolata dall’osservanza dei termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ (Cass. n°13925/2002). Sulla base di queste considerazioni, con tutte le cautele del caso, nella fattispecie in esame, Tizio può esercitare nei confronti di Caio – alternativamente – l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento o l’azione di esatto adempimento oppure può proporre solamente l’azione di risarcimento del danno subito (Cass. n°n°272/1998).