Rosa1968

Membro Storico
Rosa perchè pensi possa non essere successo ciò?
non ho capito cosa è successo.
Se il costruttore ha seguito la legge, ha frazionato il mutuo ed ha messo ipoteca su quell'immobile, non ha molte strade, avrebbe dovuto escludere dalla garanzia quell'immobile, cosa che era anche possibile in sede di trattativa per il frazionamento, se questo non lo ha ottenuto ci sono delle ragioni alla base, e sono le ragioni che oggi hanno portato il costruttore a non poter rogitare chiaro? Non ha i soldini per pagare il debito. Questa situazione io la vedo con il semaforo rosso, per questo ho consigliato a Deda di andare a parlare con il direttore e trovare una strada con lui, che è quella che ho prospettato in precedenza, togliere l'ipoteca, spostando il debito sugli altri appartamenti. Ma qui dipende molto dalle direttive che ha dato la banca per il frazionamento, da quanto invenduto c'è, dall'ammontare del debito. E' complesso credimi.
 

DEDA

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Il mio , anche prima l ho sentito e cobtinua a sostenere che se c'è frazionamento si può fare. Il fatto è che vogliamo intestarci l immobile per preservarci in caso succedano cose peggiori tipo fallimento o fermi da parte di altri creditori.
l art 8 drl dl 122/2005 parla di cancellazione drll ipoteca O Di frazionamento. ..ma non mi sembra parli di obbligo x l acquirente di accollarsi il mutuo.
Parlo umilmente. ..sono in ansia e sono grata x il vostro scambio di opinioni.
 

Rosa1968

Membro Storico
Capisco la situazione, ma io ho esaurito gli argomenti.[DOUBLEPOST=1405964398,1405964248][/DOUBLEPOST]
Il mio , anche prima l ho sentito e cobtinua a sostenere che se c'è frazionamento si può fare.
ma si può fare cosa? Il rogito con il mutuo frazionato lo fai sole se il costruttore estingue il debito, non ci sono altre alternative. Non puoi rogitare con l'estinzione dopo, non lo prevede la legge.[DOUBLEPOST=1405964545][/DOUBLEPOST]
ma non mi sembra parli di obbligo x l acquirente di accollarsi il mutuo.
l'accollo viene previsto nel caso in cui l'acquirente decide di subentrare al debito del costruttore (con liberatoria). Ma tu hai pagato quasi tutta la casa e comunque l'accollo deve andare in delibera, e questo prima della delibera del piano di frazionamento. Perché è un'istruttoria uguale a quella di mutuo mi spiego? Se nel piano di frazionamento non è stato previsto l'accollo, non puoi farlo.[DOUBLEPOST=1405964631][/DOUBLEPOST]
quindi in base all' art. 8 della legge 122/2005 il rogito è fattibile.....?!?

Smoker
è fattibile se paga il debito ed ha l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca.
 

chiotas

Membro Junior
Privato Cittadino
Scusate l'ignoranza, ipotizzando si riesca a rogitare senza accollo del mutuo da parte dell'acquirente e con la promessa del venditore di onorare il suo debito, che cosa succederebbe, nel caso il costruttore/venditore non adempia al suo impegno?
 
S

smoker

Ospite
fatta salva la possibilità di rogitare, la banca ha l' ipoteca, quindi se il debito non venisse onorato la banca potrebbe rivalersi sull' immobile.... in parole povere in caso di insolvenza del costruttore, per non farti portare via la casa, dovresti pagare tu..... sarebbe opportuno, prima di procedere con il rogito, valutare in concreto l' operatività del relativo fondo di garanzia.......

Smoker
 

chiotas

Membro Junior
Privato Cittadino
fatta salva la possibilità di rogitare, la banca ha l' ipoteca, quindi se il debito non venisse onorato la banca potrebbe rivalersi sull' immobile.... in parole povere in caso di insolvenza del costruttore, per non farti portare via la casa, dovresti pagare tu..... sarebbe opportuno, prima di procedere con il rogito, valutare in concreto l' operatività del relativo fondo di garanzia.......

Smoker
Per poter escutere la fidejussione è necessario che venga dichiarato lo stato di insolvenza o di crisi dell'impresa costruttrice (questo penso lo possa fare solo un creditore dell'impresa sicuramente non non il promissario), oppure, il promissario, che, non ricevendo garanzie sull'intero importo versato, decida (e ne ha facoltà senza oneri) di annullare il preliminare. Però spesso/sempre prima si versano gli anticipi poi si riceve la fidejussione, se per qualche motivo, non sempre per la malafede dell'impresa, questo meccanismo salta, il promissario si trova nelle condizioni di aver già versato il denaro e quindi l'annullamento del preliminare non è attuabile, perchè potrebbe essere molto alta la quota di scoperto. Una possibile soluzione potrebbe essere obbligare il promissario a versare il suo denaro al notaio, il quale lo girerebbe all'impresa solo quando venisse presentata la fidejussione. Questo in paese civile si potrebbe anche pensare ... in Italia?
Ovviamente è un opinione di un semplice elettricista che parla con venditore di frutta e verdura :) :)
 

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