Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Una data certa mostra solo che a quella data due soggetti hanno fatto qualcosa... ma se io in una data posteriore ho trascritto vinco io ;) A chi si è affidato alla "data certa" resta la possibilità di rivendicare l'inadempienza ma il bene è fuori dalla questione.... quindi direi che nel campo nostro, la data certa conta come il due di picche.
 

Rosa1968

Membro Storico
Una data certa mostra solo che a quella data due soggetti hanno fatto qualcosa... ma se io in una data posteriore ho trascritto vinco io ;) A chi si è affidato alla "data certa" resta la possibilità di rivendicare l'inadempienza ma il bene è fuori dalla questione.... quindi direi che nel campo nostro, la data certa conta come il due di picche.
Ma il preliminare di immobili in corso di costruzione si può trascrivere quindi rimane la registrazione che é obbligatoria.
Ponz non capisco dove tu voglia arrivare. Stiamo parlando di un'obbligo a cui molti ancora si sottraggono per poi leggere sul forum che ancora oggi nonostante l'informazione un contratto dove si sarà versata una caparra non è stato registrato. Non solo si parla di effetti della registrazione nulli. Scusa ma non ci siamo

Ma il preliminare di immobili in corso di costruzione si può trascrivere quindi rimane la registrazione che é obbligatoria.
Ponz non capisco dove tu voglia arrivare. Stiamo parlando di un'obbligo a cui molti ancora si sottraggono per poi leggere sul forum che ancora oggi nonostante l'informazione un contratto dove si sarà versata una caparra non è stato registrato. Non solo si parla di effetti della registrazione nulli. Scusa ma non ci siamo
Scusate non si può trascrivere ho perso il non
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Io si lo sono infatti per gli immobili in costruzione c'e il pacchetto tutele. Ma se tu conosci un aspetto diverso. Stiamo parlando di preliminari di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Ma secondo il codice civile art 2645 bis dovrebbe essere possibile se si indicano certi dati
vedi commi 4 e 5


4. I contratti preliminari aventi a oggetto porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione devono indicare, per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.

5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.
 

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