Nel preliminare purtroppo non è stato scritto niente, era solo un accordo verbale tra gli acquirenti e noi, è possibile fare un accordo davanti al notaio pagando magari una cifra per poter restare almeno il tempo di fare quei due lavoretti, massimo dieci giorni? L'agenzia che ha venduto il mio appartamento vuole fare un contratto in comodato? E' legale tutto ciò?
Imponiti nella sede rogante a far rispettare i patti che avete convenuto.
Ovvero la consegna differita dell'alloggio.
Una prassi consueta da oltre tremila anni.
Senza pastrugni di comodato gratuito.
Diversamente non rogitare.
Posticipando la data del rogito quindici giorni dopo.
La prassi resta nel tuo leggittimo diritto.
Perche' i patti, seppure scritti, possono cambiare anche cento volte, prima del rogito.
La vendita puo' avvenire in forma consensuale.
Senza la consegna dell'appartamento e neppure delle chiavi.
Oltre al fatto, che la nuova normativa sul deposito del saldo prezzo al notaio, potra' fornire ogni garanzia di sorta, alla parte acquirente.
Normativa che e' stata recentemente introdotta, richiedibile anche dal venditore, proprio per risolvere questo tipo di eventualita' e che espressamente tutela, la parte acquirente.
Ti hanno già detto che ti lasciano stare per 10 giorni,a fronte del pagamento di 1000 euro.
Hanno tutto il diritto di chiederti questi soldi,e
..Madove...??
Siamo ai limiti dell'estorsione!
Semmai e' il venditore che ha tutto il diritto di non vendere piu'.
ti aggiungo che il problema della valuta dell'assegno che va in valuta dopo 5 giorni è un problema esclusivamente tra te e la tua banca e non può essere imputato all'acquirente.
per altro... se la tua banca si piglia 5 giorni di valuta per un circolare... CAMBIA BANCA!
Suggerimemti uno peggio dell'altro.
no dovevi farlo prima. adesso se vuoi restare devi accettare le loro condizioni
Il venditore concede.
Senza dover accettare alcuna condizione ritorsiva e ricattatoria.
Fino a quando non avviene il contratto definitivo, ovvero quello ad effetti reali, ogni promessa, scritta, trascritta, autenticata e registrata, puo' essere disattesa.
I termini non sono perentori, quindi quando e se l'acquirente si decide ad adempiere al contratto, il venditore concedera' in vendita.
Diversamente invochera' la risoluzione del contratto.
Non riesco a trovare una legge che mi aiuti in questo passaggio.
La legge sulla concorrenza stabilisce che, al momento dell’acquisto della casa, tutte le somme corrisposte dall’acquirente al venditore o a titolo di pagamento delle imposte, debbano confluire su un conto “dedicato” del notaio. Non quindi il conto personale o quello dello studio, ma uno appositamente destinato a incamerare detti importi ed evitare così la confusione con i guadagni personali. I principi fissati dalla normativa sono i seguenti:
- il notaio deve avere un conto corrente dedicato sul quale far confluire il denaro ricevuto dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili. Al notaio viene fatto divieto di lucrare sugli interessi che quel conto corrente nel frattempo produce. Il notaio inoltre non può utilizzare tali importi per fini differenti se non per il versamento delle tasse;
- sul predetto conto corrente devono affluire anche tutte le somme che il notaio sia incaricato di custodire;
- se il notaio è debitore di qualcuno, i relativi creditori non possono pignorare i soldi depositati su tale conto corrente;
- se il notaio muore tali soldi non vanno a finire ai suoi eredi;
- se il notaio è sposato tali soldi non entrano nel regime di comunione dei beni con il coniuge;
- il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo che l’acquirente deve corrispondere al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità della trascrizione della vendita immobiliare: è solo da questo momento, infatti, che il compratore acquisisce la definitiva certezza che l’acquisto si è perfezionato senza problemi e, quindi, che sul bene venduto non vi sono pesi come ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, ecc.;
- le parti possono affidare al notaio il deposito delle somme necessarie a estinguere eventuali passività gravanti sul venditore. Si pensi al tipico caso della vendita di una casa acquistata con un mutuo ancora in corso di ammortamento: l’acquirente versa l’intero corrispettivo dimodoché una parte di questo venga girato alla banca per l’estinzione del debito e la cancellazione dell’ipoteca.
La normativa ha effetto «retroattivo» e si applica anche ai compromessi stipulati prima del 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza.
Secondo i primi pareri, inoltre, il venditore non potrà includere, nel compromesso, una clausola con cui impone il versamento del prezzo sul proprio conto corrente piuttosto che su quello del notaio. Sembra infatti che tale previsione normativa non possa essere derogata dalle parti in quanto di tratta di una disposizione dettata in ossequi al cosiddetto «ordine pubblico di protezione», finalizzata cioè a tutelare il contraente più debole (il compratore).