Manola 62

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Il professionista è laureato ed iscritto all'albo (es. progettazione impianti la fanno esclusivamente loro) mentre il tecnico abilitato è un diplomato/perito ed ha maturato o ottenuto dei requisiti con abilitazioni specifiche (lettere - Albo Artigiani)
La rispondenza come avevo anticipato è meno complicata e costosa di quanto pensiate. Ho avuto modo di richiederla per delle aziende clienti e assistere al primo approccio visivo (apertura di una scatola o spina) e più approfondito mediante l'utilizzo di un apparecchio (costa sui €. 3000,00 ma anche oltre)
Il costo dell'operazione tutta variava da € 200,00 a max €. 500,00 e parliamo di aziende non di civili abitazioni
Se si ha la fortuna di risalire al progettista e/o installatore si può spendere meno se non nulla
 

Manola 62

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Pensiero puramente personale: la sicurezza non c'è oro che la paghi e quindi meglio Prevenire che Piangere poi
I casi di elettrocuzione, per non parlare di cortocircuiti con innesco/esplosione e/o incendio è sempre meglio evitarli ma si sa ed è abbastanza umano che chiunque spontaneamente gli/le venga da rispondere: ma proprio a me vuoi che capiti?
No ma non si può escludere a priori se si tratta di impianto vecchio, di cui non si conoscono le condizioni dell'interruttore magnetotermico se presente e del differenziale "salva vita".
 

Bastimento

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Manola62, ho premesso anch'io che la sicurezza non ha prezzo. Ma se è sufficiente e ritenuta adeguata non è che dobbiamo fasciarci la testa giusto per prevenire, o essere già ingessati in previsione di una brutta caduta.

La discussione è quindi tutto sommato accademica:
pennylove ha chiarito alcuni aspetti legali legati alla responsabilità civile
io ho cercato di chiarire alcuni aspetti tecnici richiesti dalla legge, sia riguardo alle caratteristiche dell'impianto che degli abilitati a "fare" ed a "certificare", limitandomi agli impianti domestici di dimensioni tali da non richiedere progettazione.

Consentimi quindi di ricordare che quanto tu hai esposto più volte, mi limito ai post 21 e 22, eccede i requisiti di un impianto domestico per potenza uguale o inferiore a 6 KW e di superficie inferiore a 400 mq.

Per questi non è richiesto progetto da parte di un progettista.

Ed il professionista installatore/certificatore non necessariamente è laureato o diplomato (condizione non necessaria e non sufficiente), come potrai vedere dal testo commentato del decreto 37/08: può benissimo essere il titolare di azienda abilitata che ha maturato un sufficiente numero di anni alle dipendenze di una ditta del ramo.
Quanto allo strumento usato per le verifiche, immagino sia uno strumento che misura il grado di isolamento e la rigidità dielettrica presente ai morsetti dell'impianto: se si constata un basso isolamento (o addirittura che l'impianto tende a "scaricare" se sollecitato, significa che non offre garanzie):

E' equivalente della tenuta (alla pressione) per gli impianti gas, che ritengo molto più importante e pericolosa .

Per chi ha conseguito TITOLO O ATTESTATO AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE, il periodo di inserimento aumenta da due a quattro anni CONSECUTIVI per gli
impianti delle lettere a), b), c), e), f), g) (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente
maggiorato), mentre per quelli della lettera d) rimane uno (nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è
proporzionalmente maggiorato).
Rimane, invece, invariato il PERIODO DI TRE ANNI COME OPERAIO SPECIALIZZATO necessario per ottenere
l’abilitazione, per chi ha svolto prestazioni lavorative alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo per cui si
richiede l’abilitazione. Tale periodo di tre anni è computato escludendo quello ai fini dell’apprendistato e quello svolto
come operaio qualificato. Nel caso di lavoro non a tempo pieno il periodo è proporzionalmente maggiorato.
Novità, invece per TITOLARI E SOCI DI IMPRESA E COLLABORATORI FAMIGLIARI, per costoro l’esperienza
idonea ad essere riconosciuti come responsabili tecnici aumenta da tre a sei anni per gli impianti delle lettere a), b),
c), e), f), g), mentre per quelli della lettera d) aumenta da tre a quattro anni.
COME NELLA L. 46/90 NON VIENE MENZIONATO IN NESSUN CASO L’OBBLIGO DI SUPERAMENTO DI
SPECIFICO ESAME DI ABILITAZIONE O RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE.
Per Limpida, andando a memoria perchè sono nella pagina successiva, rispondo che la nostra amica che ci ha posto le domande, non dovrebbe scrivere che l'impianto non è a norma, sempre se è adeguato nel senso sopraddetto.
Ma solo dichiarare che è adeguato secondo l'art. 6 del DM tal dei tali.
Tieni presente che la stessa situazione era già presente nella 46/90, e nessuno obbligava a rifare l'impianto nemmeno prima del DM 37: ribadisco questa convinzione, perchè è stata appunto oggetto di discussioni sia individuali che condominiali, e purtroppo sulla 46/90 e le varie messe a norma ci sono infiniti esempi di abusi da parte di amministratori poco professionali.
Anni fa su CDW ho dissertato a lungo con un professionista serio sul tema, il quale giustamente mi dimostrava ad esempio la pressoché totale inutilità della terra in presenza di salvavita, anzi in alcune situazioni anche potenzialmente fonte di pericolo. Le casistiche ipotizzabili sono così varie che ... appunto bisogna intanto non infilare le dita nelle prese o lasciare fili scoperti ....:sorrisone:

Chi verifica il salvavita (interruttore automatico differenziale da 30 mA)? Chiunque sia diligente: è dotato di un tasto di test, che periodicamente (3 mesi?) dovrebbe essere premuto per constatare che scatti l'automatico.
Quanto al magnetotermico, meglio sia presente in aggiunta a quello intrinsecamente presente sul contatore. Per questi due requisiti accertare la presenza non richiede laurea: qualunque elettricista non solo lo sa vedere, pretende anche di trovarli prima di mettere mani all'impianto!
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Intervento interessante e, almeno per me, istruttivo e/o di ripasso su argomenti più volte affrontati nei corsi formativi di specializzazione "Sicurezza sul lavoro" ove tuttora per gli aggiornamenti, sono una semplice discente. Non sono d'accordo sulla definizione che dai di professionista iscritto all'albo includendo artigiani o tecnici non in possesso di laurea e a tal proposito riporto:
la progettazione degli impianti negli edifici è di competenza sia degli ingegneri che degli architetti. Il chiarimento è venuto dalla Corte di Cassazione (sent. 3814/2000) che ha stabilito la competenza dell’architetto per la progettazione di tutti gli impianti affini o connessi con i progetti di opere di edilizia civile.
Vero come dici che al di sotto dei 6 Kw non serve il progetto ma ho avuto modo di riscontrare che per le non civili abitazioni, il D. lgs. 81/08 s.m.i. dispone egregiamente grazie a normative CEI e norme armonizzate
Dm. 37/2008 definisce
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.​
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.


Ovviamente condivido la cultura della sicurezza e non a caso avevo detto
Pensiero puramente personale: la sicurezza non c'è oro che la paghi e quindi meglio Prevenire che Piangere poi
I casi di elettrocuzione, per non parlare di cortocircuiti con innesco/esplosione e/o incendio è sempre meglio evitarli ma si sa ed è abbastanza umano che chiunque spontaneamente gli/le venga da rispondere: ma proprio a me vuoi che capiti?
No ma non si può escludere a priori se si tratta di impianto vecchio, di cui non si conoscono le condizioni dell'interruttore magnetotermico se presente e del differenziale "salva vita".
Non dovrebbe essere un deterrente ma un approccio diverso a ciò che rappresenta salubrità e sicurezza della vita, qui però usciamo completamente dal tema e quindi volendo tornare alla questione, indipendentemente dagli accordi che le parti vorranno siglare, il rifacimento di un impianto elettrico costa assai di più come anche una messa a norma parziale, un Diri costa certamente meno
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Quoto il tuo intervento, faccio però notare che diciamo forse la stessa cosa anche riguardo alle caratteristiche del "professionista": io ho detto che rientrano tra quelli abilitati ad operare (installazione) ed a certificare il lavoro fatto, anche quelle persone che rispondono ai requisiti c e d.

Tu giustamente hai aggiunto che "il progettista" (io aggiungo: ma solo quello) deve possedere un titolo di studio appropriato: ma la figura del progettista è cosa diversa, ed il progetto non è richiesto per piccole utenze domestiche (come nel caso del tema della discussione). Così mi pareva, almeno, si dovesse intendere il decreto.

Giusto perchè siamo sull'argomento, non so se l'elenco che hai fornito dei "diplomi" ammessi sia esaustivo: ma troverei buffo che per impianti tecnologici siano ammessi gli architetti, e fossero esclusi i periti industriali, cosa che non mi risulterebbe vera. Ai tempi si era sentito dire che dovesse essere necessaria una laurea di primo livello, tipo perito laureato, ma non mi sembra sia entrato nell'ordinamento attuale.

Il forum mi diverte soprattutto quando si trovano persone disposte a confrontarsi sui dati oggettivi: e si impara sempre qualcosa da tutti. Quindi grazie anche a te.
 

Manola 62

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Certe attività specifiche sono regolamentate a parte, con norme precise e altrettanti riferimenti UNI ISO
In questo momento, senza fare tanta ricerca:
- aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
Giusto perchè siamo sull'argomento, non so se l'elenco che hai fornito dei "diplomi" ammessi sia esaustivo: ma troverei buffo che per impianti tecnologici siano ammessi gli architetti, e fossero esclusi i periti industriali, cosa che non mi risulterebbe vera. Ai tempi si era sentito dire che dovesse essere necessaria una laurea di primo livello, tipo perito laureato, ma non mi sembra sia entrato nell'ordinamento attuale.

Condivido completamente anzi potrei aggiungere una "pseudo chicca" in parte attinente:
dal 1 di gennaio sarebbe dovuto essere attivato un elenco nazionale dei soggetti autorizzati a effettuare verifiche su macchine, impianti ed attrezzature
Abilitazione per requisiti e/o esame oltre ad aggiornamenti con accreditamento per poter mantenere l'abilitazione e l'esercizio di verifica macchine-attrezzature-impianti
RINVIATO:sorrisone:
La Commissione ed i soggetti abilitati ad effettuare le verifiche
Viene istituita, dal Ministero del Lavoro, una Commissione (composta anche dai Ministeri
dello Sviluppo economico e della salute, dall’INAIL e dalle Regioni) con il “compito, tra l’altro, di costituire ed aggiornare l’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche (allegato III del decreto ministeriale). Una volta istituito l’elenco, Inail ed Asl potranno procedere ad istituire ulteriori elenchi di soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell’elenco dei soggetti già abilitati dal Ministero) di cui avvalersi qualora non siano in grado di effettuare le verifiche ‘direttamente’ nel periodo previsto per legge (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive).
Qualunque soggetto abilitato dal Ministero del lavoro può essere iscritto a domanda negli
elenchi Inail o Asl. Gli elenchi sono messi a disposizione dei datori di lavoro

Modalità per effettuare e richiedere le verifiche
È l’allegato II del decreto che definisce le modalità per effettuare le verifiche periodiche.
Le attrezzature vengono suddivise nei seguenti gruppi:
gruppo SC: apparecchi di sollevamento di materiali non azionati a mano e idroestrattori a
forza centrifuga;
gruppo SP: attrezzature per il sollevamento persone: ad esempio ponti mobili, piattaforme di lavoro,ascensori, …;
gruppo GVR (gas, vapore, riscaldamento): di questo gruppo fanno parte le attrezzature a
pressione e i forni per le industrie chimiche.
Nel decreto per ogni gruppo e per ciascuna tipologia di attrezzatura vengono declinate le
modalità di effettuazione delle verifiche.​

Modalità per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
In particolare le modalità per l’abilitazione sono descritte nell’allegato III al decreto in esame,
il quale “definisce:
le modalità di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro, suoi contenuti e
documenti richiesti;
la procedura di abilitazione
le condizioni e validità dell’autorizzazione
le relative verifiche”.
La nota sottolinea che “l’iscrizione all’elenco del Ministero del Lavoro ha validità quinquennale e può essere rinnovato a seguito di apposita istanza” e che i “soggetti pubblici o privati abilitati dovranno tenere un registro informatizzato che contenga sia copia dei verbali delle verifiche effettuate sia ulteriori dati, quali il regime in cui è stata effettuata la verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di attrezzatura, etc.”.



 

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