Intervengo nuovamente per ricordare che siamo qui per aiutare Knecht ad uscire possibilmente vittorioso da una vertenza con il Comune di Roma.
innanzitutto grazie per il supporto non solo tecnico/professionale anche ma di partecipazione ad una vicenda che, seppure, forse, stando strettamente alla norma, può evidenziare un qualche illecito, a me appare, nei suoi sviluppi, una azione violenta nei confronti di un cittadino che, per quanto possibile, è rispettoso delle norme e paga uno sproposito di tasse. quindi grazie di cuore.
Intervengo nuovamente per ricordare che siamo qui per aiutare Knecht ad uscire possibilmente vittorioso da una vertenza con il Comune di Roma. La sentenza del TAR Lazio che allego si adatta con la sua situazione, in quanto concerne un caso di mutamento da abitazione ad ufficio senza opere edilizie. La sentenza precisa che:
1. Qualora la nuova destinazione sia localmente ammessa dal PRG, il mutamento di destinazione d'uso senza opere non va necessariamente soggetto a titolo abilitativo edilizio.
2. La materia dei mutamenti della destinazioni d'uso dovrebbe essere disciplinata con legge regionale urbanistica.
3. La legge urbanistica del Lazio non entra (o almeno non vi entrava alla data della sentenza) nel merito dei mutamenti delle destinazioni d'uso.
Questa sentenza mi sembra assolutamente calzante. e' utilissima perché gli sviluppi vanno nel senso peggiore. segue post di aggiornamento
Da quel che ho capito, la sentenza distingue tra permesso di costruire (rilasciato cioè dal Comune) e comunicazione fatta dal proprietario (SCIA, CIL ecc.) e non che non occorra niente, beninteso nel caso in cui lo strumento urbanistico preveda la nuova destinazione d'uso. Peraltro la Legge Regionale n° 36/87, prevede: "Le modifiche di destinazione d'uso con o senza opere a ciò preordinate, quando hanno per oggetto le categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, sono subordinate al rilascio di apposito permesso di costruire, mentre quando riguardano gli ambiti di una stessa categoria sono soggette a denuncia di inizio attività da parte del sindaco.
Nei centri storici, come definiti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d'uso residenziali".
Ovviamente non sono un esperto di urbanistica per tale Territorio, ma affronterei con cautela la vicenda, e mi recherei da un professionista della Capitale.
va bene, ma anche qualora ci fosse una irregolarità, che io dichiaro di voler sanare pagando l'eventuale sanzione, è possibile che un cambio di destinazione d'uso senza opere, vista anche la citata sentenza, inneschi una DENUNCIA PENALE? con l'effetto di intasare i tribunali, arricchire gli avvocati, impoverire i cittadini onesti, probabilmente per concludersi con una sentenza amministrativa se non proprio con una archiviazione? questo è il punto.
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