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mata
Ospite
Allora se tu non conosci le norme catastali e non se dunque in grado di valutare l'oprato del tecnico, perché asserisci che ha avuto un comportamento superficiale?
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Allora se tu non conosci le norme catastali e non se dunque in grado di valutare l'oprato del tecnico, perché asserisci che ha avuto un comportamento superficiale?
Il post è questo: "Buongiorno a tutti volevo chiedere se sulla scheda catastale non è disegnato un lucernario realmente esistente e devo procedere ad un atto di compravendita devo rifare la scheda catastale o può o essere condiderata come lieve difformità della scheda catastale e non deve essere rifatta la scheda catastale in sede di rogito ?"
Quindi il tecnico ha confrontato la planimetria con lo stato dei luoghi e, in riferimento alla L. 122/2010 che precisa che la conformità deve intendersi CON RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE CATASTALI, ha deciso, CON RIFERIMENTO A QUESTE ULTIME, che la planimetria è conforme e non debba essere rifatta. Se tu ignori quali siano le norme catastali, come puoi verificare cosa riportano le stesse in merito alla conformità catastale, cioè alla non necessità di rifacimento della planimetria? Il meticoloso chi é?
Ah, perdona, non avevo letto la qualifica di Agente immobiliare.
Comunque, secondo le norme catastali, quindi fin dal 1939, si ritengono conformi (e quindi non necessitanti di presentazione di variazione catastale) le modifiche che non incidono sulla categoria catastale, classe e consistenza (quindi sulla rendita). Ci sono appunto anche due circolari dell'ex Agenzia del Territorio, uscite a ridosso della norma del 2010. Di sicuro il tecnico ha ritenuto che la trasformazione di una finestra in porta non cambiasse il classamento (diverso sarebbe stato, ad es. la creazione di un'apertura in un vano buio).
Non vorrei passare per presuntuoso, ma quando venne promulgata la norma che imponeva la conformità urbanistico-catastale, è vero che la AdT in un primo tempo cercò di promulgare una circolare che ripeteva appunto che non erano da considerarsi rilevanti le difformità che non modificavano il classamento e la rendita. (l'obiettivo era di evitare una valanga di superlavoro improduttivo, credo)Ah, perdona, non avevo letto la qualifica di Agente immobiliare.
Comunque, secondo le norme catastali, quindi fin dal 1939, si ritengono conformi (e quindi non necessitanti di presentazione di variazione catastale) le modifiche che non incidono sulla categoria catastale, classe categoria e consistenza (quindi sulla rendita). Ci sono appunto anche due circolari dell'ex Agenzia del Territorio, uscite a ridosso della norma del 2010. Di sicuro il tecnico ha ritenuto che la trasformazione di una finestra in porta non cambiasse il classamento (diverso sarebbe stato, ad es. la creazione di un'apertura in un vano buio).
ma anche l'allineamento con la concessione urbanistica.
Temo tu faccia un po' di confusione, qui si parlava di mera "conformità" catastale: le circolari emanate dall'agenzia delle entrate a seguito dell'obbligo della L. 122/2010 altro non fanno che spiegare ciò che dice la Legge (ed infatti rinviano elle norme), giacché una Circolare non ha valore per il contribuente.Non vorrei passare per presuntuoso, ma quando venne promulgata la norma che imponeva la conformità urbanistico-catastale, è vero che la AdT in un primo tempo cercò di promulgare una circolare che ripeteva appunto che non erano da considerarsi rilevanti le difformità che non modificavano il classamento e la rendita. (l'obiettivo era di evitare una valanga di superlavoro improduttivo, credo)
Mi pare però che sottotraccia questa circolare fu smentita: la nuova norma imponeva un ulteriore requisito, non solo sul piano fiscale (leggi interpretazione AdT) ma anche l'allineamento con la concessione urbanistica.
Adesso non so se i lucernari siano un aspetto che va deliberato nella concessione edilizia: ma se la risposta è sì, la situazione catastale secondo me non sarebbe regolare.
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