Ti riporto il testo
Caio è conduttore di un immobile di proprietà di Tizio, ma da parecchi mesi, per motivi vari, non corrisponde più a Tizio il canone mensile di affitto stabilito nel contratto di locazione regolarmente registrato.
Tizio, ovviamente, non essendo il proprietario milionario per cui si vorrebbe far passare chiunque possieda qualche immobile, avendo le sue necessità, preme per avere quanto gli spetta.
Anche perché più tempo passa e più il credito assume dimensioni che fanno temere che l'inquilino non riesca più a rientrare.
Un giorno, quando il credito ammonta ormai a qualche migliaio di euro, Tizio riceve una strana telefonata.
Uno sconosciuto, che chiameremo Sempronio, e che si qualifica come amico di Caio, si offre di saldare il debito che quest'ultimo ha nei confronti di Tizio.
Tizio è, giustamente, titubante.
Perché Sempronio dice di volersi accollare il debito di Caio, possibilità peraltro prevista dalla legge, ma dice anche di non conoscere l'importo di questo debito, e la cosa è un pò strana.
Perché, in primis, dovrebbe averne preventivamente discusso con Caio; e perché, in secundis, accollarsi un debito senza conoscerne l'importo...
Beh, sostanza della strana telefonata, Sempronio vuole sentir dire da Tizio, al telefono durante una telefonata che potrebbe essere facilmente registrata, quanto Tizio deve avere da Sempronio per conto di Caio.
Tizio glielo dice, e dopo qualche giorno riceve effettivamente un bonifico di importo pari al credito vantato nei confronti di Caio.
La causale è quella giusta.
Tutto bene allora?
No.
Dopo qualche giorno Tizio viene convocato nella vicina caserma dei Carabinieri, dove gli viene notificata una querela per istigazione al ricorso a prestito usurario.
Il denunciante, guarda caso, è Caio, il quale sostiene che Tizio, approfittando del suo stato di difficoltà economica, lo ha spinto ad accettare un prestito usurario da Sempronio, che nel frattempo si rende irreperibile.
Il che, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'Art. 644 del Codice Penale, lo equipara all'usuraio stesso.
Naturalmente Tizio potrà difendersi in Tribunale, seppure con qualche difficoltà probabilmente riuscirà a tirarsi fuori dalle gravi accuse mossegli.
Ma con i tempi previsti dalla procedura, che in Italia non sono proprio velocissimi.
Nel frattempo la presunta 'vittima di usura' potrà godere dei benefici previsti dalla legge n.44 del 23/02/99.
Che, nelle more, riguarda caso, prevede la sospensione di pignoramenti e.... sfratto.