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Oris

Ospite
Ora parliamo un po di informativa, risolto il problema della proposta.

Voi come informate i vostri clienti dell'iter che seguirete/anno nella trattativa fatta con il vostro ausilio?

Io ho fatto un documento tipo questo (sotto licenza CC) :D e una faq tipo questa (da aggioranre, perchè oramai vecchiotta sempre licenza CC)
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Cari colleghi vi chiedo, se possibile, di verificare quanto riportato da uno studio notarile in una mail inviata ad alcune agenzie immobiliari della zona.

Per brevità vi riassumo: le proposte NON generano NESSUN OBBLIGO! può essere vero?

Di seguito riporto l'intero testo della lettera:

Data: 8 aprile 2010
Oggetto : Preliminare di preliminare

E' intenzione dello studio portare all'attenzione della Vostra Agenzia quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 2 aprile 2009 n. 8083.

Con tale sentenza per la prima volta la Cassazione si pronuncia circa la natura e gli effetti delle c.d. "proposte irrevocabili di acquisto" accettate dal proponente, sin ad ora ritenute dalla dottrina specialistica e dalla prevalente giurisprudenza di merito vere e proprie fonti produttive di vincoli giuridici a carattere obbligatorio (si è spesso parlato di preliminare di preliminare), che imponevano alle parti sia l'obbligo di procedere al successivo perfezionamento del c.d. "compromesso/preliminare" che del successivo rogito definitivo di acquisto, originando anche per l'Agenzia di mediazione il diritto alla provvigione.

Con la citata sentenza la Corte Suprema, in relazione ad una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile, accettata dalla proprietaria dell'immobile, con la quale il proponente si era obbligato alla stipulazione di un successivo contratto preliminare, ha affermato che:
"Il contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori (ovvero un contratto preliminare di preliminare) è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l'interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione".

In altre parole secondo la Corte di Cassazione la c.d. "proposta irrevocabile di acquisto", sottoscritta ed accettata, non è qualificabile come un contratto preliminare o comunque come un contratto che vincoli le parti, ma è una mera fase della trattativa.

Da tale affermazione ne derivano importanti conseguenze sul piano del diritto ma che si riflettono anche sull'ordinaria operatività del mediatore, in particolare:

1) La parte che sottoscrive la "proposta irrevocabile di acquisto", ancorchè accettata non obbliga nè a stipulare il compromesso nè il rogito definitivo e non vi può essere condanna in sede di esecuzione coattiva ex art. 2932 c.c. ;

2) Ove fosse stata versata una somma quale caparra confirmatoria ovvero prevista una penale, non essendo di fronte ad un accordo di natura contrattuale, tali clausole non esplicheranno i loro effetti tipici e non potranno essere pretese, a tale titolo, somme dalla parte non inadempiente, la quale potrà solo agire con azione di danni per la violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 1337 c.c.;

3) il mediatore immobiliare non matura alcun diritto alla provvigione, in quanto per consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza il diritto alla provvigione sorge al momento della "conclusione dell'affare" ai sensi dell'art. 1755 c.c.; momento che coincide con il perfezionamento tra le parti di un accordo che li vincoli giuridicamente alla conclusione del contratto, vincolo che, per quanto detto, non sorge a seguito della accettazione della c.d. "proposta irrevocabile di acquisto".

E' dunque opportuno prestare nuova e particolare attenzione alla sottoscrizione delle proposte irrevocabili di acquisto ed al loro contenuto, adeguandolo se possibile ai nuovi orientamenti giurisprudenziali.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento al riguardo.


Distinti Saluti

Giordano...ma cosa hai scatenato????:risata::risata::risata::risata:
 
O

Oris

Ospite
2) Ove fosse stata versata una somma quale caparra confirmatoria ovvero prevista una penale, non essendo di fronte ad un accordo di natura contrattuale, tali clausole non esplicheranno i loro effetti tipici e non potranno essere pretese, a tale titolo, somme dalla parte non inadempiente, la quale potrà solo agire con azione di danni per la violazione degli obblighi di buona fede nelle trattative contrattuali ai sensi dell'art. 1337 c.c.; Ecc. ecc.
Mi ricorda le parole di un pazzo che scriveva su internet... qualcuno sa che fine ha fatto? :^^:
 

Gilraen

Membro Attivo
Privato Cittadino
Come vedete non ci dormo la notte:shock:
Ho firmato una "proposta di acquisto di unità immobiliare" (io sono il proponente)dove, come qualcuno di voi ha evidenziato c'è la "caparra confirmatoria" alla firma dello stesso e l'integrazione della "caparra confirmatoria", questa la scrittura: "...: in occasione di tale pagamento sarà facoltà delle parti sottoscrivere una scrittura ripetitiva del contratto mediato già concluso per l'incontro tra proposta e accettazione, al fine di aggiungervi eventuali elementi non disciplinati nello stesso."
Ora siamo già d'accordo che dovrà essere redatto un nuovo atto, quindi un preliminare, perchè vanno definiti molti punti e allegati alcuni documenti.
Questo che ho firmato come dite voi, quindi, è un preliminare del preliminare.
Ma nel successivo paragrafo dice che all'accettazione della proposta da parte del venditore dovrò versare l'integrazione all'acconto dato.
Quindi in base alla sentenza il primo atto, se viene redatto un'altro atto in data diversa che sarebbe il preliminare prima del rogito, è da ritenersi nullo, anche se con dicitura "integrazione".
Inoltre su questo atto non è specificata nessuna penale e nemmeno cosa io o il venditore rischiamo.:disappunto:
La provvigione dovuta all'accettazione della proposta è stata redatta in un'altro foglio e anche qui nessuna specifica se ci sono penali, anche se siamo d'accordo darò la provvigione al compromesso, quindi all'atto successivo.
Voi avete evidenziato queste clausole nei vostri preliminari del preliminare, ma questa agenzia no, hanno sbagliato?
Potrebbero nascere contestazioni?

Credo che ci sia effettivamente qualcosa che vada migliorato, anche se per me ormai ogni miglioramento attualmente sarebbe vano.
 

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