giannelmo

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Stasera vi propongo due documenti "storici", che ho ritrovato nell'archivio di mio padre, primo acquirente, nel 1990, di un appartamento in diritto di superficie.

Si tratta della fantastica brochure del roboante Progetto Forever [ proprietari per sempre ] :shock::shock:, del comune di roma e della gemma spa, che venne recapitata a casa dei miei nel lontano 2005, dopo l'approvazione della delibera 54/2003.

E della relativa lettera che ricevettero, sempre nel 2005, dal IX dipartimento, a firma di Giancarlo D'Alessandro, assessore ai lavori pubblici del comune, sempre per pubblicizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Un passaggio dalla brochure: "Accettare l'offerta del comune di roma per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà farà sì che quanti decideranno in tal senso diventeranno a pieno titolo e senza alcun limite di durata, titolari per sempre della propria abitazione. Anche i vincoli nei confronti dell'Amministrazione Comunale andranno definitivamente a decadere".

Un altro passaggio dalla lettera di Giancarlo D'Alessandro:"Aderendo all'iniziativa, mediante la stipula di una nuova convenzione tra Lei e il comune, verranno eliminati i vincoli legati alla concessione del diritto di superficie: vincoli temporali e vincoli riferiti alla piena disponibilità del bene".

All'epoca, mio padre non aderì alla sedicente pubblicità, anche se ci pensò...

Diversi vicini di casa aderirono, visto il messaggio piuttosto chiaro, e acquistarono la piena proprietà.

Gli stessi vicini di casa che, oggi, come me, come mio padre e come tanti altri, devono affrancare.

Leggi e delibera sono ancora quelle della brochure e della lettera.

Allora, come vogliamo definire quello che stiamo subendo? Banditismo? Truffa? Pirateria? Associazione a delinquere?

Se, come vuole il comune, la sentenza dice che senza affrancazione non si può vendere a prezzo libero, allora immagino che chi ha prodotto queste pubblicità e queste lettere debba stare in galera.

O, al contrario, se è vero quello che sostengono lettera e brochure (e pure la legge), allora non deve essere richiesta alcuna affrancazione a chi trasforma o ha trasformato.

O forse, caro @Santi60, si tratta solo di innumerevoli refusi? Magari le brochure e le lettere sono state solo il frutto di una allucinazione collettiva.
Magari è tutta colpa di quell'assessore che ha firmato la lettera, bisognerebbe fare causa a lui.

Il guaio è che era coinvolta la Gemma...
Bancarotta fraudolenta: ecco dove finivano i soldi della Gemma spa - Corriere Roma
Comune, la truffa dei 5mila condoni falsi
Quindi tutto quanto fatto in quel periodo è facilmente attaccabile.
Fra l'altro all'epoca ero in affitto in un appartamento del Laurentino, ed il padrone di casa, quasi un amico, mi aveva affidato la gestione di tutto. Lessi quindi anche io la lettera della Gemma, e seguii gli sviluppi successivi: in pratica siccome le magagne dell'immobile seguono l'immobile e non chi le commette, entrando in proprietà del terreno i fortunati neoproprietari sarebbero stati chiamati a rifondere in solido i proprietari dei terreni che avevano vinto la causa contro il comune e che bussavano a soldi (diversi miliardi di lire). Poi il comune ha cercato di far pagare a tutti, coi famigerati conguagli... Ma è lo stesso tutta una truffa.
Per esempio prendete i palazzinari che hanno acquistato tutti i terreni agricoli intorno a Roma ed ora li stanno edificando: hanno pagato la differenza tra terreno agricolo e terreno edificabile ai proprietari dei terreni? :rabbia:
 

PeppeC.

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Buongiorno ragazzi, una domanda, non so forse stupida.
Non so se è un organo che potrebbe aiutarci, si potrebbe scrivere Autorità garante della concorrenza e del mercato, nota anche come Antitrust?
Magari tra i più preparati in questo Forum, Santi60, Paolo Distefano o altri senza offese per nessuno potrebbero scrivere un articolo, sempre che sia un organo competente per il nostro TUMORE...
 

Mobil

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Faccio una domanda leggermente off topic ma è comuque un caso che si configura in questa melma.
Un abitante del mio piano di zona, prima che si scatenasse il putiferio ed essendo che gli è nato un secondo figlio, ha fermato una seconda casa più grande nello stesso piano con una caparra cospiqua. ,Aveva messo in vendita l'appartamento attuale prima del "settenmbre nero", ha delle offerte ma non sa quando potra avere i conteggi per affrancare poter e vendere.
Entrambe gli immobili non hanno usufruito di finaziamenti pubblici e/o agevolazioni bancarie.
Ora tra i requisiti richiesti in convenzione ad un assegnatario/compratore di case in area 167 c'è che non si può acquistare una casa in edilizia convenzionata se si possiede un appartamento idoneo al proprio nucleo famigliare nel comune, idoneo inteso come numero di vani di almeno 1 maggiore degli occupanti, ma non specifica se peep o non peep,e altresi non si deve essere stato assegnatario di un alloggio costruito con finanziamenti pubblici.
Stando alla legge non ci sarebbero impedimenti, al punto che, a parte la perdita dei benefici prima casa e del credito di imposta, non sarebbe neanche costretto a vendere il primo immobile entro il primo anno.
Al comune, il "bracciante agricolo di turno" gli ha invece risposto che non si possono tassativamente possedere due immobili in zona 167.
Vorrei capire se qualcuno di voi può segnalarmi un riscontro di legge che sorregga questa posizione del dipartimento?
 
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Santi60

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Se non fai l'affrancazione non puoi locare a libero mercato, puoi affittarla solo ad equo canone e nemmeno a canone concordato, la legge ad equo canone Legge 392/78 , è ancora applicabile esclusivamente per le case in edilizia convenzionata.
@Nicestar presumo che con la frase "la legge ad equo canone Legge 392/78 , è ancora applicabile esclusivamente per le case in edilizia convenzionata" ti riferisci al fatto che la legge 431/1998, che ha sostituito la Legge 392/78, non sarebbe applicabile in base al comma 2 dell’art. 1 che stabilisce:
"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
…OMISSIS…
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"
Ma per rendere inapplicabile la Legge 431/1998 bisognerebbe essere sicuri che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata siano esattamente equivalenti dal punto di vista delle locazioni.
Invece, se andiamo a leggere il comma 2 dell’art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035 recante “Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” che stabilisce: “Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata” mi sembra fuor di dubbio che, almeno dal punto di vista delle locazioni gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata sono due cose diverse!
In effetti, secondo me, tutto dipende da cosa, nello specifico, viene stabilito in ciascuna Convenzione.
Infatti ci sono alcune Convenzioni (quelle più vecchie) dove, riguardo alle locazioni, c'è una clausola secondo la quale il canone d'affitto deve essere stabilito in base alla Legge 392/1978 (che, a suo tempo, stabiliva il c.d. “Equo canone” come modalità quasi univoca per le locazioni) e sue successive integrazioni e modifiche. In particolare, per le Convenzioni che riportano quest’ultima indicazione sulle successive integrazioni e modifiche è lecito pensare, sulla base di quanto ho sopra evidenziato riguardo alla distinzione fra alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata, che le locazioni siano regolate, ad oggi dalla Legge 431/1998 che ha sostituito, appunto, la vecchia Legge 392/1978, abrogando, fra le altre cose anche il c.d. “Equo canone”, ed introducendo, tra le forme di locazione, il canone concordato.
Ci sono poi altre Convenzioni (quelle più nuove) dove viene indicato in modo esplicito una percentuale del prezzo massimo di cessione (tipicamente il 4,5% che, comunque, NON è quella dell’Equo canone).
Sempre a mio avviso, quantomeno per gli aspetti inerenti la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, sarebbe proprio il DPR 1035/1972 quello a cui si riferisce la frase “ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale” alla lettera (b) del comma 2 dell’art. 1 della Legge 431/1998, per salvaguardare l’applicabilità del citato DPR agli alloggi di ERP (esclusi comunque quelli di edilizia convenzionata/agevolata).
 

Nicestar

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@Nicestar presumo che con la frase "la legge ad equo canone Legge 392/78 , è ancora applicabile esclusivamente per le case in edilizia convenzionata" ti riferisci al fatto che la legge 431/1998, che ha sostituito la Legge 392/78, non sarebbe applicabile in base al comma 2 dell’art. 1 che stabilisce:
"Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
…OMISSIS…
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale"
Ma per rendere inapplicabile la Legge 431/1998 bisognerebbe essere sicuri che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata siano esattamente equivalenti dal punto di vista delle locazioni.
Invece, se andiamo a leggere il comma 2 dell’art. 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. 1035 recante “Norme per l'assegnazione e la revoca nonché' per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” che stabilisce: “Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata” mi sembra fuor di dubbio che, almeno dal punto di vista delle locazioni gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata sono due cose diverse!
In effetti, secondo me, tutto dipende da cosa, nello specifico, viene stabilito in ciascuna Convenzione.
Infatti ci sono alcune Convenzioni (quelle più vecchie) dove, riguardo alle locazioni, c'è una clausola secondo la quale il canone d'affitto deve essere stabilito in base alla Legge 392/1978 (che, a suo tempo, stabiliva il c.d. “Equo canone” come modalità quasi univoca per le locazioni) e sue successive integrazioni e modifiche. In particolare, per le Convenzioni che riportano quest’ultima indicazione sulle successive integrazioni e modifiche è lecito pensare, sulla base di quanto ho sopra evidenziato riguardo alla distinzione fra alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli alloggi di edilizia convenzionata/agevolata, che le locazioni siano regolate, ad oggi dalla Legge 431/1998 che ha sostituito, appunto, la vecchia Legge 392/1978, abrogando, fra le altre cose anche il c.d. “Equo canone”, ed introducendo, tra le forme di locazione, il canone concordato.
Ci sono poi altre Convenzioni (quelle più nuove) dove viene indicato in modo esplicito una percentuale del prezzo massimo di cessione (tipicamente il 4,5% che, comunque, NON è quella dell’Equo canone).
Sempre a mio avviso, quantomeno per gli aspetti inerenti la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, sarebbe proprio il DPR 1035/1972 quello a cui si riferisce la frase “ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale” alla lettera (b) del comma 2 dell’art. 1 della Legge 431/1998, per salvaguardare l’applicabilità del citato DPR agli alloggi di ERP (esclusi comunque quelli di edilizia convenzionata/agevolata).

si infatti mi riferivo proprio alle convenzioni di edilizia convenzionata ma in seguito al post di Bagudi che parlava di percentuali ho inviato il testo in modo tale lei poteva dare una risposta definitiva, ti riallego il link sotto. ps. addirittura sulla mia convenzione del 91 non è previsto il vincolo del prezzo massimo e circa quello di locazione impone la sola 392/78 senza nemmeno citare e sue successive integrazioni e modifiche.. Pensa te come siamo combinati. ciao, un caro saluto.


Le convenzioni urbanistiche ed edilizie. Problemi e casi pratici. Schemi, giurisprudenza e formulario
 

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Faccio una domanda leggermente off topic ma è comuque un caso che si configura in questa melma.
Un abitante del mio piano di zona, prima che si scatenasse il putiferio ed essendo che gli è nato un secondo figlio, ha fermato una seconda casa più grande nello stesso piano con una caparra cospiqua. ,Aveva messo in vendita l'appartamento attuale prima del "settenmbre nero", ha delle offerte ma non sa quando potra avere i conteggi per affrancare poter e vendere.
Entrambe gli immobili non hanno usufruito di finaziamenti pubblici e/o agevolazioni bancarie.
Ora tra i requisiti richiesti in convenzione ad un assegnatario/compratore di case in area 167 c'è che non si può acquistare una casa in edilizia convenzionata se si possiede un appartamento idoneo al proprio nucleo famigliare nel comune, idoneo inteso come numero di vani di almeno 1 maggiore degli occupanti, ma non specifica se peep o non peep,e altresi non si deve essere stato assegnatario di un alloggio costruito con finanziamenti pubblici.
Stando alla legge non ci sarebbero impedimenti, al punto che, a parte la perdita dei benefici prima casa e del credito di imposta, non sarebbe neanche costretto a vendere il primo immobile entro il primo anno.
Al comune, il "bracciante agricolo di turno" gli ha invece risposto che non si possono tassativamente possedere due immobili in zona 167.
Vorrei capire se qualcuno di voi può segnalarmi un riscontro di legge che sorregga questa posizione del dipartimento?
Mi rispondo da solo.
Ho trovato la nota 504-2006/C del centro studi del notariato, la quale, in base all'interpretazione letterale del comma 20 art.35 legge 865 (in realtà il comma che inserisce il divieto è il 19), ammette la possibilita di acquisto di un secondo diritto superficiario e delimita il divieto nel caso si possegga già un alloggio in diritto di proprietà.
19. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2.
Infatti il comma parla di proprieta sia dell'area che dell'alloggio
Non so però se ci sono s.m.i al riguardo dopo il 2006
 
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EmiVal

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si infatti mi riferivo proprio alle convenzioni di edilizia convenzionata ma in seguito al post di Bagudi che parlava di percentuali ho inviato il testo in modo tale lei poteva dare una risposta definitiva, ti riallego il link sotto. ps. addirittura sulla mia convenzione del 91 non è previsto il vincolo del prezzo massimo e circa quello di locazione impone la sola 392/78 senza nemmeno citare e sue successive integrazioni e modifiche.. Pensa te come siamo combinati. ciao, un caro saluto.


Le convenzioni urbanistiche ed edilizie. Problemi e casi pratici. Schemi, giurisprudenza e formulario

Nella mia convenzione, del 1989, l'articolo 14 recita: "Per quanto attiene alla determinazione del canone di locazione e alla sua revisione periodica, si fa espresso rinvio alle norme della L. 27 luglio 1978 n. 392 ed eventuali successivi adeguamenti e modifiche".

Quindi, se ho interpretato bene quanto riportato da @Santi60, si può affittare a canone concordato.
 

Nicestar

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Nella mia convenzione, del 1989, l'articolo 14 recita: "Per quanto attiene alla determinazione del canone di locazione e alla sua revisione periodica, si fa espresso rinvio alle norme della L. 27 luglio 1978 n. 392 ed eventuali successivi adeguamenti e modifiche".

Quindi, se ho interpretato bene quanto riportato da @Santi60, si può affittare a canone concordato.


su come interpreta Santi dovrebbe essere cosi, putroppo non ho il libro per approfondire l'argomento, ma se leggo le pagine 214 e 215 qualche dubbio mi resta e non escludo che mi manca qualche passaggio. Forse la soluzione è attenersi alla propria convenzione.
 

Allegati

  • testo pubblicato ed. Feltrinelli.pdf
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Santi60

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si infatti mi riferivo proprio alle convenzioni di edilizia convenzionata ma in seguito al post di Bagudi che parlava di percentuali ho inviato il testo in modo tale lei poteva dare una risposta definitiva, ti riallego il link sotto. ps. addirittura sulla mia convenzione del 91 non è previsto il vincolo del prezzo massimo e circa quello di locazione impone la sola 392/78 senza nemmeno citare e sue successive integrazioni e modifiche.. Pensa te come siamo combinati. ciao, un caro saluto.


Le convenzioni urbanistiche ed edilizie. Problemi e casi pratici. Schemi, giurisprudenza e formulario
Della serie "La confusione regna sovrana!!!"
 

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