lgio002

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Non sono riuscito ad entrare nel suo profilo mi dice che non è accessibile. Comunque riprovi a scrivermi in privato nel frattempo ho sbloccato alcune impostazioni del mio account che non rendevano possibile le comunicazioni private.

Ho letto il messaggio privato ma non riesco a rispondere, sembrerebbe come se non avessi determinati privilegi a livello di profilo. Provo a rispondere qui. Al momento, essendo, come dicevo nel post, ancora uno "spettatore" vorrei rimanere in standby e soprattutto anonimo. Se devo innescare un processo di "distruzione di massa", perchè è ciò che farei senza esitare un solo istante, vorrei quantomeno essere portato in giudizio. Vi seguo e faccio il tifo per tutti voi nel frattempo mi sto informando per trovare quante più soluzioni da poter condividere con tutti voi del resto sapete come si dice, fatta la legge... Ciò che vorrei fosse chiaro è che la mia posizione non è contro gli acquirenti che si sono ritrovati con una arma da poter utilizzare e credo, senza essere smentito, che anche noi venditori avremmo fatto lo stesso al contrario, ma con tutti gli intermediari che si sono susseguiti nei vari passaggi e che sono quantomeno correi e che per questo dovrebbero essere ugualmente sanzionabili e parte integrante del grado di giudizio nella misura della loro responsabilità.
 

lgio002

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Intanto grazie per la risposta, quindi se non ho capito male anche in presenza di un preliminare di compravendita regolarmente registrato farebbe fede solo il rogito giusto?
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Intanto grazie per la risposta, quindi se non ho capito male anche in presenza di un preliminare di compravendita regolarmente registrato farebbe fede solo il rogito giusto?
Sì, il preliminare, anche se registrato, non comporta automaticamente l'acquisto. Anzi tutta la faccenda, dalla causa iniziale del 2009 (sic!) alla sentenza della cassazione a sezioni unite del 2015 tratta proprio di un contratto preliminare che non è stato perfezionato in rogito perché la parte acquirente dopo il preliminare ma prima del rogito si è accorta che c'era un prezzo massimo di cessione ed ha preteso di avere l'immobile a PMC e non a prezzo di mercato.
 

pelide

Membro Junior
Privato Cittadino
Mi è stato segnalata questa notizia decisamente allarmante, con la preghiera di diffonderla quanto più sia possibile. La propongo alla Vs. attenzione anche se al momento NON HO ELEMENTI PER VALUTARNE L'ATTENDIBILITA'.
Si tratterebbe del testo predisposto da alcuni parlamentari m5s.
Voci affermano che ci sarebbe l'intenzione di inserirlo nel decreto per Genova o nella legge di stabilità. A quanto ho capito se passasse questo emendamento dal 2020, per chi non si decidesse ad affrancare, non sarebbe più possibile farlo e gli immobili rimarrebbero per sempre gravati dal vincolo dei PMC.

EMENDAMENTO

QUESTIONE AFFRANCAZIONI (NUOVA VERSIONE)

“1. Al fine di finalizzare la vendita e la locazione degli immobili, compresi nei piani di zona realizzati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata e agevolata, come stabilito dalla normativa vigente, a partire dal 01 gennaio 2020 sono vietate le convenzioni di cui all’art. 31, comma 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Entro il termine stabilito al comma 1 le convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 possono essere stipulate da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile. La stipula di quanto disposto al periodo precedente estende la rimozione di ogni vincolo soggettivo contenuto nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e preclude qualsivoglia pretesa economica dipendente dai vincoli o dalla loro violazione, eccedente le indennità dovute ai sensi del comma 49-bis.

3. I corrispettivi previsti nelle convenzioni al comma precedente possono essere versati anche in forma dilazionata per un numero massimo di 120 rate mensili.

4. Trascorsi i termini al comma 1 i Comuni provvedono a comminare le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni a tutti coloro i quali hanno ceduto l’alloggio ad un importo superiore al prezzo massimo di cessione senza provvedere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Mi è stato segnalata questa notizia decisamente allarmante, con la preghiera di diffonderla quanto più sia possibile. La propongo alla Vs. attenzione anche se al momento NON HO ELEMENTI PER VALUTARNE L'ATTENDIBILITA'.
Si tratterebbe del testo predisposto da alcuni parlamentari m5s.
Voci affermano che ci sarebbe l'intenzione di inserirlo nel decreto per Genova o nella legge di stabilità. A quanto ho capito se passasse questo emendamento dal 2020, per chi non si decidesse ad affrancare, non sarebbe più possibile farlo e gli immobili rimarrebbero per sempre gravati dal vincolo dei PMC.

EMENDAMENTO

QUESTIONE AFFRANCAZIONI (NUOVA VERSIONE)

“1. Al fine di finalizzare la vendita e la locazione degli immobili, compresi nei piani di zona realizzati ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167, a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia convenzionata e agevolata, come stabilito dalla normativa vigente, a partire dal 01 gennaio 2020 sono vietate le convenzioni di cui all’art. 31, comma 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Entro il termine stabilito al comma 1 le convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 possono essere stipulate da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile. La stipula di quanto disposto al periodo precedente estende la rimozione di ogni vincolo soggettivo contenuto nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e preclude qualsivoglia pretesa economica dipendente dai vincoli o dalla loro violazione, eccedente le indennità dovute ai sensi del comma 49-bis.

3. I corrispettivi previsti nelle convenzioni al comma precedente possono essere versati anche in forma dilazionata per un numero massimo di 120 rate mensili.

4. Trascorsi i termini al comma 1 i Comuni provvedono a comminare le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni a tutti coloro i quali hanno ceduto l’alloggio ad un importo superiore al prezzo massimo di cessione senza provvedere alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 31, commi 49 bis e 49 ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”

Pare che sia stato davvero presentato, ma è scritto male volutamente, in modo ceh vengano eliminate le parte irricevibili e rimanga solo quella che sta a cuore a chi la propone: il solo art. 1, che in pratica abolisce la possibilità di affrancare (che, dietro richiesta del proprietario, il comune deve obbligatoriamente concedere) e lascia solo la trasformazione in piena proprietà come unica possibilità di svincolarsi anche solo dal prezzo massimo di cessione.
Purtroppo, a differenza dell'affrancazione, è il comune che decide se concederla o no, non ha obblighi.
 

cesira75

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Buona sera a tutti. È una vita che non entro nel forum. Ormai da tempo ho affrancato (alla modica cifra di 23.000 euro) e venduto la mia casa. Tuttavia altre persone che conosco, ultimamente hanno chiesto i calcoli x affrancare e sembrerebbe che la delibera di inizio mese porti ad un calcolo molto molto più basso (parliamo di circa 2.000 euro invece di 20.000 euro). A voi risulta? É possibile?
 

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