giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Il problema è che a molti sfugge la logica della sentenza, persino agli stessi avvocati che fanno finta di non capire! Se la legge, prima del 2015, era ondivaga per comune, notai, agenzie immobiliari e acquirenti, non si capisce per quale ragione debba essere crocifisso il venditore! Quindi a parità di "legge ondivaga", che ripeto lo era per tutti, l'unica cosa che può essere richiesta al venditore è il ripristino dei diritti di vendita dell'acquirente tramite affrancazione.

D'altra parte se la legge fosse stata chiara sin dall'inizio (per tutti), l'acquirente non avrebbe mai comprato a prezzi così alti, e il venditore non avrebbe venduto senza prima aver affrancato.

Mi sembra logico! Su questo concordiamo o no? L'unica cosa che dovrebbe essere richiesta, anche legalmente, è solo l'affrancazione, altrimenti ci sarà sempre qualcuno che se ne approfitterà pretendendo tutto "l'indebito".

Il problema è che la legge non era ondivaga (altrimenti quello che è successo a Roma sarebbe successo in tutta Italia con la stessa pervasività, mentre fuori Roma i casi si contano sulle dita di una mano), inoltre l'affrancazione da sola non basta a ripristinare la commerciabilità, perché con la solita faciloneria ed ottusità gli "esperti" del comune di Roma hanno pensato bene di cancellare, con la convenzione di affrancazione, solo i prezzo massimo di cessione, ma non i requisiti soggettivi del compratore: residenza, redditto, non aver usufruito in precedenza di contributi pubblici per l'acquisto di un'abitazione (per esempio chi trasloca da un immobile PEEP ad un altro a rigore non potrebbe farlo!!!!). Per cui affrancando paradossalmente si può vendere a prezzo di mercato ma solo a persone con requisiti abbastanza restrittivi, in pratica a chi difficilmente potrà permettersi un reale prezzo di mercato!
I requisiti residui, per come hanno fatto le cose a Roma, si possono eliminare solo mediante una ulteriore convenzione di trasformazione, cioé trasformando il diritto di superficie in diritto di proprietà: ma sarebbe arduo sostenere che spetterebbe al venditore anche il rimborso di questa spesa. In realtà sarebbe sufficiente la sola trasformazione, ma al comune di Roma da questo orecchio proprio non ci sentono.
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Ma si può fare un ricorso alla Corte Europea ?
Purtroppo al momento no, si può adire al tribunale europeo dei diritti dell'uomo solo dopo aver esperito tutti i gradi di giudizio previsti nel Paese di origine, e solo se si riesce a dimostrare che sono stati lesi diritti fondamentali; in tutti gli altri casi l'istanza verrebbe rigettata.
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Il problema è che la legge non era ondivaga (altrimenti quello che è successo a Roma sarebbe successo in tutta Italia con la stessa pervasività, mentre fuori Roma i casi si contano sulle dita di una mano)
Quindi tu vuoi farmi credere che il venditore, l'agenzia immobiliare, il comune, il notaio (scelto da te) e altri 4 milioni di Romani (circa) si sono messi d'accordo in un piano cospiratorio collettivo architettato al solo scopo di fregare te? OK, quando ti dice sfiga è sfiga, il personaggio che hai inserito nell'avatar allora ti rappresenta in pieno...
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Quindi tu vuoi farmi credere che il venditore, l'agenzia immobiliare, il comune, il notaio (scelto da te) e altri 4 milioni di Romani (circa) si sono messi d'accordo in un piano cospiratorio collettivo architettato al solo scopo di fregare te? OK, quando ti dice sfiga è sfiga, il personaggio che hai inserito nell'avatar allora ti rappresenta in pieno...

Se la vuoi mettere così. Ma mi sa che tu sei più sfigato di me, perché la sfiga te la vai a cercare. Ciao.
 
U

Utente Cancellato 75311

Ospite
Buongiorno, ho un problema e forse qualcuno mi può aiutare:
Ho acquistato casa nel 1983 da una cooperativa con la legge 167 .....
La cooperativa aveva stipulato una convenzione con il Comune di Roma nel 1980.
Nella convenzione c'è scritto che la cooperativa ha acquistato dal comune di Roma l'area. Sempre nella convenzione c'è scritto che la cooperativa doveva metterci la tabella dei prezzi massimi, ma non l'ha fatto. La cooperativa non esiste più.
Ora questo vincolo esisteva solo tra la cooperativa e il primo acquirente?
Ho il vincolo del prezzo massimo di cessione?
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno, ho un problema e forse qualcuno mi può aiutare:
Ho acquistato casa nel 1983 da una cooperativa con la legge 167 .....
La cooperativa aveva stipulato una convenzione con il Comune di Roma nel 1980.
Nella convenzione c'è scritto che la cooperativa ha acquistato dal comune di Roma l'area. Sempre nella convenzione c'è scritto che la cooperativa doveva metterci la tabella dei prezzi massimi, ma non l'ha fatto. La cooperativa non esiste più.
Ora questo vincolo esisteva solo tra la cooperativa e il primo acquirente?
Ho il vincolo del prezzo massimo di cessione?

La tabella dei prezzi massimi di cessione doveva essere allegata alla documentazione a cura del notaio. Ecco perché i notai NON sono innocenti come si professano, visto che quasi nessuno di loro all'epoca si è preoccupato di far rispettare i PMC.
Per il resto, dovresti vedere cosa c'è scritto nella convenzione. Se la cooperativa ha effettivamente acquistato il terreno (e non il diritto di superficie), dovreste essere in piena proprietà, ed essendo la convenzione più vecchia di 20 anni, sono per legge decaduti tutti i vincoli e nulla dovete più al comune. Roma Capitale è di altro avviso, ma ci sono diversi ricorsi pendenti al TAR proprio su questo argomento.

Se invece siete in diritto di superficie, potete provare a chiedere la tabella dei PMC al notaio che stipulò la convenzione oppure all'archivio notarile. Se tale tabella è "svanita" bisogna far calcolare il PMC da un tecnico abilitato, in ogni caso è possibile stimarlo, senza scostarsi troppo dal valore corretto, in base alle indicazioni contenute nella convenzione e nell'atto di assegnazione o rogito al primo proprietario.
 
U

Utente Cancellato 75311

Ospite
Grazie Giannelmo, purtroppo il notaio che ha stipulato l'atto non c'è più.
La cooperativa non esiste più.
E io non so cosa fare, avevo già messo in vendita la casa, quando ho saputo che
poteva esserci un vincolo, perché per fortuna una ipotetica acquirente mi ha chiesto se avevo fatto l'affrancazione.
Grazie
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Grazie Giannelmo, purtroppo il notaio che ha stipulato l'atto non c'è più.
La cooperativa non esiste più.
E io non so cosa fare, avevo già messo in vendita la casa, quando ho saputo che
poteva esserci un vincolo, perché per fortuna una ipotetica acquirente mi ha chiesto se avevo fatto l'affrancazione.
Grazie

Il vincolo c'è comunque, il prezzo massimo di cessione lo puoi far calcolare da un tecnico abilitato, ma è necessario disporre della convenzione e dell'atto di assegnazione o rogito.

Essendo la convenzione assai datata, probabilmente ti conviene fare l'affrancazione e anche la trasformazione da diritto di superficie a piena proprietà (sempre che al comune rinsaviscano), come ho spiegato più su la sola trasformazione non è sufficiente a liberare completamente l'immobile, che rimarrebbe in diritto di superficie per altri 64 anni (cosa che abbatte non poco il valore di mercato).
 

Mobil

Membro Attivo
Privato Cittadino
Buongiorno, ho un problema e forse qualcuno mi può aiutare:
Ho acquistato casa nel 1983 da una cooperativa con la legge 167 .....
La cooperativa aveva stipulato una convenzione con il Comune di Roma nel 1980.
Nella convenzione c'è scritto che la cooperativa ha acquistato dal comune di Roma l'area. Sempre nella convenzione c'è scritto che la cooperativa doveva metterci la tabella dei prezzi massimi, ma non l'ha fatto. La cooperativa non esiste più.
Ora questo vincolo esisteva solo tra la cooperativa e il primo acquirente?
Ho il vincolo del prezzo massimo di cessione?
Se l'immobile è in diritto di superficie non ci sono dubbi, il vincolo del prezzo massimo di cessione è ancora vigente. Nel caso contrario, ossia se si tratta di un diritto di proprietà, nonostante quel che afferma il Comune di Roma va visto di caso in caso, la legge è controversa in quanto per questa tipoligia il prezzo massimo di cessione neanche esisteva nel 1980, i vincoli erano di diversa natura, quindi ancora non si capisce come si possa affrancare un vincolo che non esiste e dare per scontato che questo elimini un vincolo completamente differente.
 
Ultima modifica:

pelide

Membro Junior
Privato Cittadino
invio in allegato alcuni interventi apparsi su un sito che si occupa
di trasformazione ed affrancazione. Mi pare interessante in quanto trattano di un atto
di trasformazione in proprietà errato nell'indicazione della particella catastale. Il comune rifiutava di fare la rettifica non riconoscendo la validità dell'atto originario e pretendeva la stipula di un atto di affrancazione. Non è andata così ed il Comune ha dovuto accettare la validità del precedente atto di trasformazione.
 

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