TRASCRIZIONE COMPLETA
Con riferimento all'aggetto ed a riscontro dell'istanza pervenuta allo scrivente ufficio con nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - UO Edilizia sociale pro n. del 19/10/2015 su rappresenta che, essendo trascorsi più di 30 anni della data di stipula dell'atto di convenzione in proprietà in data 5/3/1980 rep a rogito Notaio Jemma tra .... e il Comune di Roma sono decaduti i vincoli in materiali di alienazione degli alloggi realizzati in regime di L 167/62. In considerazione delle seguenti disposizioni e leggi:
- Art 18 comma 1 lett. d del DPR 380/20011 ... (durata vincoli max 30 e minimo 20 anni)
- Legge n. 135 del 7.8.2012 di convenzione del DL n 95/2012 che modifica il comma 46 dell'art 31 della legge 44/1998, stabilendo la riduzione da 99 anni a 20 anni del periodo soggetto alla determinazione del p.m.c. alloggio (quindi del periodo Convenzionale).
- negli immobili realizzati in diritto di proprietà la sentenza del TAR non trova applicazione.
(al netto di un paio di monosillabi che proprio non si leggono, salvo errori di comprensione non voluti, perché appunto sono neutrale e nn ho alcun tornaconto di nessun genere.)
Ma, secondo voi, a quale sentenza del TAR (non era cassazione a sezioni unite) farebbero riferimento? tra l'altro senza specificare date o altro.
Nel secondo punto invece fanno riferimento penso alla 448/1998, articolo 31, comma 46 che dice:
46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48.
Non sono avvocato, ma non mi sembra che quanto scritto nella legge elimini il vincolo del p.m.c (prezzo massimo consentito)