ludovica83

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I Dirigenti dell' U.O. Edilizia sociale non conoscono nemm


Il Comma 49Bis fornisce una sorta di interpretazione autentica dell'art. 35 della Legge 865/1971.
Se questo comma (introdotto dalla L. 106/2011) dice che "I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, [...] , dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento" VUOL DIRE CHE I VINCOLI NON SONO DECADUTI.


HAI CAPITO MALISSIMO!!!!
Io sto trascrivendo quello che leggo, senza entrare nel merito, giusto perché tutti +/- abbiamo idea di quello che c'è scritto nel documento.
 

ludovica83

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Privato Cittadino
TRASCRIZIONE COMPLETA
Con riferimento all'aggetto ed a riscontro dell'istanza pervenuta allo scrivente ufficio con nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - UO Edilizia sociale pro n. del 19/10/2015 su rappresenta che, essendo trascorsi più di 30 anni della data di stipula dell'atto di convenzione in proprietà in data 5/3/1980 rep a rogito Notaio Jemma tra .... e il Comune di Roma sono decaduti i vincoli in materiali di alienazione degli alloggi realizzati in regime di L 167/62. In considerazione delle seguenti disposizioni e leggi:
- Art 18 comma 1 lett. d del DPR 380/20011 ... (durata vincoli max 30 e minimo 20 anni)
- Legge n. 135 del 7.8.2012 di convenzione del DL n 95/2012 che modifica il comma 46 dell'art 31 della legge 44/1998, stabilendo la riduzione da 99 anni a 20 anni del periodo soggetto alla determinazione del p.m.c. alloggio (quindi del periodo Convenzionale).
- negli immobili realizzati in diritto di proprietà la sentenza del TAR non trova applicazione.

(al netto di un paio di monosillabi che proprio non si leggono, salvo errori di comprensione non voluti, perché appunto sono neutrale e nn ho alcun tornaconto di nessun genere.)
 

Keroppi

Membro Junior
Privato Cittadino
Scusa ludovica 83....io ho la convenzione del giugno 1985 e proprietario da più di 25 anni, vorrei rivendere l'appartamento, quindi che succederebbe nel mio caso? Tra l'altro oggi verso le 11 in quell'ufficio mi hanno fatto fare la domanda del prezzo massimo di cessione...grazie.
 

Giuseppe Di Piero

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Scusa ludovica 83....io ho la convenzione del giugno 1985 e proprietario da più di 25 anni, vorrei rivendere l'appartamento, quindi che succederebbe nel mio caso? Tra l'altro oggi verso le 11 in quell'ufficio mi hanno fatto fare la domanda del prezzo massimo di cessione...grazie.

Che devi pagare e stipulare una convenzione per l'eliminazione dei vincoli
 

ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
Scusa ludovica 83....io ho la convenzione del giugno 1985 e proprietario da più di 25 anni, vorrei rivendere l'appartamento, quindi che succederebbe nel mio caso? Tra l'altro oggi verso le 11 in quell'ufficio mi hanno fatto fare la domanda del prezzo massimo di cessione...grazie.
Questa domande vanno poste all'associazione.
Io non ti posso rispondere. Ho trascritto quanto riportato per la comprensione di tutti.
Ma come ho chiaramente scritto non entro nel merito di quanto è riportato nel documento.
 

Dario77

Membro Attivo
Privato Cittadino
TRASCRIZIONE COMPLETA
Con riferimento all'aggetto ed a riscontro dell'istanza pervenuta allo scrivente ufficio con nota del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - UO Edilizia sociale pro n. del 19/10/2015 su rappresenta che, essendo trascorsi più di 30 anni della data di stipula dell'atto di convenzione in proprietà in data 5/3/1980 rep a rogito Notaio Jemma tra .... e il Comune di Roma sono decaduti i vincoli in materiali di alienazione degli alloggi realizzati in regime di L 167/62. In considerazione delle seguenti disposizioni e leggi:
- Art 18 comma 1 lett. d del DPR 380/20011 ... (durata vincoli max 30 e minimo 20 anni)
- Legge n. 135 del 7.8.2012 di convenzione del DL n 95/2012 che modifica il comma 46 dell'art 31 della legge 44/1998, stabilendo la riduzione da 99 anni a 20 anni del periodo soggetto alla determinazione del p.m.c. alloggio (quindi del periodo Convenzionale).
- negli immobili realizzati in diritto di proprietà la sentenza del TAR non trova applicazione.

(al netto di un paio di monosillabi che proprio non si leggono, salvo errori di comprensione non voluti, perché appunto sono neutrale e nn ho alcun tornaconto di nessun genere.)

Ma, secondo voi, a quale sentenza del TAR (non era cassazione a sezioni unite) farebbero riferimento? tra l'altro senza specificare date o altro.

Nel secondo punto invece fanno riferimento penso alla 448/1998, articolo 31, comma 46 che dice:

46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17
febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta',
possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8,
commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
alle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la
data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta'
delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato,
calcolato ai sensi del comma 48.

Non sono avvocato, ma non mi sembra che quanto scritto nella legge elimini il vincolo del p.m.c (prezzo massimo consentito)
 

alexpatigoal

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti.
Ma un dubbio sorge spontaneo...Ma chi ha già pagato un acconto per trasformare il diritto di superficie, per come ho letto le interpetrazioni di prima sulla delibera postata ultimamente, deve rifare e pagare il comune per una nuova convenzione? Quando, per il comune stesso, il rogito notarile è slittato a data da destinarsi? Mi in****erei come una iena personalmente. E ritornando al discorso del sociale sulle edilizie agevolate beh credo che sia esclusivamente una questione soprattutto ETICA, come dissi alla mia agente immobiliare io non voglio ne rubare e ne essere preso in giro (e sicuramente credo nella buona fede del venditore dell'immobile)...In questo momento, con questa sentenza, il coltello dalla parte del manico ce l'hanno soprattutto i compratori con qualcosa di firmato, devono solo decidere quanto male fare al venditore di turno; ma sarebbe alquanto disonesto ed immorale forzare la mano a vantaggio di uno solo dopo magari anni di sacrifici, presenti passati e futuri.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Preannuncio che è in corso di deposito denuncia penale e contabile nei confronti dell'ing. Mancini Luciano e Tonino Eggidi per quanto da loro dichiarato nella lettera che abbiamo postato ieri sera.

sulla base della suddetta lettera:
Il notaio rogiterà?
La banca erogherà il mutuo?

FORSE E' IL CASO DI MANDARE IL 118 AL U.O. EDILIZIA SOCIALE DEL COMUNE DI ROMA
 
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