degan79

Membro Junior
Privato Cittadino
anche se il conguaglio è a carico del vendìtore, la convenzione decade a sfavore dell'acquirente che non puo' a sua volta vendere il bene a libero mercato. dunque in questo area167 dice una cosa sacrosanta, questa cosa del conguaglio complica ancora di più le cose.
 

LauraPalmer

Membro Ordinario
Privato Cittadino
L'omissione della clausola costituisce violazione con conseguente risoluzione della convenzione, dove hai letto degan79 che la convenzione decade a sfavore dell'acquirente?
 

Maria Grazia Bresc

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti e buon anno, anche io concordo con quanto scritto sopra se il vecchio proprietario una volta arrivato il conguaglio non paga il comune si rifarà sui suoi beni pignorandoli o su i suoi eredi, non di certo sull'attuale proprietario ..e poi nel dubbio si può all'atto del rogito far inserire una clausola nell'atto di compravendita con cui si esonera l'acquirente da qualsiasi pagamento futuro, così mi è stato confermato anche da un notaio, che si è comunque detto sicuro sul fatto che dalla delibera risulta chiaro come il pagamento per l'affrancazione attuale e eventualmente futuro non ricade sul nuovo titolare ma esclusivamente sull'attuale proprietario.

Laura, ti sbagli.
Definizione di dante causa:
Dante causa = persona che per effetto della successione perde il diritto si chiama dante causa, mentre la persona che acquista il diritto si chiama avente causa. Tale terminologia viene usata, spesso, anche nei negozi inter vivos (ad esempio nella compravendita il dante causa è il venditore, mentre l’avente causa è l’acquirente)

Dante causa - dizionario giuridico

@Avv Luigi Polidoro Lei cosa ne pensa?
Lo schema di convenzione può essere modificato a richiesta della parte?
Auguri a tutti.
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ricambio gli auguri a tutti voi e al Presidente della 167 che non ha commentato il mio post sulla possibilità di far accedere i suoi iscritti ai 10.000 mc ancora disponibili a Ponte di Nona per l'edilizia PEPP. Così anche la 167 potrebbe avere la posibilità di farsi una casa, scoprire che non è poi tanto economica, e trovarsi così nella nostra situazione che abbimo speso tot e ci viene ricosciuto un prezzo massimo inferiore di 50-80.000 rispetto a quanto effettivamente pagato.
Per quanto riguarda la futura convenzione per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo essa è tra due soggetti: il Comune di Roma e il proprietario. Non riguarda quindi il fisco o il condominio che sono i 2 casi per cui l'acquirente è chiamato a pagare in caso il venditore sia insolvente. In questo caso è il Comune non il fisco a dover pretendere il conguaglio e quindi non vi un articolo del codice civile che obbliga l'acquirente a subentrare al venditore in caso sia insolvente. Comunque vi sono anche altre situazioni per cui occorre stare attenti. Se si acquista da un'impresa o da una cooperativa si corre il rischio, entro 5 anni, di vedersi sotratto l'appartamento in caso di fallimento dell'impresa costruttrice. La fattispecie in questione mi sembra meno pericolosa per un acquirente rispetto al fallimento di un imresa o acquisto da un privato che abbia un'attività commerciale. L'impegno che si prende a versare il conguaglio è personale per se e gli eredi e non coinvolge terzi. Il vednidore dovrebbe sparire e gli eredi rinunciare all'eredità prima di coinvolgere l'acquirente nel pagamento. Inoltre,i più diffidenti devono verificare con il LORO Notaio di fiducia tali rischi e se ritienuti seri prevedere che il venditore lasci in deposito una somma di denaro che potrà essere svincolata solo quando si sarà messo in regola con il pagamento dell'importo dovuto per il saldo.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Ricambio gli auguri a tutti voi e al Presidente della 167 che non ha commentato il mio post sulla possibilità di far accedere i suoi iscritti ai 10.000 mc ancora disponibili a Ponte di Nona per l'edilizia PEPP. Così anche la 167 potrebbe avere la posibilità di farsi una casa, scoprire che non è poi tanto economica, e trovarsi così nella nostra situazione che abbimo speso tot e ci viene ricosciuto un prezzo massimo inferiore di 50-80.000 rispetto a quanto effettivamente pagato.
Per quanto riguarda la futura convenzione per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo essa è tra due soggetti: il Comune di Roma e il proprietario. Non riguarda quindi il fisco o il condominio che sono i 2 casi per cui l'acquirente è chiamato a pagare in caso il venditore sia insolvente. In questo caso è il Comune non il fisco a dover pretendere il conguaglio e quindi non vi un articolo del codice civile che obbliga l'acquirente a subentrare al venditore in caso sia insolvente. Comunque vi sono anche altre situazioni per cui occorre stare attenti. Se si acquista da un'impresa o da una cooperativa si corre il rischio, entro 5 anni, di vedersi sotratto l'appartamento in caso di fallimento dell'impresa costruttrice. La fattispecie in questione mi sembra meno pericolosa per un acquirente rispetto al fallimento di un imresa o acquisto da un privato che abbia un'attività commerciale. L'impegno che si prende a versare il conguaglio è personale per se e gli eredi e non coinvolge terzi. Il vednidore dovrebbe sparire e gli eredi rinunciare all'eredità prima di coinvolgere l'acquirente nel pagamento. Inoltre,i più diffidenti devono verificare con il LORO Notaio di fiducia tali rischi e se ritienuti seri prevedere che il venditore lasci in deposito una somma di denaro che potrà essere svincolata solo quando si sarà messo in regola con il pagamento dell'importo dovuto per il saldo.

Caro Iteleo,
intanto ti ringrazio per gli auguri che ricambio di tutto cuore.

Capirai bene che non ho sufficiente tempo per commentare tutti i post in cui vengo chiamato in causa e, vivamente me ne dispiaccio.

Nel caso di specie, il mancato commento al tuo messaggio del 22.11.2015, è stato voluto perché appariva come provocazione ed inoltre perché rispondendoti avrei messo altra carne sul fuoco.

Adesso dopo la tua seconda chiamata in causa, anche se mantieni gli stessi toni accusatori, non posso fare a meno di risponderti.

Sottolineo che leggendo il tuo post, inizialmente mi è sorto il dubbio se facevi parte del consiglio di amministrazione di una di quelle tante “finte” cooperative che - a danno degli acquirenti (in realtà finti soci) - hanno gonfiato il costo degli immobili.

Poi mi sono convinto che anche tu sei stata una vittima di un sistema distratto in cui l’U.O. Edilizia Sociale (già U.O. Edilizia Residenziale Pubblica) per “mero errore” (!!!) ha autorizzato Tabelle dei Prezzi Massimi di cessione in cui non venivano detratti i contributi pubblici e venivano riconosciuti aumenti per migliorie inesistenti e mai richieste dai soci.

C'è da dire che dopo l’intervento della magistratura penale ed amministrativa, il suddetto ufficio comunale non si è distratto più ed ha provveduto a rettificare – in autotutela - le Tabelle precedentemente approvate.

Nel tuo caso, sembrerebbe che i soci della sua cooperativa abbiamo effettuato un pagamento addirittura superiore a quello riconosciuto dal distratto Comune. Il mio consiglio è quello di tormentare dirigenti della tua cooperativa ed (eventualmente) i Dirigenti comunali sempre che siano stati loro ad autorizzare ciò che non poteva essere autorizzato.

Per quanto riguarda gli altri aspetti del suo post, ti segnalo che ho ufficialmente risposto ad un quesito identico sul sito dell’associazione.
In questa sede aggiungo che l’ipotesi di lasciare in deposito una somma di denaro in mano al notaio mi sembra avveduta.
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
No, non sono nel cdA e credo la mia cooperativa sia vera. Le spese non conteggiate sono migliorie della palazzina come la cortina o il portone blindato. A queste si sommano quelle individuali come rivestimenti interni, inferriate, impianti di condizionamenti, allarmi. Ma gli oneri non conteggiati sono anche i costi di esproprio e le opere a scomputo (circa 35.000 euro): l'espropio non è tanto economico ed è paragonabile al valore del terreno. Alla fine si è pagato quanto le case dei costruttori privati (che conseguono risparmi di scala) e non abbiamo tutti i servizi di altri quartieri. Se poi uno fosse costretto tarsferirsi per motivi privati o di lavoro e dovesse ricomprare non riuscirebbe nemmeno ad acquistare un monolocale. Chi compra una casa lo fa per se o i propri figli: le rendite finanziarie danno interessi maggiori. Non cercano speculazioni, di solito si vende per ricomprare.
 

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