Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
@lelemanu la sentenza si appella alla legge 106/2011, art. 5, comma 3bis, che va ad integrare l'art. 31 della legge 448/98 e dice così:

<<49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48...>>

Come vedi riguarda anche il diritto di proprietà con convenzioni antecedenti al 1992!
Quando dice che possono essere rimossi con convenzione dietro corrispettivo proporzionale alla quota millesimale si riferisce all'affrancazione di cui parliamo da mesi.
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti,
non riesco a capire una cosa, se l'affrancazione deve essere fatta solo per gli immobili in diritto di superficie, allora perché diverse case che sono andata a vedere e che sono in diritto di proprietà hanno comunque fatto la richiesta di affrancazione???
Avevo capito che l'affrancazione è indipendente dal diritto di superficie e proprietà e che deve essere fatta in entrambi i casi..... o sbaglio?
 

Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
Ciao a tutti,
non riesco a capire una cosa, se l'affrancazione deve essere fatta solo per gli immobili in diritto di superficie, allora perché diverse case che sono andata a vedere e che sono in diritto di proprietà hanno comunque fatto la richiesta di affrancazione???
Avevo capito che l'affrancazione è indipendente dal diritto di superficie e proprietà e che deve essere fatta in entrambi i casi..... o sbaglio?

No, l'affrancazione riguarda anche i diritti di proprietà!
 

Dany@78

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
ok grazie iteleo e milky..... allora avevo capito bene, anche gli immobili in diritto di proprietà devono fare richiesta di affrancazione.
Grazie :)
 

lelemanu

Membro Junior
Privato Cittadino
@lelemanu la sentenza si appella alla legge 106/2011, art. 5, comma 3bis, che va ad integrare l'art. 31 della legge 448/98 e dice così:

<<49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48...>>

Come vedi riguarda anche il diritto di proprietà con convenzioni antecedenti al 1992!
Quando dice che possono essere rimossi con convenzione dietro corrispettivo proporzionale alla quota millesimale si riferisce all'affrancazione di cui parliamo da mesi.
Da quello che ho capito, nella convenzione del 74 tra il consorzio e il comune c'è solo il vincolo temporale di 10 o 20 anni, no il vincolo del prezzo massimo di cessione.
 

mister65

Membro Junior
Privato Cittadino
l'unico caso in cui si puo' rogitare è questo:
3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;

Terzo tipo di convenzioni, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996 per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.

attenzione pero' che ci sono case costruite in legge 167 ma fuori dall'art.35 delle 865/1971 e quindi anch'esse libere di circolare (naturalmente sempre in proprieta')
 

Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
lelemanu dice l'esatto!
corrisponde a quello che dice anche il mio notaio.
ed a quello postato nella pagina 37 da area 167
:spunta:

Ragazzi vi state confondendo, io lo dico per voi, poi credete quel che vi pare. A pagina 37 @Giuseppe Di Piero (area 167) scrive testuali parole:

"Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998."

Soffermatevi su questa frase: "Oltre i 20 anni possibilità di vendere DOPO AVER VERSATO NELLE CASSE COMUNALI LA DIFFERENZA TRA l'ATTUALE VALORE VENALE DEL TERRENO E IL PREZZO DI CESSIONE".

Di più non insisto.
 
U

Utente Cancellato 64442

Ospite
Buonasera, sono un neo iscritto e ho un dubbio.
Mi trovo nella situazione di dover vendere, non come primo proprietario, un appartamento con diritto di superficie e Convenzione scaduta da quasi trenta anni.
Da quello che ho capito posso comuque vendere a prezzo di mercato, ma devo pagare pegno alla casse comunali. Giusto?
Oppure mi sono perso qualcosa nelle 198 pagine della discussione? :occhi_al_cielo:

Grazie
 

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