praticamente..." UNA OPERAZIONE DI EQUITA' ..... al centro ci sono appartamenti lussuosi accatastati A4 "popolare " e A3 "economica"Un altro aspetto che non è stato preso in considerazione con la dovuta attenzione è quello della tassazione. Infatti, per fare un esempio con il mio appartamento, quando è stata istituita l’ICI, in assenza dei dati di classamento, ancora in fase di elaborazione dall’U.T.E. di Roma, avevo utilizzato, nel 1998, una rendita catastale presunta che si basava, ovviamente, sulla categoria catastale A03, cioè “Abitazione di tipo economico”, per l’ovvia considerazione che si trattava di un programma costruttivo di “edilizia economica e popolare”.
Invece, nel 2000, mi è arrivata una bella raccomandata dal “Dirigente Responsabile dell’ICI” del Comune di Roma con la quale mi ha notificato che la nuova rendita catastale effettivamente attribuita al mio alloggio si basa sulla Categoria Catastale A02, e, quindi ho dovuto pagare la differenza ICI per gli anni dal 1998 al 2000 e, per tutti gli anni futuri, ho pagato l’ICI, successivamente rinominate in IMU e TASI, in base ad una più alta rendita catastale e, cioè, un valore imponibile maggiore.
In pratica, secondo il Comune di Roma, si tratta di “Abitazione di tipo civile”, che, per definizione, sarebbe un’Unità immobiliare appartenente a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondenti alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Ma questo non è in netta antitesi con un appartamento che, invece, a causa della ben nota concessione in diritto di superficie e della Sentenza oggetto di questa discussione non può essere venduta a prezzo di mercato?
In altre parole, quando si tratta di riscuotere le tasse siamo in possesso di un bene ad alto valore di mercato, mentre, se volessimo venderlo, dovremmo applicare un prezzo "calmierato" da Edilizia Economica e Popolare!
Come si dice, il danno oltre la Beffa!
Infine, da un calcolo che ho fatto, considerando la rivalutazione ISTAT del prezzo massimo da convenzione, ma riducendolo del 20% in base al coefficiente di vetustà, anch’esso specificato nella stessa convenzione di cessione del Diritto di Superficie, otterrei un prezzo massimo attuale inferiore alla valore catastale. Questo significa che, in caso di vendita secondo il prezzo “calmierato”, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedermi conto e ragione per aver applicato un prezzo inferiore a quello minimo da utilizzare nella compravendita basato, appunto, sul valore catastale ed, eventualmente, potrebbe anche chiedermi il pagamento di tasse aggiuntive (oltre che interessi e sanzioni) procedendo d’ufficio alla rivalutazione del prezzo dichiarato nel contratto di compravendita. L’ipotesi che ho fatto non è del tutto infondata poiché, come tutti sappiamo, i vari organi della P.A., quando non gli conviene, fanno finta di non condividere le informazioni importanti e, per evitare ulteriori sanzioni, occorre prima pagare e poi, chiedere il rimborso con procedure piuttosto complicate e viziate dal famoso “silenzio-rifiuto” che, spesso, necessitano ulteriori passi formali e spese con coinvolgimento di professionisti specializzati, se non addirittura procedure a carattere legale.
Questa sì che è !Giustizia”!
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