Ciao a tutti,
premetto che mi ero attivato per la vendita o all'affitto del mio immobile peep, sia per problemi di quiete condominiale, che stanno minando la mia salute (al piano superiore una famiglia con 7 bambini in 53 metri calpestabili) , sia per la perdita del lavoro.
Ci sono tantissime cose che sinceramente non mi quadrano in tutta questa questione e il solo enumerarle gia mi provoca confusione mentale.
Partirò quindi dai primi aspetti che in questo momento mi vienengono in mente.
Dopo la sentenza della cassazione e prima di leggere bene la delibera 40, mi son detto, vediamo di capire se mi conviene affrancare il vincolo o riscattare la piena proprietà e aspettare la scadenza della convenzione.
Gia un primo dubbio inrisolto è, che durata ha la convenzione sostitutiva? La delibera parla di canonici 20 anni calcolati dalla convenzione originale, e in questo caso mancherebbero 2 anni, ma da più parti ho letto che potrebbe avere una durata di 30 anni.
Qualcuno ha in mano una convenzione sostitutiva stipulata?
Altra cosa a cui non so dare spiegazione è che a sentenza della corte si richiama, per interpretare come a tempo indefinito la persistenza del vincolo al prezzo massimo di cessione, all'articolo 31, comma 49bis, della legge 448/98:
"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'
articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(comma introdotto dall'articolo 5, comma 3-bis, legge n. 106 del 2011)"
in quanto in tale articolo non
si fa riferimento temporale rispetto alla convenzione.
Mi chiedo come questa interpretazione sia estenda
anche alle convenzioni post legge 179/1992, non avendo trovato in quest'ultima articoli che intervengano su questo punto specifico, forse per distrazione.
Mi chiedo ancora cosa accade per tutti gli altri vincoli nelle convenzioni in diritto di proprietà o in tale fattispecie convertite, visto che mi sembra che non siano normati a tempo definito esattamente come il vincolo al prezzo massimo di cessione?
Il buon senso direbbe che originariamente tutti i vincoli perdurassero al perdurare delle convenzioni, ma abbiamo scoperto che così non è, o almeno a Roma l'interpretazione corrente lo nega.
Se permangono anch'essi, e non vedo che senso ha, ad esempio, il tetto di redito come requisito dell'acquirente se, una volta affrancato il vincolo, acquista a prezzo di mercato libero?
Per ora mi fermo qui.