@boccio anche la mia risposta è NO! E non vedo come possa essere diversamente, quantomeno per le Convenzioni in Diritto di Proprietà stipulate successivamente al 1-1-1997, in quanto LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662, con la lettera (e) del comma 63 dell'art. 3, ha modificato l'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fra le altre cose, stabilendo che il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente: "Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere: ..." e, come noto, le Convenzioni ai sensi della Legge 10/1977 (o DPR 380 che l'ha sostituita), dopo la scadenza fanno decadere tutti i vincoli (cosa confermata anche dalla Sentenza 18135). Il problema è che il Comune di Roma la sentenza l'interpreta a modo suo e, se andiamo avanti così, va a finire che oltre all'imposta di registro si inventano qualcosa per farsi pagare l'affrancazione anche delle case costruite fuori dei PdZ!
@Santi60, a questo punto mi viene in mente che se una sentenza ha fermato il comune nella sua pratica di far vendere a prezzo libero gli immobili in edilizia convenzionata, allora se il comune, piuttosto che dare seguito alla sentenza, prendere le proprie responsabilità, sanare il pregresso e applicare le disposizioni di legge, interpreta a modo suo quella sentenza per far cassa ai danni dei cittadini, allora sarà necessario citare in giudizio il comune stesso, in modo che sia un'altra sentenza, come credo necessario a questo punto, a fermare di nuovo il comune.