EmiVal

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Si infatti di questo ho avuto conferma da un'avvocato dell'avvocatura del comune: la colpa verrebbe attribuita a che ha firmato.

Peccato che in tutte le questioni esista il concetto di responsabilità oggettiva.

Se io commetto una frode informatica, ovviamente ciò ha impatto anche sulla mia azienda, che deve vigilare e che rappresento in qualità di funzionario.

Non diciamo vaccate, per cortesia.
 

Nicestar

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Secondo me, come giustamente scrivi @PeppeC., ora che i valori venali sono stati stabiliti (e per giunta così elevati da essere sicuramente di gran lunga maggiori di qualsiasi prezzo abbia dovuto pagare il Comune anche perdendo le cause), il problema del conguaglio non ci dovrebbe essere per il semplice fatto che sarebbe compreso nel corrispettivo calcolato, appunto, con questi valori venali alle stelle!
Infatti, come è scritto chiaramente nel comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998, dal corrispettivo di trasformazione occorre detrarre quanto è stato già pagato e cosa sarebbe il conguaglio se non un onere già pagato?
Quindi, se lo si pagasse prima della trasformazione (ammesso che la convenzione originaria ne prevedesse l''obbligo) poi andrebbe detratto nel calcolo del corrispettivo di trasformazione che si abbasserebbe. In caso contrario il corrispettivo di trasformazione sarebbe più alto. Alla fine, comunque, la somma totale da pagare sarebbe la stessa.


scusa @Santi60 ma non mi trovo, a me prima della delibera 40 il valore venale era 33,63 nella delibera 55/2011 e non vi erano cause di esproprio. Come è possibile che a 5 anni di distanza sia triplicato a 91,29? L'ipotesi che abbiano calcolato il conguaglio a me non torna. Saluti
 

EmiVal

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scusa @Santi60 ma non mi trovo, a me prima della delibera 40 il valore venale era 33,63 nella delibera 55/2011 e non vi erano cause di esproprio. Come è possibile che a 5 anni di distanza sia triplicato a 91,29? L'ipotesi che abbiano calcolato il conguaglio a me non torna. Saluti

A dire la verità, anche nel caso del pdz 10v acilia il valore venale è triplicato e il conguaglio era già assente anche quando il valore era un terzo di quello indicato nella delibera 40.
 

lupin3

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Privato Cittadino
Concordo con @fab74 sul significato di schemi di convenzioni "in vigore", cioè la lettera vale per tutte quelle stipulate fino alla data della lettera stessa (21/02/2013) e non ancora scadute.
Poi mi sembra anche chiaro l'intento della lettera nel paragrafo: "Ciò detto, salvo osservare il limite temporale sopra descritto (quello dei cinque anni che è legato alla semplice questione fiscale che tutti questi appartamenti potevano essere venduti dal costruttore o assegnati dalla Cooperativa solo come "prima casa" che, come noto non può essere venduto prima di 5 anni salvo giustificati motivi e dietro autorizzazione pena perdere l'agevolazione fiscale del'IVA ridotta), in assenza di clausole convenzionali che limitino l'alienabilità degli immobili in oggetto, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, la normativa introdotta con L.106/11, specificatamente diretta alla rimozione, tramite apposito atto notarile, di eventuali vincoli pattizi che, nella fattispecie adottate da Roma Capitale, risultano essere inesistenti."
In effetti, se si vanno a leggere anche gli schemi di convenzione più vecchi, approvati dalle Deliberazioni di Roma, non contengono esplicitamente alcun vincolo di inalienabilità e, leggendo bene, neanche un vincolo del prezzo per i successivi passaggi di proprietà superficiaria poiché, in tutte le frasi che riguardano il vincolo di prezzo massimo, si parla solo di "concessionario" (cioè l'Impresa costruttrice o la Cooperativa) e manca la precisa indicazione "e suoi aventi causa" (cioè gli acquirenti/assegnatari primi o successivi che siano), tranne alla fine del relativo articolo dove c'è scritto "L'obbligo di cessione degli alloggi al prezzo sopra indicato vale anche come promessa irrevocabile a favore dei terzi aventi causa dal concessionario.". Cioè viene ribadito che, per i terzi aventi causa, il vincolo del prezzo massimo è "a favore" e non "a carico"! (Anche se poi non è stato neanche a favore poiché non lo hanno applicato, ma questa è un'altra storia :triste: ...)
Ecco perché nella lettera c'è scritto "risultano essere inesistenti" che è la pura e semplice verità. Proprio a questo proposito le Imprese costruttrici alla precisa domanda (che io stesso l'ho fatta in sede di rogito all'impresa davanti al notaio) sui vincoli gravanti sull'appartamento a fronte della Convenzione, di cui avevo avuto copia pochi giorni prima (dopo mesi di insistenza), rispondevano che tutti i vincoli gravavano su loro come venditori e non sugli acquirenti, salvo l'ovvia conseguenza che si tratta di proprietà superficiaria soggetta alla scadenza dei 99 anni. Il Notaio ha confermato quanto sostenuto dall'impresa sia verbalmente, sia per iscritto, dato che sul rogito non ha riportato proprio nulla dal punto di vista dei vincoli.
Ora, a fronte della Sentenza 18135 possiamo dire che ciò era sbagliato, ma il problema vero è che, in effetti, sono sbagliate TUTTE le convenzioni dato che i vincoli non erano scritti nel modo adeguato e non erano poi riportati sui singoli rogiti di vendita, ma questa non è certo una colpa degli acquirenti, ma del Comune che ha approvato schemi di convenzione scritte in maniera errata ed ora dovrebbe prendersene tutte le responsabilità!
Ora mi faccio e vi faccio una domanda: quanti di noi, se avessimo avuto conoscenza di tali vincoli (sulla base di una Convenzione scritta in modo inequivocabile e con rogiti con i vincoli riportati chiaramente), avremmo acquistato questi appartamenti a prezzo maggiore di quello consentito (indipendentemente se primi o successivi acquirenti), in alcuni casi, non il mio, pagando anche ingenti somme "in nero"?
Sono più che sicuro che la risposta è: quasi nessuno!
@Santi60 sindaco!!!
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Francamente non conosco le Convenzioni degli altri comuni, che, da quanto ho capito da alcuni post di @Bagudi , almeno per quanto riguarda Bologna, dovrebbero essere molto chiare dato che la sentenza non è stata una sorpresa per nessuno, mentre la sorpresa è stata immane solo per Roma. Non a caso la stessa sentenza è l'epilogo (direi tragico) di una causa civile per un preliminare di Roma.
Comunque non vorrei essere frainteso, quando parlo di schema di Convenzioni errate non sto dando c'erto la colpa agli acquirenti degli appartamenti, ma a chi questi schemi li ha approvati e a fronte di questi ha stipulato Convenzioni fuorvianti con Imprese e Cooperative delle quali gli acquirenti/assegnatari solo le vittime.
Domanda @Santi60 ... posso assumerti come avvocato? :sorrisone::sorrisone::sorrisone:

Probabilmente già lo sai, ma lo schema di convenzione 865/71 di Roma è in realtà uno solo, originariamente redatto negli anni '80, poi nel tempo si è via via più "raffinato" cambiando frasi qua e la, dove ad esempio parole come "concessionario" vengono sostituite da "superficiario"; per altro le parole modificate sono totalmente decontestualizzate in alcuni punti.

Nel 2005 sembra che lo schema di convenzione base sia stato totalmente revisionato, ma in effetti le interpretazioni relative alla nota destinata al Notariato, spacchettando frase per frase, sono presumibilmente corrette: il documento parlava di *TUTTE* le convenzioni in vigore (passate, presenti e future).

Ad ogni modo, anche davanti tali evidenze, la nostra situazione non è cambiata :rabbia:
 

giannelmo

Membro Attivo
Professionista
Notizia appresa oggi: la nostra controparte "sorda" non è l'assessore Berdini ma l'assessore al bilancio: prima nemmeno c'era, quindi non potevano essere prese decisioni di considerevole impatto sul bilancio del comune.
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Peccato che in tutte le questioni esista il concetto di responsabilità oggettiva.

Se io commetto una frode informatica, ovviamente ciò ha impatto anche sulla mia azienda, che deve vigilare e che rappresento in qualità di funzionario.

Non diciamo vaccate, per cortesia.
Prendi quello che ti dico con le molle, bisogna verificare con persone più competenti di me, ma mi pare di aver letto tempo fa che un pubblico ufficiale di pubblica utilità, quale potrebbe essere la dirigente Comunale in esame ad esempio, hanno responsabilità personali relativamente ai propri errori.

Ne ho lette talmente tante di leggi in questo periodo che la notte mi sogno Santi Licheri che mi perseguita...
 
U

Utente Cancellato 67606

Ospite
Notizia appresa oggi: la nostra controparte "sorda" non è l'assessore Berdini ma l'assessore al bilancio: prima nemmeno c'era, quindi non potevano essere prese decisioni di considerevole impatto sul bilancio del comune.
PS - Scusate se risulta volgare ma non ho resisito :D
 

EmiVal

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Privato Cittadino
Prendi quello che ti dico con le molle, bisogna verificare con persone più competenti di me, ma mi pare di aver letto tempo fa che un pubblico ufficiale di pubblica utilità, quale potrebbe essere la dirigente Comunale in esame ad esempio, hanno responsabilità personali relativamente ai propri errori.

Ne ho lette talmente tante di leggi in questo periodo che la notte mi sogno Santi Licheri che mi perseguita...

Perdonami, ma non ci siamo: è chiaro che le responsabilità sono personali, ma il rapporto del cittadino è con l'istituzione, altrimenti decadrebbe completamente qualunque grado di affidabilità relativamente agli atti emanati dagli enti pubblici.

Potremmo dire che la delibera 40 non è attribuibile al comune in quanto istituzione, bensì al commissario Tronca in quanto pubblico ufficiale di pubblica utilità, ed è una delibera errata poiché frutto di un suo errrore.

Direi che in questo modo mostruoso cesserebbe di esistere il comune come istituzione, riducendosi ad una pletora informe di pubblici ufficiali che agiscono sotto l'egida della propria volontà singola.

Mi sembra una follia.
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Domanda @Santi60 ... posso assumerti come avvocato? :sorrisone::sorrisone::sorrisone:

Probabilmente già lo sai, ma lo schema di convenzione 865/71 di Roma è in realtà uno solo, originariamente redatto negli anni '80, poi nel tempo si è via via più "raffinato" cambiando frasi qua e la, dove ad esempio parole come "concessionario" vengono sostituite da "superficiario"; per altro le parole modificate sono totalmente decontestualizzate in alcuni punti.

Nel 2005 sembra che lo schema di convenzione base sia stato totalmente revisionato, ma in effetti le interpretazioni relative alla nota destinata al Notariato, spacchettando frase per frase, sono presumibilmente corrette: il documento parlava di *TUTTE* le convenzioni in vigore (passate, presenti e future).

Ad ogni modo, anche davanti tali evidenze, la nostra situazione non è cambiata :rabbia:
@Quiet non sono laureato in Legge, quindi non posso accettare la tua gentile offerta di lavoro :) , ma ho una laurea di tipo tecnico basata sulla "LOGICA" che, nei miei post, cerco di applicare alle Leggi ...
Si ho letto come si sono evoluti nel tempo i vari schemi di convenzione e concordo con te
 

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