Mi piacerebbe capire come ciò sia stato possibile.
@ingelman ,
@ab.qualcosa , veramente a Roma, in presenza dei vincoli di convenzione ancora efficaci, si poteva acquistare un immobile in diritto di superficie a prezzo di mercato?
Si
Il problema è capire quali sono i vincoli della convenzione
Per mia esperienza personale qui si è badato sempre e solo al divieto di alienazione 5/10 anni da dieci poi ridotti a cinque sempre riferito a sentenze alternatesi nel tempo
Anche negli atti di alienazione intercorsi negli anni l'unico riferimento riportato è sempre stato quello riferito al divieto di alienazione mai al prezzo imposto .... se devo essere sincero negli atti ai quali ho avuto modo di essere presente si è sempre portato il riferimento della convenzione stipulata e deliberata con il Comune ma nessuna menzione al prezzo imposto
Ho letto anche delle convenzioni sempre in diritto di superfice senza nessun richiamo al prezzo imposto se non al divieto di alienazione e il diritto di prelazione da parte del Comune ( come disposto dalle dismissioni inpdap ... ora inps o dismissioni Ater )
Ricordo ci fù molto fermento un paio di anni fà riferito alla leggittimità della libera vendita di case in edilizia convenzionata causa una sentenza di un giudice poi smentita da un'altra sentenza che recitava lesatto contrario ... (cercando su internet qualcosa si dovrebbe ancora trovare a riguardo)
Il Comune ha sempre avuto un atteggiamento indifferente e si è sempre comprevenduto
(anche le banche hanno sempre erogato mutui e i periti periziato in base a canoni di valori riferiti al libero mercato ... tranne uno 5 o 6 anni fà che aveva attribuito il valore dell'immobile in base al prezzo d'acquisizione originario, immobile di cooperativa assegnato al socio, rivalutandolo con l'interesse legale annuo .... anche questo se pur in parte nel giusto ma di fatto sbagliando)
Conosco questa sentenza postata anche se lascia molti spiragli interpretativi oscuri e soprattutto sembrerebbe coinvolgere solo gli interventi deliberati che citano le convenzioni ex art. 35 della
legge n 865 del 1971 e quelle exartt. 78 della legge n. 10 del 1977.
(cito copiando l'interpretazione)
Solo nella seconda tipologia di convenzioni , infatti, il titolare di un alloggio ottenuto con contributo ridotto non è obbligato, in sede di vendita, a rispettare il prezzo s
tabilito dalla convenzione perché il destinatario dell’obbligo di contenere il prezzo di cessione è solo il titolare della concessione (in parole povere il costruttore o società primo alienante) .... quasi sempre società Cooperative
Molta confusione ....
Alla domanda secca ... (per mia esperienza)
si .... qui si è sempre compravenduto liberamente gli immobili in diritto di superficie l'importante il rispetto dei termini riferiti
al divieto temporale di alienazione, l'unico deprezzamento era quantizzabile con riferimento al l'incidenza del costo del terreno essendo un diritto superficiario ........
nb. sul sito del Comune di Roma è già da un pò che esiste la possibilità di richiedere il riscatto della quota del terreno al fine di acquisire la piena proprietà anche singolarmente in forma autonoma (prima lo dovevano richiedere tutti i proprietari solidalmente)
Qui mi fermo ma il discorso è lungo ... una cosa è certa
La Convenzione che almeno qui prima veniva solo menzionata negli atti senza riportarne il contenuto, ora andrebbe necessariamente analizzata per non avere problemi anche se credo che presto uscirà una seconda ,terza, quarta e quinta sentenza che smentira quella attuale di settembre
ma questa è l'Italia
(per inciso oggi ero dal notaio alle 18 per una normalissima compravendita ed ho avuto modo di apprendere durante l'attesa che un atto successivo al nostro riferito ad una compravendita di un immobile in diritto di superficie non è stato stipulato con lo sconcerto delle parti decisamente evidente ascoltando i discorsi stando in sala d'attesa)