Vi chiedo scusa in anticipo se riformulo domande già trattate all'interno di questa lunghissima discussione, ad ogni modo chiedo il vostro parere sulle seguenti questioni:
- l'eventuale prezzo imposto riguarda solo gli immobili in diritto di superficie od anche quelli in piena proprietà?
- se non ho capito male qualcuno faceva riferimento ad una imminente delibera del comune di Roma. Potete spiegarmi quale sarebbe l'ggetto della delibera e, se si conoscono, i tempi dichiarati dal Comune di Roma?
- ammesso di trovare un notaio che non chiede questo tipo di certificazione per effettuare la compravendita, quali sarebbero secondo voi i rischi per l'acquirente?
- qualcuno ha già prodotto un certificato simile a quello richiesto dal mio notaio? Nel caso, potrebbe descriverne a grandi linee i contenuti?
Grazie in anticipo.
Ciao Provo a risponderti io:
Riprendendo un vecchio post di una pagina passata (intorno alla 63 mi pare)
CIT. ------
Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992;
2) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996;
3) Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996;
4) Convenzioni in diritto di superficie;
Per quanto riguarda il primo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate prima della entrata in vigore della L. 179/1992, i vincoli sono stabiliti direttamente dai commi 14,15,16,17,18,19 e 20 dell'art. 35 e così consistono:
- Prima dei 10 anni dalla data di prima assegnazione, impossibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque;
- dai 10 ai 20 anni, dalla data di prima assegnazione, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque possieda i requisiti per accedere a tale tipologia di alloggi al prezzo consentito dalla convnzione;
- oltre i 20 anni, possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.
Al secondo tipo di convenzioni ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L. 662/1996; si applicano i vincoli di cui all'art. 7 e 8 della L. 10/77 poi trasfusi negli art. 17 e 18 del DPR 380/2001 che prevede il vincolo del prezzo massimo di cessione da 20 a 30 anni dalla concessione del terreno.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Ter della L. 448/1998.
Terzo tipo di convenzioni, ossia quelle Convenzioni in Diritto di proprietà stipulate dopo l'entrata in vigore della L.179/1992 ma prima dell'entrata in vigore della L. 662/1996
per cui non sono previsti vincoli diretti pertanto non occorre stipulare nessuna convenzione sostitutiva.
Nel quarto tipo di convenzioni ossia quelle per la concessione del diritto di superficie (fino a 99 anni) , si applica il comma 8 dell'art. 35 della Legge 865/1971 il quale prevede che la convezione debba prevedere:
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonchè per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
Tali vincoli posso essere rimossi utlizzando lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 865/1971;