Grazie Peppe85.
Ho provato a navigare all'interno delle varie leggi referenziate ma mi arrendo e spero qualche anima pia del forum possa aiutarmi indirizzandomi nella maniera giusta.
Il mio caso è il seguente:
- sono il potenziale acquirente di un appartamento costruito secondo
- si tratta di una Convenzione in Diritto di proprietà, stipulata prima della entrata in vigore della L. 179/1992;
- la prima assegnazione è avvenuta nel 1986, quindi oltrepassati i 20 anni da quanto capisco il venditore ha la possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque ma solo dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.
L'eliminazione dei vincoli richiederebbe secondo l'art. 49bis una convenzione in forma pubblica richiesta dal proprietario.
E fin qui ci sono, chiederò al proprietario di effettuare tale richiesta recandosi presso gli uffici di viale della civiltà del lavoro a Roma e pregando che non siano richiesti dei lustri per ottenere questa rimozione dei vincoli.
Ora mi perdo.
Per sapere quanto dovrà pagare il proprietario il 49bis parla di un valore proporzionato alle quote millesimali del corrispettivo calcolato secondo il comma 48.
Il comma 48 dice che il corrispettivo è il 60% del corrispettivo calcolato secondo l'art. 5-bis, comma 1 del DL 11 Luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
L'art. 5-bis comma 1 del DL 11 Luglio 1992 n. 333 recita:
1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi
da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o
interventi dichiarati di pubblica utilita', l'indennita' di
espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma
dell'articolo13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il
reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Qui mi arrendo, rimanda ad una legge del 1885. Sarà il COmune ad applicarla ed il proprietario a controllare che il corrispettivo sia stato calcolato correttamente, decurtando la quota già versata (dalla convenzione risulta un valore fiscale di cessione di 1000 Lire/mq).
Ad ogni modo mi chiedo come riescano ad uscire fuori da questa roba che sta "ingessando" le compravendite. Cioè la sentenza sarà pure giusta, ma l'applicabilità la vedo alquanto impossibile a meno di una forte semplificazione a livello legislativo.
Se qualcuno ha trattato casi simili (diritto di prorpietà) e volesse confrontarsi gliene sarei grato.
Grazie
Ho provato a navigare all'interno delle varie leggi referenziate ma mi arrendo e spero qualche anima pia del forum possa aiutarmi indirizzandomi nella maniera giusta.
Il mio caso è il seguente:
- sono il potenziale acquirente di un appartamento costruito secondo
- si tratta di una Convenzione in Diritto di proprietà, stipulata prima della entrata in vigore della L. 179/1992;
- la prima assegnazione è avvenuta nel 1986, quindi oltrepassati i 20 anni da quanto capisco il venditore ha la possibilità di vendere e locare l'immobile a chiunque ma solo dopo aver versato nelle casse comunali la differenza tra l'attuale valore venale del terreno e il prezzo di cessione stabilito in convenzione.
Per l'eliminazione di tali vincoli occorre usare lo strumento previsto dal c. 49-Bis della L. 448/1998.
L'eliminazione dei vincoli richiederebbe secondo l'art. 49bis una convenzione in forma pubblica richiesta dal proprietario.
E fin qui ci sono, chiederò al proprietario di effettuare tale richiesta recandosi presso gli uffici di viale della civiltà del lavoro a Roma e pregando che non siano richiesti dei lustri per ottenere questa rimozione dei vincoli.
Ora mi perdo.
Per sapere quanto dovrà pagare il proprietario il 49bis parla di un valore proporzionato alle quote millesimali del corrispettivo calcolato secondo il comma 48.
Il comma 48 dice che il corrispettivo è il 60% del corrispettivo calcolato secondo l'art. 5-bis, comma 1 del DL 11 Luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma.
L'art. 5-bis comma 1 del DL 11 Luglio 1992 n. 333 recita:
1. Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le
espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi
da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei
comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non
territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o
interventi dichiarati di pubblica utilita', l'indennita' di
espropriazione per le aree edificabili e' determinata a norma
dell'articolo13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il
reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Qui mi arrendo, rimanda ad una legge del 1885. Sarà il COmune ad applicarla ed il proprietario a controllare che il corrispettivo sia stato calcolato correttamente, decurtando la quota già versata (dalla convenzione risulta un valore fiscale di cessione di 1000 Lire/mq).
Ad ogni modo mi chiedo come riescano ad uscire fuori da questa roba che sta "ingessando" le compravendite. Cioè la sentenza sarà pure giusta, ma l'applicabilità la vedo alquanto impossibile a meno di una forte semplificazione a livello legislativo.
Se qualcuno ha trattato casi simili (diritto di prorpietà) e volesse confrontarsi gliene sarei grato.
Grazie