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Cesco76

Ospite
Consiglio la lettura di questo opuscolo fatto fare dal governo come guida per i comuni per l'avvio dei riscatti e dell'affrancamento dei prezzi di vendita, trovo interessante la pagina 43 dove spiega come ci si debba comportare se in passato ci sono stati errori o violazioni, sarebbe il caso che se lo leggano anche i notai
 

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Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Consiglio la lettura di questo opuscolo fatto fare dal governo come guida per i comuni per l'avvio dei riscatti e dell'affrancamento dei prezzi di vendita, trovo interessante la pagina 43 dove spiega come ci si debba comportare se in passato ci sono stati errori o violazioni, sarebbe il caso che se lo leggano anche i notai

La Formez, in quell'opusculo (che ho citato nell'articolo La Delibera “TRONCA” | Area167 purtroppo ha messo molte imprecisioni.

Per quanto riguarda il problema della carenza di controllo pregressa, si ritiene inapplicabile qualunque “sanatoria” di eventuali situazioni di illegalità pregresse, autorizzando ora per allora le locazioni e le cessioni effettuate in violazione dei vincoli convenzionali di cui sopra, perchè verrebbe violato il diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito.

La sanatoria potrebbe essere applicata solo alle sanzioni (sei volte la differenza del prezzo richiesto e quello consentito)

@Giuseppe Di Piero cosa si può fare se i notai rifiutano la stipula di una convenzione? Anche se questa ha l'ok del comune?

Ammesso e non concesso che la Delibera resti in piedi e che il Comune si comporti diversamente da quanto auspicato dal notariato (e quindi riconosca la possibilità di stipulare anche agli attuali proprietari), i notai - come dici tu - commetterebbero una omissione di atti di ufficio.
 
C

Cesco76

Ospite
La Formez, in quell'opusculo (che ho citato nell'articolo La Delibera “TRONCA” | Area167 purtroppo ha messo molte imprecisioni.

Per quanto riguarda il problema della carenza di controllo pregressa, si ritiene inapplicabile qualunque “sanatoria” di eventuali situazioni di illegalità pregresse, autorizzando ora per allora le locazioni e le cessioni effettuate in violazione dei vincoli convenzionali di cui sopra, perchè verrebbe violato il diritto soggettivo alla ripetizione dell'indebito.

La sanatoria potrebbe essere applicata solo alle sanzioni (sei volte la differenza del prezzo richiesto e quello consentito)



Ammesso e non concesso che la Delibera resti in piedi e che il Comune si comporti diversamente da quanto auspicato dal notariato (e quindi riconosca la possibilità di stipulare anche agli attuali proprietari), i notai - come dici tu - commetterebbero una omissione di atti di ufficio.
Ma se il comune riconosce secondi e terzi acquirenti, che non hanno acquistato
A prezzo imposto, come "interlocutori" (usando le parole del notariato) per il riscatto del terreno come già sta facendo e li ammette alla procedura visto che le prime pratiche sono in chiusura dai notai. Puó non riconoscere primi e secondi acquirenti non interlocutori per l'affrancamento?
Insomma la legge di prtenza è la stessa 448/98 possono riservare differenza di trattamento?... Se non li ritiene legittimi interlocutori non lo può fare x una cosa si e l'altra no..?
Non so se mi sono spiegato?...
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Ma se il comune riconosce secondi e terzi acquirenti, che non hanno acquistato
A prezzo imposto, come "interlocutori" (usando le parole del notariato) per il riscatto del terreno come già sta facendo e li ammette alla procedura visto che le prime pratiche sono in chiusura dai notai. Puó non riconoscere primi e secondi acquirenti non interlocutori per l'affrancamento?
Insomma la legge di prtenza è la stessa 448/98 possono riservare differenza di trattamento?... Se non li ritiene legittimi interlocutori non lo può fare x una cosa si e l'altra no..?
Non so se mi sono spiegato?...


Sono d'accordo con te che la Legge 448/1998 non fa nessuna differenza tra primi assegnatari e i successivi acquirenti.

Però, l’esperienza pregressa dimostra che il notariato è bravissimo a istigare comportamenti illegittimi, per questo utilizzavo un tono dubitativo riguardo il possibile comportamento del Comune.

Nel caso, secondo me, l'omissione potrebbe essere contestata anche al dirigente comunale che rifiuta di stipulare la convenzione
 
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kinglion

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti,
in riferimento alla delibera, Cesco, se leggi al punto D) di approvare lo schema ecc. ecc. ecc. ( esclusivamente in capo alle seconde vendite, decorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento. ).
Ecco questo è quello che i notai hanno interpretato.
Per loro ( ESCLUSIVAMENTE IN CAPO ALLE SECONDE VENDITE ) vuol dire il primo compratore dalla cooperativa.
Io ora non faccio ne il notaio ne lavoro al comune, tantomeno non sono un legale, ma l'ordine notarile ha interpretato che ESCLUSIVAMNETE IN CAPO ALLE SECONDE VENDITE, vuol dire solo chi ha acquistato dalla cooperativa che ha costruito e non i terzi o quarti acquirenti.
Io spero vivamente che questa situazione " stressante" si risolva al piu' presto per tutti.
 

kinglion

Membro Junior
Privato Cittadino
E il comune i calcoli te li fa pure, ma difficilmente troverai un notaio che venga a stipulare.( a prezzo libero di mercato) ma bensi a prezzo imposto) se poi la casualità ( come ce ne sono al momento) , vuole che il tuo prezzo imposto, sia uguale al libero prezzo di mercato, allora sei fortunato.
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi Cesco se io sono primo proprietario e non ho un'immediata esigenza di vendere, mi conviene:
1. attendere che venga fissato il prezzo del terreno e procedere con il riscatto (tempo stimato 10 anni per il completamento del piano di zona);
oppure
2 chiedere l'affrancamento dal vicolo del prezzo massimo e quando il Comune fisserà il prezzo definitivo pagare il conguaglio? In questo caso con il conguaglio si realizza il riscatto? Occorre un ulteriore atto notarile oltre la convenzione prevista in delibera?
Grazie
 

iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Quindi Cesco se io sono primo proprietario e non ho un'immediata esigenza di vendere, mi conviene:
1. attendere che venga fissato il prezzo del terreno e procedere con il riscatto (tempo stimato 10 anni per il completamento del piano di zona);
oppure
2 chiedere l'affrancamento dal vicolo del prezzo massimo e quando il Comune fisserà il prezzo definitivo pagare il conguaglio? In questo caso con il conguaglio si realizza il riscatto? Occorre un ulteriore atto notarile oltre la convenzione prevista in delibera?
Grazie
In sostanza una volta aderito alla Convenzione per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo,si aderisce anche al riscatto del diritto di superficie o dovremmo pagare un ulteriore integrazione e fare un ulteriore Convenzione per divenire pieni proprietari?
 

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