erdos

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LauraPalmer

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Privato Cittadino
Buongiorno a tutti, @Giuseppe Di Piero ho letto l'ultimo articolo che ha postato, ma ho un dubbio: nell'articolo si dice che nel caso del primo assegnatario basterà stipulare la nuova convenzione con il comune, mentre nel caso dei proprietari successivi servirebbe un intervento della regione in quanto il comune è sprovvista del potere normativo; ora da i retaggi dei miei studi emerge come incontrovertibile la nozione secondo cui nel rango delle fonti giuridiche le legge di rango inferiori, in questo caso le legge regionali, non possono in alcun modo modificare o abrogare o derogare fonti giuridiche di rango superiore, sempre nel nostro caso, leggi nazionali; la Legge 106/2011 all' articolo 5 con l'introduzione all'articolo 31 del comma 49 bis ha integrato la legge 448/1998, recita" ...consentendo la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e relative pertinenze, dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie , in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 della legge 448/1998".
Inoltre la Cassazione ha previsto altresì che come stabilito dal comma 16-undecies dell' art 29 della legge 24 febbraio 2012 n.14 (di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216) che siano i singoli comuni a determinare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
Il mio dubbio sorge in quanto mi sembra ovvio che la ratio della legge di cui sopra sia estesa anche ai successivi assegnatari dopo il primo, potrebbe @Giuseppe Di Piero spiegarmi perché ritenete invece opportuno un intervento da parte della regione nei casi dei secondi terzi etc etc assegnatari? grazie per la disponibilità se mi vorrà rispondere.
 

Giuseppe Di Piero

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Professionista
Buongiorno a tutti, @Giuseppe Di Piero ho letto l'ultimo articolo che ha postato, ma ho un dubbio: nell'articolo si dice che nel caso del primo assegnatario basterà stipulare la nuova convenzione con il comune, mentre nel caso dei proprietari successivi servirebbe un intervento della regione in quanto il comune è sprovvista del potere normativo; ora da i retaggi dei miei studi emerge come incontrovertibile la nozione secondo cui nel rango delle fonti giuridiche le legge di rango inferiori, in questo caso le legge regionali, non possono in alcun modo modificare o abrogare o derogare fonti giuridiche di rango superiore, sempre nel nostro caso, leggi nazionali; la Legge 106/2011 all' articolo 5 con l'introduzione all'articolo 31 del comma 49 bis ha integrato la legge 448/1998, recita" ...consentendo la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e relative pertinenze, dopo che siano trascorsi 5 anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie , in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 della legge 448/1998".
Inoltre la Cassazione ha previsto altresì che come stabilito dal comma 16-undecies dell' art 29 della legge 24 febbraio 2012 n.14 (di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216) che siano i singoli comuni a determinare il corrispettivo dovuto per la rimozione dei vincoli alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
Il mio dubbio sorge in quanto mi sembra ovvio che la ratio della legge di cui sopra sia estesa anche ai successivi assegnatari dopo il primo, potrebbe @Giuseppe Di Piero spiegarmi perché ritenete invece opportuno un intervento da parte della regione nei casi dei secondi terzi etc etc assegnatari? grazie per la disponibilità se mi vorrà rispondere.

Hai letto male.
Quello è quanto vorrebbero i notai e Avvocatura Capitolina (in base a quanto dichiarato dal Consigliere Gerbo al giornalista) .
Area167 (anche su questo blog) ha sempre detto che è una cosa che non sta nè in cielo nè in terra.
Siamo completamente d'accodo con te.
 
Ultima modifica:

LauraPalmer

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Privato Cittadino
@Giuseppe Di Piero Ah ok sono contenta che siamo d'accordo, per quanto riguarda Roma Capitale tutti gli interlocutori con cui ho parlato a seguito dell'approvazione della delibera di dicembre e a cui ho fatto personalmente presente che il punto D della suddetta presentava un errore ovvero parlava di "secondi" proprietari palesando dunque una contraddizione con la ratio della legge di riferimento mi hanno sempre risposto che si trattava di un refuso, e che alla parola "secondi" sarebbe stata prontamente sostituita quella "successivi", nella delibera contente le stime;
per quanto riguarda invece i notai credo che possano ben poco, a meno che non abbiano trovato per la prima volta nella legislazione italiana il modo di sovvertire il rango delle fonti giuridiche demandando dunque alla regione la possibilità di normare , materia nazionale.
 

Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se è vero che hanno finito queste benedette stime, la delibera dovrebbe essere approvata entro marzo, no? In teoria ad Aprile dovrebbero cominciare i conteggi e a Maggio/Giugno ci dovrebbero essere le prime affrancazioni se tutto procede in modo lineare. Poiché al Comune hanno ricevuto 800 richieste, considerando 5 pratiche al giorno, dovrebbero farcela a finire entro l'anno. Sono troppo ottimista?
 

Milky

Membro Attivo
Privato Cittadino
IL PROGRAMMA UFFICIALE DEL GIORNO 16.03.2016 E' QUESTO:
1. Costituzione dei consorzi tra operatori per la realizzazione opere a scomputo
2. Obblighi dei consorzi e garanzie.
3. Gestione della progettazione e delle gare di appalto
4. Verifiche da parte dell'Amministrazione
5. Tempi e modalità di realizzazione delle opere
6. Oneri a carico dei cittadini da computare nel calcolo del prezzo max di cessiione e nei piani finanziari
7 Operatività nel caso di insufficienza dei fondi
8 Ritardi o mancanze nella realizzazione delle opere: interventi suppletivi e sanzioni per gli operatori
9 Ritardi e mancanze nella realizzazione delle opere: conseguenze per i cittadini applicabilità dell'indice ISTAT, tassazione TASI e TARI)
10 Opere di urbanizzazione secondaria: come e da chi devono essere realizzate?
Si sa qualcosa sulla seconda parte del programma, ossia quella sul prezzo massimo di cessione?
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Oggi ho visto una puntata dell'"Arena" di Massimo Giletti sull'assegnazione a notabili delle case popolari dell'ATER.

Credo che Giletti sarebbe un pubblicizzatore perfetto della vostra situazione...

Avete provato ?
 

daga

Membro Junior
Privato Cittadino
Oggi ho visto una puntata dell'"Arena" di Massimo Giletti sull'assegnazione a notabili delle case popolari dell'ATER.

Credo che Giletti sarebbe un pubblicizzatore perfetto della vostra situazione...

Avete provato ?
Hai ragione Bagudi, lo penso anch'io.
Tu sai come si fa ad arrivare a lui?
 

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