In realtà nella delibera 40/2016 si legge:
"Che, in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione, il vincolo relativo al
prezzo massimo di cessione nonché al canone massimo di locazione per gli alloggi
realizzati nei Piani di Zona segue il bene nei successivi passaggi di proprietà a titolo di
onere reale senza limiti di tempo, indipendentemente dall’epoca di stipula della
convenzione sia nel caso di concessione in diritto di superficie che di cessione in
proprietà, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18135 del 16 settembre 2015, con l’unica eccezione per quegli alloggi per i quali sia stata portata a termine la procedura a suo tempo prevista dall’art. 35 L. n. 865/1971, comma 17, durante il suo periodo di vigenza"
Il vincolo, quindi, sembrerebbe essere permanente (con quest'ultima eccezione, che non so a cosa si riferisca).
Almeno io la interpreto così.