con la delibera 55 del 25 luglio 2011 e deliberazione 240 del 22 maggio 2013 l'assemblea capitolina aveva deliberato di autorizzare ai sensi dell'art.31 comma 46 della legge 448/98 la "sostituzione" delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.35 della 865/71 con la convenzione di cui all'art.8 commi primo, quarto e quinto della legge n.10 del 1997 (ora articolo 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ) i criteri e le modalità per la determinazione del prezzo di vendita e del canone di locazione degli alloggi alle seguenti condizioni : a) per una durata pari a 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione e quella nuova. b) la corresponsione di un corrispettivo. Quindi essendo trascorsi oltre 20 anni dalla stipula i vincoli si intendono inefficaci e cessati.