antari

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La scadenza per la presentazione del ricorso decorre dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio.
ma voi aspettate che esca questa terza delibera prima di fare ricorso al TAR ? magari in questa delibera rettificano lo svincolo dei 20 anni e l'affrancazione quale anticipo del riscatto:)
 
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Giuseppe Di Piero

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ma voi aspettate che esca questa terza delibera prima di fare ricorso al TAR ? magari in questa delibera rettificano lo svincolo dei 20 anni e l'affrancazione quale anticipo del riscatto:)
No! non possiamo aspettare perchè la terza delibera (se ci sarà) arriverà certamente fuori tempo tempo utile.
Successivamente potrebbe potrebbe esserci una dichiarazione di cessata materia del contendere.
 

Nicestar

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Sugli ultimi due punti siamo d'accordo e anticipo che, oltre ai doverosi contatti politici per una auspicabile modifica della Delibera DKC-40/2016 , stiamo predisponendo un apposito ricorso al TAR per bloccare applicazioni illegittime della normativa vigente.
Invece, per quanto riguarda il primo punto - mi dispiace per chi non la pensa come noi - ma non lo riteniamo fondato perchè il parere della Corte dei Conti non è vincolante e anche perchè a Roma gli OO.UU sono stati pagati in maniera ridotta.
D'altronde, la Corte dei Conti ha specificato che tali oneri possono essere scomputati solo se pagati per intero. Nella Regione Lazio, Le zone 167 prima sono state esentate e successivamente hanno pagato importi ridotti.

Gentile Di Piero, solo per capire e ti prego credere senza nessuna polemica sterile, ma non mi è chiara la tua posizione circa il potere della corte dei conti, sul sito di area 167 nel commento alla delibera 40 si legge:

"Nel caso di specie, al alcuni Piani di Zona (precisamente 14 su 130), è stato riconosciuto il privilegio di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, pagando un corrispettivo ridotto del 50%.
Questa disparità di trattamento (che crea anche un danno erariale) è inaccettabile e produce l’assurdo paradosso che, nei suddetti PDZ, la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà costa meno dell’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione. Ma v’è di più!
Tale previsione normativa è certamente contra legem ed è già stata sanzionata dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie
,"

Invece in risposta ad Iteleo dici che il parere della corte dei conti non è vincolante circa gli oneri di urbanizzazione-


Allora questo parere della corte dei conti è vincolante in alcuni casi e contro legem in altri? Io leggo una contraddizione sulla quale mi piacerebbe approfondire il tuo autorevole parere. Non sarebbe eventualmente auspicabile e più sensato lavorare per estendere la riduzione alle altre zone, sempre per omogeneità e visti gli alti valori venali presentati nella delibera 40 ?
 

Giuseppe Di Piero

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Gentile Di Piero, solo per capire e ti prego credere senza nessuna polemica sterile, ma non mi è chiara la tua posizione circa il potere della corte dei conti, sul sito di area 167 nel commento alla delibera 40 si legge:

"Nel caso di specie, al alcuni Piani di Zona (precisamente 14 su 130), è stato riconosciuto il privilegio di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, pagando un corrispettivo ridotto del 50%.
Questa disparità di trattamento (che crea anche un danno erariale) è inaccettabile e produce l’assurdo paradosso che, nei suddetti PDZ, la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà costa meno dell’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione. Ma v’è di più!
Tale previsione normativa è certamente contra legem ed è già stata sanzionata dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie
,"

Invece in risposta ad Iteleo dici che il parere della corte dei conti non è vincolante circa gli oneri di urbanizzazione-


Allora questo parere della corte dei conti è vincolante in alcuni casi e contro legem in altri? Io leggo una contraddizione sulla quale mi piacerebbe approfondire il tuo autorevole parere. Non sarebbe eventualmente auspicabile e più sensato lavorare per estendere la riduzione alle altre zone, sempre per omogeneità e visti gli alti valori venali presentati nella delibera 40 ?
I pareri erogati dalla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, benchè autorevoli, non sono vincolanti per la pubblica ammistrazione richiedente.
Le sentenze (o meglio) le Delibere della stessa Corte sono un'altra cosa.
 
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Nicestar

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Privato Cittadino
I pareri erogati dalla Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n.
131/2003, benchè autorevoli, non sono vincolanti
per la pubblica ammistrazione richiedente.

Le sentenze (o meglio) le Delibere della stessa Corte sono un'altra cosa.

Ti ringrazio per la sintetica risposta, non ho capito nulla , sicuramente per un mio limite. Saluti
 

Santi60

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Gentile Di Piero, solo per capire e ti prego credere senza nessuna polemica sterile, ma non mi è chiara la tua posizione circa il potere della corte dei conti, sul sito di area 167 nel commento alla delibera 40 si legge:

"Nel caso di specie, al alcuni Piani di Zona (precisamente 14 su 130), è stato riconosciuto il privilegio di trasformare il diritto di superficie in piena proprietà, pagando un corrispettivo ridotto del 50%.
Questa disparità di trattamento (che crea anche un danno erariale) è inaccettabile e produce l’assurdo paradosso che, nei suddetti PDZ, la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà costa meno dell’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione. Ma v’è di più!
Tale previsione normativa è certamente contra legem ed è già stata sanzionata dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie
,"

Invece in risposta ad Iteleo dici che il parere della corte dei conti non è vincolante circa gli oneri di urbanizzazione-


Allora questo parere della corte dei conti è vincolante in alcuni casi e contro legem in altri? Io leggo una contraddizione sulla quale mi piacerebbe approfondire il tuo autorevole parere. Non sarebbe eventualmente auspicabile e più sensato lavorare per estendere la riduzione alle altre zone, sempre per omogeneità e visti gli alti valori venali presentati nella delibera 40 ?

Concordo al 100% con Nicestar!
Infatti un ricorso al TAR con l'obiettivo di innalzare il corrispettivo a tutti, considerando che il costo al mc è stato già innalzato rispetto a quello pagato da chi e riuscito ad ottenere la trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà pochi mesi prima, non mi sembra una bella mossa, ma, al contrario, semplicemente per una mera questione di giustizia, sarebbe il caso di chiedere l'applicazione della riduzione del 50% per tutti i PdZ. Quantomeno sarebbe una giusta "Punizione" per l'Amministrazione che, in realtà, è una delle principali responsabili di questa situazione, oltre ad evitare una miriade di cause per chiedere la restituzione del maggior corrispettivo rispetto alle Trasformazioni precedenti.
Inoltre, mi interesserebbe sapere se, fra gli aspetti "contra legem" di tale ricorso al TAR, viene inclusa la non trascurabile questione del vero significato della scadenza dei 20 anni, chiaramente specificata nel comma 46 art. 31 della Legge 448/98, per le Convenzioni di Trasformazione del Diritto di Superficie in Proprietà.
Infine, non ho ancora capito quale punto della Delibera 40/2016, in realtà, abbia abrogato il punto 2 della Delibera 54/2003 che, per chi non lo sapesse, in perfetto accordo con la Legge citata, dice:

"2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 31 comma 46 della L. 448/98, la sostituzione delle
Convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e
successive modificazioni, e precedentemente all’entrata in vigore della legge
17 febbraio 1992 n. 179, con la Convenzione di cui all’art. 8, commi primo, quarto e
quinto della legge 28 gennaio 1977 n. 10 alle seguenti essenziali condizioni:

a) per una durata pari a 20 anni, prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10
del 1977, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della
Convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la
cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova Convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo per alloggio edificato calcolato ai sensi del
comma 48 della succitata L. 448/98;"

Qualcuno ha scritto in questo Forum che la Delibera 40/2016 ha posto una "Pietra Tombale" su tutte le Delibere del passato, ma non ci dovrebbe essere un punto che dice espressamente in tale Delibera?
Oppure è solo una malsana convinzione di alcuni Funzionari del Comune che la usano come scusa per bloccare tutte le attività di lavorazione delle pratiche?

Secondo me, le frasi della Delibera 40/2016 che sono "contra legem" sono:
  • Al punto 2: "In ogni caso, tale percentuale non potrà essere inferiore al 30% anche laddove siano già
    trascorsi più di venti anni dalla stipula della convenzione e anche nel caso la convenzione sia scaduta
    " Poiché non è chiaro a quale convenzione in diritto di proprietà si faccia riferimento e cioè, solo a quella originaria del tipo già in Diritto di proprietà con i vincoli sul prezzo massimo, oppure anche a quella integrativa stipulata secondo il comma 46, art. 31, L. 448/98?
  • Al punto 4: "in mancanza di convenzione integrativa di affrancazione" dato che la sentenza di Settembre parla di "convenzione ad hoc" quindi non solo quella di affrancazione, ma anche quella integrativa di Trasformazione del Diritto di Superficie in Proprietà senza vincoli.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Ti ringrazio per la sintetica risposta, non ho capito nulla , sicuramente per un mio limite. Saluti

Scusami.
La Corte di Conti oltre alla funzione giurisdizionale nel campo dell'amministrazione pubblica, svolge (su richiesta della PA) anche una funzione consultiva.
Se non vado errato, il documento citato da Iteleo relativo agli OO.UU. è un parere espresso ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n.
131/2003.
Tali pareri, benchè provenienti da una fonte autorevole, non sono vincolanti per la pubblica amministrazione che li ha richiesti.

Ti faccio un esempio concreto:
****************
Il comune di Lecco nel 2012 ha richiesto un parere (ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003) alla Corte dei Conti dei Conti, in merito alla disciplina applicabile alle convenzioni di edilizia economico e popolare stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 179/1992, così come modificata dalla legge n. 85/1994, e alla procedura da seguire per la soppressione dei vincoli di godimento posti alla libera cessione/locazione degli alloggi.
La Sezione di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei Conti, nella camera di consiglio del 7 novembre 2012, ha formulato il parere Lombardia/500/2012/PAR depositato in Segreteria il giorno 20.11.2012.·

La predetta Sezione Regionale, nel parere de quo, ha precisato che “la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco del Comune di Lecco è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia”.
La nostra associazione ha sentito il dovere di sconsigliare il Sindaco di Lecco dall'assumere scelte che contrastavano con quanto disposto dagli art. 3, 42 e 47 della Costituzione Italiana, con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 3018/2010 e 11032/1994, con quanto deliberato dal C.E.R., con quanto contrastava con la migliore dottrina (Studio 521-2011/C del Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato) e che non si trovavano in linea con il comma 49-bisdell’art. 31della Legge 448/1998 cosi come introdotto dalla L. 106/2011 (c.d. Decreto Sviluppo 2011).

Qunidi con una nota inviata al Sindaco e al Consiglio Comunale , abbiamo tentato di evitare a quella Amministrazione di cadere nell’errore giuridico in cui versava chi dilatava la portata permissiva dell’art. 20 della Legge 179/1992 e chi riteneva che, il Legislatore, con l’abrogazione dei commi dal 15° al 19° della Legge 865/1971, effettuata con l’art. 23 della L.179/1992, avesse voluto liberalizzare il mercato dell’edilizia economica e popolare.
Il Comune di Lecco, ha giustamente ritenuto di disattendere il parere della Corte dei Conti ed ha seguito la strada indicata dalla ns. associazione.
**********
Invece, per quanto attiene alle Delibere (che sono vincolanti) sottolineo
che recentemente, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, è tornata sulla questione della Determinazione del valore venale dei suoli con Delibera n. 10/SEZ. AUT./2015/QMIG del 9/3/2015, stabilendo che: “La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento. Il citato comma 392 non muta, per il resto, l’originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all’art. 31, comma 47, della legge n. 448/1998”.
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Inoltre, mi interesserebbe sapere se, fra gli aspetti "contra legem" di tale ricorso al TAR, viene inclusa la non trascurabile questione del vero significato della scadenza dei 20 anni, chiaramente specificata nel comma 46 art. 31 della Legge 448/98, per le Convenzioni di Trasformazione del Diritto di Superficie in Proprietà.
Mi sembrava di essere stato chiaro nel dire il doppio pagamento richiesto dal comune di roma è illegittimo.
Bisogna però considerare che tutte le trasformazioni effettuate dal 2008 ad oggi sono nulle (almeno parzialmente) perchè stipulate non in base valore venale del bene al momento della trasformazione, ma in base alla rivalutazione istat del costo di acquisizione
 

Nicestar

Membro Attivo
Privato Cittadino
Per Di Piero, grazie per la esauriente risposta e non c'è niente da scusarsi. Ovviamente cerco di portare come tutti un contributo, sarà mia cura approfondire quanto da te esposto e chiarirmi meglio le idee. Per quanto riguarda la proposta di estensione sulla riduzione invece, spero che la farai tua, ti invito dunque a fare una riflessione e valutare i vari risvolti tecnici che si potrebbero avere nel sostenerla. Cordialità
 

Santi60

Membro Attivo
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Mi sembrava di essere stato chiaro nel dire il doppio pagamento richiesto dal comune di roma è illegittimo.
Bisogna però considerare che tutte le trasformazioni effettuate dal 2008 ad oggi sono nulle (almeno parzialmente) perchè stipulate non in base valore venale del bene al momento della trasformazione, ma in base alla rivalutazione istat del costo di acquisizione

Per essere sicuro di aver capito bene (sono un po' duro di comprendonio :triste: ) la posizione dell'Associazione Area 167 su questo punto (confesso di non aver letto tutte le 349 pagine di questa discussione e forse sto facendo domande alle quali sono state date già le risposta qualche centinaio di pagine fa ...), facciamo un esempio:

Se viene finalizzata adesso una procedura di "trasformazione da Diritto di Superficie a Diritto di Piena Proprietà", sulla base del corrispettivo calcolato secondo le formule ed i valori riportati negli allegati alla delibera 40/2016 (quindi lasciamo perdere qualsiasi considerazione sulle trasformazioni effettuate dal 2008 ad oggi), quale dovrebbe essere, secondo l'Associazione Area 167, la bozza di convenzione da utilizzare, quella allegata alla Delibera 54/2003 o cos'altro?
Se la bozza è quella della citata Delibera 54/2003 e sono già trascorsi oltre 20 anni dalla Convenzione originaria che ha concesso il Diritto di Superficie, secondo l'Associazione Area 167, con il pagamento del corrispettivo per la Convenzione di Trasformazione, si ottiene, automaticamente, anche l'affrancazione del prezzo massimo di cessione, si o no?

Credo che siano due domande chiare, che richiedono una risposta secca tipo si o no, per chiarire bene la posizione dell'Associazione 167.

Grazie anticipatamente per la risposta.
 

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