Ti ringrazio per la sintetica risposta, non ho capito nulla , sicuramente per un mio limite. Saluti
Scusami.
La Corte di Conti oltre alla funzione giurisdizionale nel campo dell'amministrazione pubblica, svolge (su richiesta della PA) anche una funzione consultiva.
Se non vado errato, il documento citato da Iteleo relativo agli OO.UU. è un
parere espresso ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n.
131/2003.
Tali pareri, benchè provenienti da una fonte autorevole, non sono vincolanti per la pubblica amministrazione che li ha richiesti.
Ti faccio un esempio concreto:
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Il comune di Lecco nel 2012 ha richiesto un parere (ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003) alla Corte dei Conti dei Conti, in merito alla disciplina applicabile alle convenzioni di edilizia economico e popolare stipulate successivamente all’entrata in vigore della legge n. 179/1992, così come modificata dalla legge n. 85/1994, e alla procedura da seguire per la soppressione dei vincoli di godimento posti alla libera cessione/locazione degli alloggi.
La Sezione di Controllo per la Regione Lombardia della Corte dei Conti,
nella camera di consiglio del 7 novembre 2012, ha formulato il parere Lombardia/500/2012/PAR depositato in Segreteria il giorno 20.11.2012.·
La predetta Sezione Regionale, nel parere
de quo, ha precisato che “
la decisione in ordine all’interpretazione ed applicazione in concreto della disposizione richiamata dal Sindaco del Comune di Lecco è di esclusiva competenza dell’ente locale rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione. Quest’ultima, ovviamente, potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione, sviluppate in termini di enunciazione dei principi ermeneutici della materia”.
La nostra associazione ha sentito il dovere
di sconsigliare il Sindaco di Lecco dall'assumere scelte che contrastavano con quanto disposto dagli art. 3, 42 e 47 della Costituzione Italiana, con quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze nn. 3018/2010 e 11032/1994, con quanto deliberato dal C.E.R., con quanto contrastava con la migliore dottrina (Studio 521-2011/C del Centro Studi del Consiglio Nazionale del Notariato) e
che non si trovavano in linea con il comma 49-bisdell’art. 31della Legge 448/1998 cosi come introdotto dalla L. 106/2011 (c.d. Decreto Sviluppo 2011).
Qunidi con una nota inviata al Sindaco e al Consiglio Comunale , abbiamo tentato di evitare a quella Amministrazione di cadere nell’errore giuridico in cui versava chi
dilatava la portata permissiva dell’art. 20 della Legge 179/1992 e chi riteneva che, il Legislatore, con l’abrogazione dei commi dal 15° al 19° della Legge 865/1971, effettuata con l’art. 23 della L.179/1992, avesse voluto liberalizzare il mercato dell’edilizia economica e popolare.
Il Comune di Lecco, ha giustamente ritenuto di disattendere il parere della Corte dei Conti ed ha seguito la strada indicata dalla ns. associazione.
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Invece, per quanto attiene alle Delibere (che sono vincolanti) sottolineo
che recentemente, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, è tornata sulla questione della Determinazione del valore venale dei suoli con Delibera n. 10/SEZ. AUT./2015/QMIG del 9/3/2015, stabilendo che: “
La disposizione di cui all’art. 31, comma 48, legge n. 448/1998, come novellata dall’art. 1, comma 392, legge n. 147/2013 deve essere intesa nel senso che, al fine della determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, è data all’Ente la facoltà di abbattere sino al 50 per cento la quota percentuale da applicarsi al valore venale del bene e, dunque, correlativamente di elevare la già prevista riduzione del 40 per cento sino al 50 per cento. Il citato comma 392 non muta, per il resto, l’originaria formulazione del comma 48 e, pertanto, il corrispettivo in parola dovrà, altresì, essere determinato al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree e non può essere superiore al costo stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui all’art. 31, comma 47, della legge n. 448/1998”.