iteleo

Membro Attivo
Privato Cittadino
La questione è controversa ed è uno dei punti del ricorso al TAR (almeno così credo) di area 167.
A Roma, fino al blocco delle vendite per effetto della sentenza ella cassazione di settembre, trascorsi 20 o 30 decadeva anche quello sul prezzo massimo per chi aveva il diritto di proprietà o aveva riscattato il terreno divenendone proprietario.
L'avvocatura del Comune ha interpretato la sentenza della cassazione in modo tale che ora, con le delibere Tronca, chi volesse vendere a libero mercato deve comunque affrancarsi, pagando, dal vincolo del prezzo massimo sia per il diritto di proprietà sia per il diritto di superficie, anche per i proprietari dei 14 PdZ che avevano riscattato il terreno passando in diritto di proprietà.
Su tale specifico l'associazione area 167 ha intenzione di impugnare le delibere Tronca al TAR..
Di vendere puoi vendere, magari a prezzo massimo.
Per ulteriori informazione vai al Dipartimento urbanistica all'Eur (lun e Gio 08.30 12.30) e chiedi informazioni indicando la ditta costruttrice e il prezzo massimo a cui attualmente potrai vendere.
In allegato eccoti il modulo
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Purtroppo è uno dei punti non chiariti ci sono più interpretazioni, secondo il Comune dovresti pagare secondo Di Piero e altri, compreso il sottoscritto che fa poco testo, NO. Credo, ma non vorrei confonderti di più, dovresti chiedere a loro.
No, deve affrancare perchè la convenzione per la cessione del terreno è stata stipulata prima della emanazione Legge 179/1992
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
Noi abbiamo sempre dato la ns. disponibilità e non abbiamo mai chiesto niente in cambio .... ma hanno preferito ignorarci

Spero di non essere stato frainteso, quando ho scritto "gratis" non mi riferivo alla Vostra associazione, che sono sicuro non abbia mai chiesto nulla in cambio della disponibilità, ma ho voluto solo precisare la questione riferendomi alla "consulenza esterna" che, di norma, si paga :) ...
 

Santi60

Membro Attivo
Professionista
No, deve affrancare perchè la convenzione per la cessione del terreno è stata stipulata prima della emanazione Legge 179/1992

Concordo con @Giuseppe Di Piero.
Per inciso, credo che la questione dirimente delle Cessioni in Proprietà prima o dopo l'entrata in vigore della Legge 179/1992 sia il punto chiave di tutta la faccenda della scadenza ventennale del vincolo sul prezzo massimo.
Da quanto ho capito, la differenza principale fra le Convenzioni in Diritto di Proprietà fatte prima della Legge 179/1992 e quelle fatte dopo è che le prime, anche dopo la scadenza dei 20 anni non consentivano la vendita in assenza di vincoli, senza aver pagato prima una somma al Comune. Infatti in uno dei commi dell'art. 35 della Legge 865/19932 si leggeva, nella versione iniziale: "Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica". Successivamente, la Legge 179/1992, fra gli altri, ha abrogato anche tale comma, ed ha anche precisato che le Convenzioni per la cessione del Diritto di Proprietà dovessero essere conformi all'"osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" che ha il vantaggio di portare con se nella "tomba" tutti i vincoli allo scadere della durata prevista (20 anni), anche confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione di cui stiamo discutendo.
Successivamente, quello che il Legislatore ha voluto fare con il comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998, è stato proprio quello di consentire un'uniformità di tutte le Convenzioni trasformando, dietro pagamento di un corrispettivo, anche quelle del Diritto di Superficie e quelle del Diritto di Proprietà precedenti alla Legge 179/1992, in nuove convenzioni sostitutive del tutto equivalenti a quelle del Diritto di proprietà successive alla Legge 179/1992 che, come tali, hanno una scadenza ventennale dopo la quale TUTTI i vincoli decadono essendo tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per me è una situazione che non dovrebbe avere interpretazioni creative, come invece stanno facendo al Comune di Roma, ma chiedo conforto in tal senso a @Giuseppe Di Piero . Grazie
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
all'"osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" che ha il vantaggio di portare con se nella "tomba" tutti i vincoli allo scadere della durata prevista (20 anni), anche confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione di cui stiamo discutendo.

Precisazione: il richiamo agli artt. 7 e 8 della legge 10/77 sono stati introdotti dalla Legge 662/1996
 

boccio

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Concordo con @Giuseppe Di Piero.
Per inciso, credo che la questione dirimente delle Cessioni in Proprietà prima o dopo l'entrata in vigore della Legge 179/1992 sia il punto chiave di tutta la faccenda della scadenza ventennale del vincolo sul prezzo massimo.
Da quanto ho capito, la differenza principale fra le Convenzioni in Diritto di Proprietà fatte prima della Legge 179/1992 e quelle fatte dopo è che le prime, anche dopo la scadenza dei 20 anni non consentivano la vendita in assenza di vincoli, senza aver pagato prima una somma al Comune. Infatti in uno dei commi dell'art. 35 della Legge 865/19932 si leggeva, nella versione iniziale: "Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica". Successivamente, la Legge 179/1992, fra gli altri, ha abrogato anche tale comma, ed ha anche precisato che le Convenzioni per la cessione del Diritto di Proprietà dovessero essere conformi all'"osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" che ha il vantaggio di portare con se nella "tomba" tutti i vincoli allo scadere della durata prevista (20 anni), anche confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione di cui stiamo discutendo.
Successivamente, quello che il Legislatore ha voluto fare con il comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998, è stato proprio quello di consentire un'uniformità di tutte le Convenzioni trasformando, dietro pagamento di un corrispettivo, anche quelle del Diritto di Superficie e quelle del Diritto di Proprietà precedenti alla Legge 179/1992, in nuove convenzioni sostitutive del tutto equivalenti a quelle del Diritto di proprietà successive alla Legge 179/1992 che, come tali, hanno una scadenza ventennale dopo la quale TUTTI i vincoli decadono essendo tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Per me è una situazione che non dovrebbe avere interpretazioni creative, come invece stanno facendo al Comune di Roma, ma chiedo conforto in tal senso a @Giuseppe Di Piero . Grazie
Quindi in parole povere dite:

per chi ha il diritto di superficie

chi ha la convenzione prima del 1992 deve pagare affrancazione e trasformazione

chi ha la convenzione dopo 1992 solo trasformazione.

Quindi quelle prime del 1992 pagano il doppio perché l'affrancazione si calcola sempre sul prezzo dell'area come la trasformazione. Ho capito bene ? Santi60.
 
Ultima modifica:

Cavallino62

Membro Junior
Privato Cittadino
Buongiorno a tutti, è un po' che seguo questo forum e devo complimentarmi perché molti di voi sono veramente preparati e informati, in particolare il Sig. Di Piero, Santi60, Cesco76, lupin, Boccio e tanti altri di cui non mi ricordo il nome. Detto questo, a proposito della normativa, mi sono reso conto che non sono le interpretazioni ad essere creative ma la stessa legge!!! Scusate ma è una "giungla normativa" profondamente ingiusta al limite dell'incostituzionalità (solo al limite?), lo so "dura lex sed lex" ma vi pare normale che chi ha una convenzione precedente alla legge 179/1992 passati 20 anni (ma anche 30, 40, 50...) deve trasformare la convenzione e pagare un corrispettivo e chi invece ha un immobile acquistato con una convenzione successiva alla suddetta legge non deve corrispondere alcun importo??? per non parlare di chi, possedendo un immobile che ricade nella legge Bucalossi, non deve nemmeno aspettare 20 anni. MA LA COSTITUZIONE NON DICE CHE TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE???
 

Giuseppe Di Piero

Membro Attivo
Professionista
Quindi in parole povere dite:
chi ha la convenzione prima del 1992 deve pagare affrancazione e trasformazione chi ha la convenzione dopo 1992 solo trasformazione. Quindi quelle prime del 1992 pagano il doppio perché l'affrancazione si calcola sempre sul prezzo dell'area come la trasformazione. Ho capito bene ? Santi60.
Non devono pagare il doppio perchè la "convenzione di trasformazione", decorsi 20 anni dalla data di stipula della originaria convenzione per la concessione del diritto di superficie, differentemente da quello che dice il Comune di Roma, porta alla decadenza automatica dei vincoli
 

Cavallino62

Membro Junior
Privato Cittadino
No, deve affrancare perchè la convenzione per la cessione del terreno è stata stipulata prima della emanazione Legge 179/1992
Non devono pagare il doppio perchè la "convenzione di trasformazione", decorsi 20 anni dalla data di stipula della originaria convenzione per la concessione del diritto di superficie, differentemente da quello che dice il Comune di Roma, porta alla decadenza automatica dei vincoli

Mi scusi @Giuseppe Di Piero non ho esattamente capito se chi ha un immobile in diritto di proprietà con convenzione ante legge 179/1992 deve affrancare o non affrancare, pagare o non pagare. La ringrazio per la risposta.
 

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