Concordo con
@Giuseppe Di Piero.
Per inciso, credo che la questione dirimente delle Cessioni in Proprietà prima o dopo l'entrata in vigore della Legge 179/1992 sia il punto chiave di tutta la faccenda della scadenza ventennale del vincolo sul prezzo massimo.
Da quanto ho capito, la differenza principale fra le Convenzioni in Diritto di Proprietà fatte prima della Legge 179/1992 e quelle fatte dopo è che le prime, anche dopo la scadenza dei 20 anni non consentivano la vendita in assenza di vincoli, senza aver pagato prima una somma al Comune. Infatti in uno dei commi dell'art. 35 della Legge 865/19932 si leggeva,
nella versione iniziale: "
Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di statistica". Successivamente,
la Legge 179/1992, fra gli altri,
ha abrogato anche tale comma, ed ha anche precisato che le Convenzioni per la cessione del Diritto di Proprietà dovessero essere conformi all'"
osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10" che ha il vantaggio di
portare con se nella "tomba" tutti i vincoli allo scadere della durata prevista (20 anni), anche confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione di cui stiamo discutendo.
Successivamente, quello che il Legislatore ha voluto fare con il comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/1998, è stato proprio quello di consentire un'uniformità di tutte le Convenzioni trasformando, dietro pagamento di un corrispettivo, anche quelle del Diritto di Superficie e quelle del Diritto di Proprietà precedenti alla Legge 179/1992, in nuove convenzioni sostitutive del tutto equivalenti a quelle del Diritto di proprietà successive alla Legge 179/1992 che, come tali, hanno una scadenza ventennale dopo la quale TUTTI i vincoli decadono essendo tenute all'
osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per me è una situazione che non dovrebbe avere interpretazioni creative, come invece stanno facendo al Comune di Roma, ma chiedo conforto in tal senso a
@Giuseppe Di Piero . Grazie