Si la possibilità che ciò avvenga è molto alta!
Il problema è che gli appartamenti di Edilizia Convenzionata, nonostante sia citato in tutte le Convenzioni che si tratti di abitazioni di tipo "economico e popolare", al catasto li considerano del tutto normali dal punto di vista del loro "valore" classificandole con categoria "abitazioni civili" in classe A/2 (invece che A73 o A/4).
Lo scopo è ovvio, ed è iniziato ai tempi dell'introduzione della tassa sulla casa (inizialmente ISI, poi divenuta ICI e, per ultima IMU), ed è quello di aumentare le tasse anche alle classi meno abbienti che, almeno inizialmente, erano le sole che potevano acquistare questi appartamenti. Con buona pace della giustizia fiscale.
Mi ricordo che inizialmente, non avendo ancora la rendita catastale, avevo utilizzato una rendita presunta con categoria A/3 per calcolare la vecchia tassa ISI (quell'imposta straordinaria che, come sempre avviene in Italia, ha poi perso la sua straordinarietà ed è diventata ICI). Per 10 anni nessun'Ente si era preoccupato di definire la Categoria catastale definitiva, ma si sono "svegliati" non appena c'è stata la possibilità di metterci le mani in tasca per "prelevare" più soldi possibili ed, improvvisamente, la categoria del mio appartamento è diventata A/2 con effetto retroattivo tant'è che ho dovuto versare gli arretrati ICI degli ultimi 5 anni (per fortuna senza sanzioni poiché la colpa era del Catasto e non mia!).
La stessa problematica si presenta adesso nel caso di vendita poiché, se si vuole pagare secondo il prezzo imposto, al controllo dell'Agenzia delle Entrate il corrispettivo del contratto non sarebbe congruo, quindi occorrerebbe pagare (a cura dell'acquirente) le tasse secondo il valore catastale che è sicuramente maggiore di quello imposto per poi chiedere il rimborso, ma da quanto so, le richieste di rimborso per Istanza, contrariamente a quelle inserite nell'apposito quadro del modello Unico, godono del "silenzio diniego" cioè se l'Agenzia delle Entrate non risponde entro un termine (credo che siano 90 giorni)l'Istanza si intende respinta ed occorre metter su un'azione legale presso la Commissione tributaria. Per farla breve questi soldi non si vedranno MAI e, in compenso, occorrerà pagare avvocati, carte bollate, ed altre tassucce varie per fare il ricorso.