Il tuo è il caso controverso di chi è in possesso di una convenzione di trasformazione antecedente all'entrata in vigore della legge 135/2012, che col comma 1bis dell'erticolo 23 fissa la durata delle convenzioni redatte in base alla 10/77 (Bucalossi) e s.m.i a 20 anni fissi. Prima di questa legge la durata delle convenzioni Bucalossi aveva una durata variabile tra 20 e 30 anni.Sono terzo acquirente dal 2008. La prima convenzione in diritto di superficie tra comune e costruttore è del 1987. Quella in diritto di proprietà che ho citato tra il secondo aquirente e me è del 2008. È questa che dice espressamente che quanto relativo a vincoli e limiti massimi di vendita non si applica. Un atto pubblico può essere invalidato da una norma successiva? E poi riguardo alla scadenza un delibera comunale è superiore a una norma nazionale?
Grazie a tutti x il contributo.
Le convenzioni peep per il diritto di superficie possono essere sotituite, secondo il comm 46 art.31 legge 448/98, con delle convenzioni in proprietà di durata pari alla massima stabilita per le convenzionbi Bucalossi con decorso dalla data di stipula della vecchia convenzione per il diritto di superficie, si deduce che dette convenzioni dovessero avere una scadenza di 30 anni prima della 135/2012 e 20 anni dopo.
Nel tuo caso si apre un altro contraddittorio tra la legge e l'operato del comune, che ci è arrogata l'arbitrio di contraddire le leggi anche su questo punto, e personalmente non saprei dirti se la tua nuova convenzione resta valida nei termini della durata ventennale, ma temo che la legge conti più di quell'atto pubblico.
Quindi è spiegabile perche ti è stato certificato che l'immobile non ha più vincoli, erano passati già 20 anni dalla convenzione originaria, ma resta il dubbio che ti ho appena esposto che questo termine doveva essere di 30 anni.
In pratica il tuo immobile sarebbe sicuramente libero da vincoli alla scadenza trentennale nell'anno in corso 2017, ma bisogna usare il condizionale perche le delibere emesse dal Prefetto Tronca, contraddicendo la legge, sotengono che il vincolo, anche nel caso di convenzioni in proprietà, originarie o sotitutive, non ha scadenza.
Indebitamente, viene richiesta comunque l'affrancazione, tra l'altro e con una formula completamente sballata, che va a sommare altre violazioni della legge.
In pratica, tutti i parametri della formula per il calcolo del corrispettivo di affrancazione del prezzo massimo di cessione riguardante le convenzioni per il diritto di proprietà pubblicate sulle ultime delibere sono sballati e arbitrari.
Come se non bastasse, anche se ci si volesse piegare a questo sopruso, il dipartimento a sospeso del tutto le procedure di trasformazione, anche perché, a questo punto, non hanno uno schema deliberato che rispecchi le castronerie della delibera ma solo quello, immagino, in tuo possesso.
Se prima della 135/2012, quello schema di trasformazione, redatto e deliberato nel 2003, era inesatto per quanto concerne la durata, oggi sarebbe del tutto legittimo, ma ovviamente quei geni del male hanno problemi di allergia alla legge e l'unica cosa legittima che hanno in mano la vogliono cambiare.
Riepilogando, essendo che il precedente proprietario ha trasfomato dopo 20 anni dalla convenzione in superficie, e quello schema, seppur sbagliando, prevedeva la durata ventennale, si spiega perchè ti è stato certificato che l'immobile non aveva più vincoli, in quanto potenzialmente scaduti.
Ultima modifica: