mettiamo in fila alcuni aspetti della vicenda, e vediamo cosa se ne può ricavare a favore di Ellifly:
1.
per mera ipotesi, assumiamo l'esistenza della servitù e ,tra quelle ipotizzabili (volontarie, coattive, per usucapione, etc.),la più probabile - considerata la descrizione della situazione proposta da Ellifly - è quella di cui all'art. 1062 cod. civ., ossia una servitù per destinazione del padre di famiglia (di seguito solo S.d.p.f);
2.
secondo la giurisprudenza in materia (cfr. ,ad es., Corte Cass. 25 novembre 2005 n.24849), la S.d.p.f. si configurerebbe come una fattispecie a formazione progressiva di carattere non negoziale, che conduce ad un acquisto (ope legis) della servitù a titolo originario;
3.
quindi, a parte alcuni elementi costitutivi (che qui non interessano perchè fuori discussione: precedente appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario; loro possesso da parte del medesimo), la S.d.p.f. si costituisce di diritto (ope legis) al momento della separazione dei fondi, ossia al verificarsi di un fatto giuridico, senza che necessiti alcun atto nè alcun comportamento del nuovo titolare del fondo;
4.
per l'acquisto della S.d.p.f. da parte del nuovo titolare del fondo, è necessaria ,però, la cd. destinazione, ossia una precedente condotta operata dal padre di famiglia e consistita nella creazione e nel mantenimento di uno stato di asservimento di parte del proprio fondo nei confronti di un'altra.
Detta condotta si esplica nell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordinazione tra i due fondi (o tra le due parti di un unico fondo): occorre che la servitù sia apparente al momento della separazione degli immobili. La norma dell'art. 1062 cod. civ. vuole che l'ex proprietario abbia "posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù".
Detta relazione di subordinazione o servizio ha da corrispondere ad una servitù apparente (cfr. Corte Cass. 30 ottobre 2001 n.13507): l'acquirente - nel momento in cui acquista - deve essere in grado di accorgersi del peso imposto sopra il suo fondo e, perciò, si richiedono segni obiettivi ed univoci, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza di tale onere (cfr. Corte Cass. 25 marzo 1995 n.3556;Trib. Milano 16 giugno 2005).
Ancora, la precitata relazione deve sussistere e permanere fino al momento della loro separazione e va accertata attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi (o loro porzioni) hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.
5.
nel caso sottoposto da Ellifly pare non esserci nulla di quel che impone la norma di legge per la costituzione della S.d.p.f. : nè opere visibili nè permanenti, dotate del carattere di stabilità ed idonee a manifestare il contenuto e le modalità di esercizio del diritto di presa d'acqua/elettrodotto.
Ad es., Corte Cass. 11 novembre 2005 n. 22829 ha escluso l'acquisto di una servitù di scarico in quanto l'esistenza di pozzetti d'ispezione non era idonea ad individuare l'origine; Corte Cass. 28 settembre 2006 n. 21087 ha negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine di due fabbricati;
6.
ecco che allora potrebbe tornare utile ad Ellifly l'insegnamento che si può ricavare da Corte Cass.,Sez.II,22 giugno 2007 n.14654:
In tema di servitù di presa d’acqua (artt.1080 e segg.), deve ritenersi predicabile, ai sensi dell’art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l’originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo;
7.
può starci, infine, che nel contratto di compravendita di Ellifly sia anche contenuta una clausola per cui l'acquisto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con ogni accessione, pertinenza e con tutte le servitù attive e passive....ma: attenzione!* la circostanza non sarebbe concludente contro Ellifly, anzi, varrebbe a suo favore.
Ciò in quanto andrebbe a contraddire l'ultimo presupposto/requisito costitutivo indispensabile per la nascita della S.d.p.f.
La norma dall'art. 1062, secondo comma, cod. civ., infatti, richiede - quale condizione negativa per il sorgere della S.p.d.f. - anche la mancanza di una disposizione relativa alla servitù, nella parte in cui recita testualmente: "senza alcuna disposizione relativa alla servitù".
Invero, poichè la destinazione del padre di famiglia costituisce una fattispecie non negoziale, il suo configurarsi sarebbe impedito dal sovrapporsi di una diversa fattispecie avente ,invece, natura negoziale. Detto altrimenti, la presenza in contratto di una disposizione relativa alla servitù costituirebbe un ostacolo al costituirsi - per legge - del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.
* * *
Per tirare alcune prime conclusioni, sarei dell'opinione che:
a) nella fattispecie siccome descritta da Ellifly, mancando opere visibili e permanenti, non c'è S.p.d.f.;
b) per superare le - fondate - obiezioni di Ellifly, le controparti (venditore e secondo acquirente) dovranno instaurare una causa dubbia, con conseguenti spese e ritardi temporali, previo tentativo conciliativo-mediatorio;
c) in quella fase, o eventualmente prima, Ellifly potrà decidere di avviare una trattativa, sapendo che gli altri dovranno passare sotto le sue forche caudine e atteggiarsi di conseguenza.
In quell'occasione, potrà - se vorrà - proporre tutte le possibili alternative che riterrà opportune e migliorative per la futura gestione del pozzo/presa d'acqua (spostamento al confine, monitor, spese, etc.).
* sarebbe da valutare, naturalmente, se tale clausola, eventualmente inserita in contratto, possa reputarsi di mero stile, e non sia - parimenti - in palese contraddizione con quell'altra, omnicomprensiva, con la quale si fosse convenuto che il bene è libero da ipoteche, pesi (cioè servitù),oneri e trascrizioni pregiudizievoli