ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Quindi alla fine ha comprato quell'acquirente "estraneo", e non tua cognata, come avreste preferito ?

Se ci fosse la servitù, e pare effettivamente ci possa essere, dovranno poter entrare nella tua proprietà per la gestione del pozzo e relativa pompa, stabilendo le modalità in modo che ti diano meno fastidio possibile.

Rileggendo le tue discussioni, non è chiaro se eri consapevole che tale pozzo serviva per l'irrigazione di tutto il giardino, compresa la parte che , nella divisione, è rimasta di pertinenza dell'atra unità immobiliare.
Perché si possa parlare di servitù per destinazione del padre di famiglia, come da art. 1062 cc, già richiamato da @matusalemme, devono esserci opere visibili e permanenti che palesino il rapporto di asservimento.

Ci sono diversi aspetti da chiarire, anche se pare evidente che il venditore/ex proprietario di tutto l'immobile, avrebbe dovuto gestire l'aspetto della eventuale servitù diversamente, a partire dal momento in cui, dopo la divisione, ti ha venduto il primo piano. Insomma, ha fatto il furbo, e ora deve risolvere il problema ...

Temo che , se verrà appurato esserci la servitù per destinazione del padre di famiglia, tu non abbia diritto ad indennizzo.
Se invece sarai disponibile a creare ex novo una servitù attualmente non dovuta, potrai accordarti per un indennizzo, senza il quale non concederai il diritto di servitù.

Esatto francesca, avevano già un accordo scritto e privato a cui non si è potuta sottrarre.

Io proporrei una cosa diversa, ai sensi dell' art.1068 del cc, dato che a me dell'acqua del pozzo interessa relativamente, ma reputo più importante che ognuno abbia la propria pompa alimentata per la propria corrente ma soprattutto che non entri nella mia proprietà senza consenso.
Art.1068 c.c.
"Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo(1)."

Voglio dire, se vanno al pozzo e succede qualcosa (mettiamo che chi fa manutenzione si fa male), chi risarcisce?

La mia idea è di parlare con il nuovo inquilino, trovare una soluzione comune ed una strategia condivsa, poi saranno lui e la parte che gli ha venduto a vedersela. Io non voglio rimetterci un euro, dato che la cosa è stata sottaciuta e chi ha venduto ha comunque guadagnato dalla cosa (facendo credere a me non ci fossero servitù, facendo credere a loro di averne diritto).
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
mettiamo in fila alcuni aspetti della vicenda, e vediamo cosa se ne può ricavare a favore di Ellifly:

1.
per mera ipotesi, assumiamo l'esistenza della servitù e ,tra quelle ipotizzabili (volontarie, coattive, per usucapione, etc.),la più probabile - considerata la descrizione della situazione proposta da Ellifly - è quella di cui all'art. 1062 cod. civ., ossia una servitù per destinazione del padre di famiglia (di seguito solo S.d.p.f);

2.
secondo la giurisprudenza in materia (cfr. ,ad es., Corte Cass. 25 novembre 2005 n.24849), la S.d.p.f. si configurerebbe come una fattispecie a formazione progressiva di carattere non negoziale, che conduce ad un acquisto (ope legis) della servitù a titolo originario;

3.
quindi, a parte alcuni elementi costitutivi (che qui non interessano perchè fuori discussione: precedente appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario; loro possesso da parte del medesimo), la S.d.p.f. si costituisce di diritto (ope legis) al momento della separazione dei fondi, ossia al verificarsi di un fatto giuridico, senza che necessiti alcun atto nè alcun comportamento del nuovo titolare del fondo;

4.
per l'acquisto della S.d.p.f. da parte del nuovo titolare del fondo, è necessaria ,però, la cd. destinazione, ossia una precedente condotta operata dal padre di famiglia e consistita nella creazione e nel mantenimento di uno stato di asservimento di parte del proprio fondo nei confronti di un'altra.
Detta condotta si esplica nell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordinazione tra i due fondi (o tra le due parti di un unico fondo): occorre che la servitù sia apparente al momento della separazione degli immobili. La norma dell'art. 1062 cod. civ. vuole che l'ex proprietario abbia "posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù".
Detta relazione di subordinazione o servizio ha da corrispondere ad una servitù apparente (cfr. Corte Cass. 30 ottobre 2001 n.13507): l'acquirente - nel momento in cui acquista - deve essere in grado di accorgersi del peso imposto sopra il suo fondo e, perciò, si richiedono segni obiettivi ed univoci, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza di tale onere (cfr. Corte Cass. 25 marzo 1995 n.3556;Trib. Milano 16 giugno 2005).

Ancora, la precitata relazione deve sussistere e permanere fino al momento della loro separazione e va accertata attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi (o loro porzioni) hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.

5.
nel caso sottoposto da Ellifly pare non esserci nulla di quel che impone la norma di legge per la costituzione della S.d.p.f. : nè opere visibili nè permanenti, dotate del carattere di stabilità ed idonee a manifestare il contenuto e le modalità di esercizio del diritto di presa d'acqua/elettrodotto.

Ad es., Corte Cass. 11 novembre 2005 n. 22829 ha escluso l'acquisto di una servitù di scarico in quanto l'esistenza di pozzetti d'ispezione non era idonea ad individuare l'origine; Corte Cass. 28 settembre 2006 n. 21087 ha negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine di due fabbricati;

6.
ecco che allora potrebbe tornare utile ad Ellifly l'insegnamento che si può ricavare da Corte Cass.,Sez.II,22 giugno 2007 n.14654:
In tema di servitù di presa d’acqua (artt.1080 e segg.), deve ritenersi predicabile, ai sensi dell’art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l’originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo;

7.
può starci, infine, che nel contratto di compravendita di Ellifly sia anche contenuta una clausola per cui l'acquisto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con ogni accessione, pertinenza e con tutte le servitù attive e passive....ma: attenzione!* la circostanza non sarebbe concludente contro Ellifly, anzi, varrebbe a suo favore.

Ciò in quanto andrebbe a contraddire l'ultimo presupposto/requisito costitutivo indispensabile per la nascita della S.d.p.f.
La norma dall'art. 1062, secondo comma, cod. civ., infatti, richiede - quale condizione negativa per il sorgere della S.p.d.f. - anche la mancanza di una disposizione relativa alla servitù, nella parte in cui recita testualmente: "senza alcuna disposizione relativa alla servitù".

Invero, poichè la destinazione del padre di famiglia costituisce una fattispecie non negoziale, il suo configurarsi sarebbe impedito dal sovrapporsi di una diversa fattispecie avente ,invece, natura negoziale. Detto altrimenti, la presenza in contratto di una disposizione relativa alla servitù costituirebbe un ostacolo al costituirsi - per legge - del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.

* * *

Per tirare alcune prime conclusioni, sarei dell'opinione che:

a) nella fattispecie siccome descritta da Ellifly, mancando opere visibili e permanenti, non c'è S.p.d.f.;

b) per superare le - fondate - obiezioni di Ellifly, le controparti (venditore e secondo acquirente) dovranno instaurare una causa dubbia, con conseguenti spese e ritardi temporali, previo tentativo conciliativo-mediatorio;

c) in quella fase, o eventualmente prima, Ellifly potrà decidere di avviare una trattativa, sapendo che gli altri dovranno passare sotto le sue forche caudine e atteggiarsi di conseguenza.
In quell'occasione, potrà - se vorrà - proporre tutte le possibili alternative che riterrà opportune e migliorative per la futura gestione del pozzo/presa d'acqua (spostamento al confine, monitor, spese, etc.).






* sarebbe da valutare, naturalmente, se tale clausola, eventualmente inserita in contratto, possa reputarsi di mero stile, e non sia - parimenti - in palese contraddizione con quell'altra, omnicomprensiva, con la quale si fosse convenuto che il bene è libero da ipoteche, pesi (cioè servitù),oneri e trascrizioni pregiudizievoli
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
mettiamo in fila alcuni aspetti della vicenda, e vediamo cosa se ne può ricavare a favore di Ellifly:

1.
per mera ipotesi, assumiamo l'esistenza della servitù e ,tra quelle ipotizzabili (volontarie, coattive, per usucapione, etc.),la più probabile - considerata la descrizione della situazione proposta da Ellifly - è quella di cui all'art. 1062 cod. civ., ossia una servitù per destinazione del padre di famiglia (di seguito solo S.d.p.f);

2.
secondo la giurisprudenza in materia (cfr. ,ad es., Corte Cass. 25 novembre 2005 n.24849), la S.d.p.f. si configurerebbe come una fattispecie a formazione progressiva di carattere non negoziale, che conduce ad un acquisto (ope legis) della servitù a titolo originario;

3.
quindi, a parte alcuni elementi costitutivi (che qui non interessano perchè fuori discussione: precedente appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario; loro possesso da parte del medesimo), la S.d.p.f. si costituisce di diritto (ope legis) al momento della separazione dei fondi, ossia al verificarsi di un fatto giuridico, senza che necessiti alcun atto nè alcun comportamento del nuovo titolare del fondo;

4.

per l'acquisto della S.d.p.f. da parte del nuovo titolare del fondo, è necessaria ,però, la cd. destinazione, ossia una precedente condotta operata dal padre di famiglia e consistita nella creazione e nel mantenimento di uno stato di asservimento di parte del proprio fondo nei confronti di un'altra.
Detta condotta si esplica nell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordinazione tra i due fondi (o tra le due parti di un unico fondo): occorre che la servitù sia apparente al momento della separazione degli immobili. La norma dell'art. 1062 cod. civ. vuole che l'ex proprietario abbia "posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù".
Detta relazione di subordinazione o servizio ha da corrispondere ad una servitù apparente (cfr. Corte Cass. 30 ottobre 2001 n.13507): l'acquirente - nel momento in cui acquista - deve essere in grado di accorgersi del peso imposto sopra il suo fondo e, perciò, si richiedono segni obiettivi ed univoci, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza di tale onere (cfr. Corte Cass. 25 marzo 1995 n.3556;Trib. Milano 16 giugno 2005).

Ancora, la precitata relazione deve sussistere e permanere fino al momento della loro separazione e va accertata attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi (o loro porzioni) hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.

5.
nel caso sottoposto da Ellifly pare non esserci nulla di quel che impone la norma di legge per la costituzione della S.d.p.f. : nè opere visibili nè permanenti, dotate del carattere di stabilità ed idonee a manifestare il contenuto e le modalità di esercizio del diritto di presa d'acqua/elettrodotto.

Ad es., Corte Cass. 11 novembre 2005 n. 22829 ha escluso l'acquisto di una servitù di scarico in quanto l'esistenza di pozzetti d'ispezione non era idonea ad individuare l'origine; Corte Cass. 28 settembre 2006 n. 21087 ha negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine di due fabbricati;

6.
ecco che allora potrebbe tornare utile ad Ellifly l'insegnamento che si può ricavare da Corte Cass.,Sez.II,22 giugno 2007 n.14654:
In tema di servitù di presa d’acqua (artt.1080 e segg.), deve ritenersi predicabile, ai sensi dell’art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l’originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo;

7.
può starci, infine, che nel contratto di compravendita di Ellifly sia anche contenuta una clausola per cui l'acquisto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con ogni accessione, pertinenza e con tutte le servitù attive e passive....ma: attenzione!* la circostanza non sarebbe concludente contro Ellifly, anzi, varrebbe a suo favore.

Ciò in quanto andrebbe a contraddire l'ultimo presupposto/requisito costitutivo indispensabile per la nascita della S.d.p.f.
La norma dall'art. 1062, secondo comma, cod. civ., infatti, richiede - quale condizione negativa per il sorgere della S.p.d.f. - anche la mancanza di una disposizione relativa alla servitù, nella parte in cui recita testualmente: "senza alcuna disposizione relativa alla servitù".

Invero, poichè la destinazione del padre di famiglia costituisce una fattispecie non negoziale, il suo configurarsi sarebbe impedito dal sovrapporsi di una diversa fattispecie avente ,invece, natura negoziale. Detto altrimenti, la presenza in contratto di una disposizione relativa alla servitù costituirebbe un ostacolo al costituirsi - per legge - del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.

* * *

Per tirare alcune prime conclusioni, sarei dell'opinione che:

a) nella fattispecie siccome descritta da Ellifly, mancando opere visibili e permanenti, non c'è S.p.d.f.;

b) per superare le - fondate - obiezioni di Ellifly, le controparti (venditore e secondo acquirente) dovranno instaurare una causa dubbia, con conseguenti spese e ritardi temporali, previo tentativo conciliativo-mediatorio;

c) in quella fase, o eventualmente prima, Ellifly potrà decidere di avviare una trattativa, sapendo che gli altri dovranno passare sotto le sue forche caudine e atteggiarsi di conseguenza.
In quell'occasione, potrà - se vorrà - proporre tutte le possibili alternative che riterrà opportune e migliorative per la futura gestione del pozzo/presa d'acqua (spostamento al confine, monitor, spese, etc.).






* sarebbe da valutare, naturalmente, se tale clausola, eventualmente inserita in contratto, possa reputarsi di mero stile, e non sia - parimenti - in palese contraddizione con quell'altra, omnicomprensiva, con la quale si fosse convenuto che il bene è libero da ipoteche, pesi (cioè servitù),oneri e trascrizioni pregiudizievoli

Che dire, fantastico!
La mia intenzione comunque è di non rispondere alla missiva, dato che l'ex proprietario non ha più alcun titolo di farlo, visto che non ci sono più "promissari" acquirenti, ma un nuovo proprietario.
Chiaramente, non avendo niente in mano, l'ex proprietario ha tentato la mossa della disperazione, sperando rispondessi per mettermi in una situazione di pregiudizio e farmi dire qualcosa che potrebbe andare contro di me (azione confessoria).
Sono altresì certo che quando ha venduto a me, mai avrebbe pensato a questa eventualità, come non l'avevo fatto io: è evidente che è stata una richiesta del nuovo proprietario, dalla quale la parte venditrice non si può sottrarre e che ora sta cercando con tentativi maldestri di "recuperare", importunandomi.

Attenderò che il nuovo vicino entri nel discorso e, eventualmente, farò una visura ipocatastale e richiederò copia della trascrizione degli atti in conservatoria, per esser certo delle date e di cosa hanno scritto sul contratto.

Se risulta che mi hanno scritto, e/o inviato, la missiva dopo la vendita dell'altra unità immobiliare (e tanto lo si apprende con certezza solo dal confronto con l'atto di trascrizione dove deve essere indicata la data del rogito con la data della missiva, primo mi stanno tendendo una truffa, secondo non avevano legittimazione ad inviarla, terzo non hanno legittimazione per molestarmi).
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Ciao a tutti,

riprendo questa discussione per alcuni aggiornamenti in merito.

In pratica all'interno del pozzo "a sterro" c'è un pozzo artesiano, nel quale è inserita una pompa sommersa sul fondo, attualmente trifase ma che sarà necessario sostituire con una monofase.

Il vicino mi chiede non solo la presa d'acqua dal pozzo, ma sta pretendendo di utilizzare quello artesiano, che per me non sarebbe problema in generale, ma che è impossibile gestire con due pompe distinte per questioni di spazio (ce ne entra una sola).

E' assolutamente necessario che ognuno dei due proprietari abbia la propria pompa che funzioni che la propria utenza elettrica (questa è la mia richiesta) visto che siamo autonomi su tutto non voglio assolutamente utenze in comune.

Come vi muovereste?

Se volesse usare quello artesiano, andrebbe solamente allargato (a sue spese) per farci entrare due pompe.
In alternativa non credo possa avere pretese diverse, al di là di cosa l'ex proprietario abbia scritto e/o promesso sull'atto.

Come vi tutelereste?

Grazie di nuovo

mettiamo in fila alcuni aspetti della vicenda, e vediamo cosa se ne può ricavare a favore di Ellifly:

1.
per mera ipotesi, assumiamo l'esistenza della servitù e ,tra quelle ipotizzabili (volontarie, coattive, per usucapione, etc.),la più probabile - considerata la descrizione della situazione proposta da Ellifly - è quella di cui all'art. 1062 cod. civ., ossia una servitù per destinazione del padre di famiglia (di seguito solo S.d.p.f);

2.
secondo la giurisprudenza in materia (cfr. ,ad es., Corte Cass. 25 novembre 2005 n.24849), la S.d.p.f. si configurerebbe come una fattispecie a formazione progressiva di carattere non negoziale, che conduce ad un acquisto (ope legis) della servitù a titolo originario;

3.
quindi, a parte alcuni elementi costitutivi (che qui non interessano perchè fuori discussione: precedente appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario; loro possesso da parte del medesimo), la S.d.p.f. si costituisce di diritto (ope legis) al momento della separazione dei fondi, ossia al verificarsi di un fatto giuridico, senza che necessiti alcun atto nè alcun comportamento del nuovo titolare del fondo;

4.
per l'acquisto della S.d.p.f. da parte del nuovo titolare del fondo, è necessaria ,però, la cd. destinazione, ossia una precedente condotta operata dal padre di famiglia e consistita nella creazione e nel mantenimento di uno stato di asservimento di parte del proprio fondo nei confronti di un'altra.
Detta condotta si esplica nell'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti che rivelino in modo non equivoco la relazione di subordinazione tra i due fondi (o tra le due parti di un unico fondo): occorre che la servitù sia apparente al momento della separazione degli immobili. La norma dell'art. 1062 cod. civ. vuole che l'ex proprietario abbia "posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù".
Detta relazione di subordinazione o servizio ha da corrispondere ad una servitù apparente (cfr. Corte Cass. 30 ottobre 2001 n.13507): l'acquirente - nel momento in cui acquista - deve essere in grado di accorgersi del peso imposto sopra il suo fondo e, perciò, si richiedono segni obiettivi ed univoci, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza meramente soggettiva dell'esistenza di tale onere (cfr. Corte Cass. 25 marzo 1995 n.3556;Trib. Milano 16 giugno 2005).

Ancora, la precitata relazione deve sussistere e permanere fino al momento della loro separazione e va accertata attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento in cui i due fondi (o loro porzioni) hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario.

5.
nel caso sottoposto da Ellifly pare non esserci nulla di quel che impone la norma di legge per la costituzione della S.d.p.f. : nè opere visibili nè permanenti, dotate del carattere di stabilità ed idonee a manifestare il contenuto e le modalità di esercizio del diritto di presa d'acqua/elettrodotto.

Ad es., Corte Cass. 11 novembre 2005 n. 22829 ha escluso l'acquisto di una servitù di scarico in quanto l'esistenza di pozzetti d'ispezione non era idonea ad individuare l'origine; Corte Cass. 28 settembre 2006 n. 21087 ha negato il carattere di opera apparente al varco esistente nel muro di confine di due fabbricati;

6.
ecco che allora potrebbe tornare utile ad Ellifly l'insegnamento che si può ricavare da Corte Cass.,Sez.II,22 giugno 2007 n.14654:
In tema di servitù di presa d’acqua (artt.1080 e segg.), deve ritenersi predicabile, ai sensi dell’art. 1062 c.c., la costituzione per destinazione del padre di famiglia tutte le volte in cui l’originario unico proprietario, imprimendo una oggettiva situazione di subordinazione o di servizio tra i fondi, abbia collocato in quello servente delle tubazioni per la conduzione dell’acqua che, fuoriuscendo dai pozzi ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano non soltanto visibili, ma anche stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del secondo;

7.
può starci, infine, che nel contratto di compravendita di Ellifly sia anche contenuta una clausola per cui l'acquisto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, con ogni accessione, pertinenza e con tutte le servitù attive e passive....ma: attenzione!* la circostanza non sarebbe concludente contro Ellifly, anzi, varrebbe a suo favore.

Ciò in quanto andrebbe a contraddire l'ultimo presupposto/requisito costitutivo indispensabile per la nascita della S.d.p.f.
La norma dall'art. 1062, secondo comma, cod. civ., infatti, richiede - quale condizione negativa per il sorgere della S.p.d.f. - anche la mancanza di una disposizione relativa alla servitù, nella parte in cui recita testualmente: "senza alcuna disposizione relativa alla servitù".

Invero, poichè la destinazione del padre di famiglia costituisce una fattispecie non negoziale, il suo configurarsi sarebbe impedito dal sovrapporsi di una diversa fattispecie avente ,invece, natura negoziale. Detto altrimenti, la presenza in contratto di una disposizione relativa alla servitù costituirebbe un ostacolo al costituirsi - per legge - del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia.

* * *

Per tirare alcune prime conclusioni, sarei dell'opinione che:

a) nella fattispecie siccome descritta da Ellifly, mancando opere visibili e permanenti, non c'è S.p.d.f.;

b) per superare le - fondate - obiezioni di Ellifly, le controparti (venditore e secondo acquirente) dovranno instaurare una causa dubbia, con conseguenti spese e ritardi temporali, previo tentativo conciliativo-mediatorio;

c) in quella fase, o eventualmente prima, Ellifly potrà decidere di avviare una trattativa, sapendo che gli altri dovranno passare sotto le sue forche caudine e atteggiarsi di conseguenza.
In quell'occasione, potrà - se vorrà - proporre tutte le possibili alternative che riterrà opportune e migliorative per la futura gestione del pozzo/presa d'acqua (spostamento al confine, monitor, spese, etc.).






* sarebbe da valutare, naturalmente, se tale clausola, eventualmente inserita in contratto, possa reputarsi di mero stile, e non sia - parimenti - in palese contraddizione con quell'altra, omnicomprensiva, con la quale si fosse convenuto che il bene è libero da ipoteche, pesi (cioè servitù),oneri e trascrizioni pregiudizievoli

Per te le news di cui sopra...
Grazie come sempre!
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
No, ma cosa ha scritto o fatto scrivere dopo la compravendita della mia parte dall'ex proprietà, credo mi possa interessare il giusto.
Tu come la gestiresti?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Dipende da cosa chiede il vicino, e come ha formulato le richieste; a voce, per iscritto o tramite avvocato.
Potrai temporeggiare, finché non diventa incisivo; poi temo ti serva un legale per analizzare come si è evoluta la situazione concreta e i vari documenti
 

ellifly

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Dipende da cosa chiede il vicino, e come ha formulato le richieste; a voce, per iscritto o tramite avvocato.
Potrai temporeggiare, finché non diventa incisivo; poi temo ti serva un legale per analizzare come si è evoluta la situazione concreta e i vari documenti

A voce.
Chiede di utilizzare il pozzo artesiano, non solo quello a sterro.
Il legale lo vorrei evitare, sia per questione di buoni rapporti che di costi, anche perché c'è la mia disponibilità ma anche la volontà di tutelarmi.
Non voglio temporeggiare, anzi risolverla quanto prima, ma con buonsenso, sperando appunto non servano ulteriori "passi".
 

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