ballando

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fino al primo piano interrato di autorimessa a box il D.M. 22-11-2002 consente il parcamento di autovetture alimentate a
GPL di ultima generazione, in cui sia presente sul serbatoio la multivalvola a norma E67R1.
 

Architetto

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consente il parcamento di autovetture alimentate a GPL di ultima generazione, in cui sia presente sul serbatoio la multivalvola a norma E67R1.

Scusami Ballando...non il GPL di ultima generazione, ma i serbatoi ...:D:D:D...scherzo ovviamente...
Comunque oltre alle valvole a doppia tenuta ed ADF i serbatoi devono essere a doppia camera...a mio parere non sarei molto sicuro lo stesso perchè il gas è pesante è non facilmente si sente in particolare visto che essendo pesante tende verso il basso...;)
 

Procicchiani

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Veicoli a Gpl, si a garages interrati

Si al parcheggio in garages sotterranei per i veicoli a Gpl purché dotati di sistemi di sicurezza conformi al regolamento Ece/Onu 67-01.
Il Ministero dell'interno, con il decreto del 22 novembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 283 del 03/12/2002), ha dato via libera alla possibilità per gli autoveicoli alimentari a gas di sostare al primo piano delle rimesse sotterranee.
L'accesso libero ai parcheggi interrati vale solo per i veicoli dotati di dispositivi di sicurezza che consentano la fuoriuscita di gas (per eliminare il rischio di esplosioni) ed è limitato solo al primo piano, oltre che alle aree fuori terra. Gli autoveicoli che non sono ancora dotati di sistemi di sicurezza conformi al regolamento Ece/Onu 67-01 (ovvero tutti quelli fabbricati anteriormente al 1° gennaio 2001) continueranno ad essere soggetti alle restrizioni previste dalle normative fino ad oggi in vigore. Hanno però la possibilità di adeguarsi alla normativa sostituendo il serbatoio e il gruppo valvole con parti corrispondenti a norma, secondo quanto previsto dal regolamento UE e segnalando le modifiche sulla carta di circolazione. Nel provvedimento viene inoltre precisato che le autorimesse devono installare appositi cartelli idonei a segnalare i divieti di parcheggio nelle aree al primo piano per gli autoveicoli non in regola con i dispositivi di sicurezza richiesti.



dal sito di Quattroruote:
Finalmente le auto a Gpl non sono più bandite dalle rimesse sotterranee. Ciò, però, solo a certe condizioni. Il 3 dicembre 2002 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n°283 il Decreto del ministero dell’Interno 22 novembre 2002 che ha modificato la norma (Decreto del ministero dell’Interno 1 febbraio 1986) che, tra l’altro, regola il parcheggio nelle rimesse delle auto a Gpl (quelle a metano non sono soggette a restrizioni). La nuova norma consente il ricovero delle vetture alimentate a Gpl anche al primo piano interrato (anche se comunicante con altri piani sotterranei), purché l’impianto a gas sia omologato secondo il regolamento ECE/ONU R67-01 (è obbligatorio per le installazioni successive al 1/1/2001: sulla carta di circolazione è indicato se l’impianto lo rispetta). Per gl’impianti precedenti, invece, non cambia nulla, quindi rimane il divieto di parcheggio nei sotterranei. È però possibile adeguare l’auto alle norme di sicurezza più recenti sostituendo il serbatoio del gas, con una spesa di circa 2-300 euro. Ma vediamo nei dettagli cosa cambia.

Autorimesse
È quindi possibile parcheggiare al primo piano interrato, anche se comunicante con i piani inferiori. I gestori delle rimesse devono però predisporre la segnaletica che indichi i vincoli cui sono soggette le auto a Gpl. Contravvenire alle norme può costare molto caro: nella improbabile ipotesi di un incendio, i danni resterebbero a carico dell’automobilista, perché a fronte di una violazione di legge sia l’assicurazione dell’auto sia quella della rimessa si rifiuterebbero di pagare.

In condominio
Le norme sul parcheggio nelle rimesse si applicano anche ai box condominiali. Però, il regolamento di condominio può prevalere e vietare il parcheggio delle auto a gas (anche a metano). È comunque possibile chiedere la modifica del regolamento, ma si deve convincere la maggioranza dei condomini.
Dal 2001 impianti più sicuri

Dal 2001 è d'obbligo il montaggio degli impianti a gas che rispettano il regolamento Ece/Onu R67/01, evoluzione dell'R67 precedentemente in vigore.

Principale novità di questo regolamento è l'adozione obbligatoria di tre valvole sul serbatoio del Gpl che ne aumentano ulteriormente la sicurezza.

La prima valvola, comandata elettricamente dal circuito di accensione del motore, si chiude anche in caso d'incidente, quando il propulsore si spegne; nei vecchi impianti, l'elettrovalvola d'intercettazione del gas era posta nel vano motore, quindi un'eventuale perdita della tubazione a monte di essa non era controllata.

La seconda valvola si apre automaticamente quando la pressione all'interno del serbatoio raggiunge i 27 bar, così da far sfogare parte del gas, richiudendosi quando la pressione scende sotto la soglia di apertura; si evita, così, che la sovrapressione provochi lo scoppio del serbatoio.

Lo stesso compito è svolto dalla terza valvola, che interviene in caso d'incendio; questa contiene un elemento termofusibile che fonde a 110 °C, così da lasciar uscire il gas che può bruciare senza causare danni più gravi.
Ulteriori info su:
http://www.quattroruote.it/auto/mon...cfm?codice=10719&pagina=15084&canaleuscita=44
 

ballando

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Privato Cittadino
Cara Procicchiani, sei sempre fantastica nelle tue risposte esaustive e documentate, quale che sia l'argomento trattato.Ancora complimenti . Comunque venendo all'argomento trattato convieni che il mio intervento, ancorché non riccamente documentato come il tuo, aveva chiarito il dubbio del parcamento delle auto a GPL in autorimesse.
Per rispondere invece all'intervento simpatico dell'esperto architetto ,dico che la normativa è una cosa e la paura o la diffidenza è ben altro.Infatti la norma ti consente ma non ti obbliga a parcare le autovetture a GPL se non ti senti di dormire sicuro . Colgo l'occasione per augurare una Buona e serena Pasqua a tutti, anche se in anticipo.
 

Procicchiani

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Amm.re Condominio
Cara Procicchiani, sei sempre fantastica nelle tue risposte esaustive e documentate, quale che sia l'argomento trattato.Ancora complimenti . Comunque venendo all'argomento trattato convieni che il mio intervento, ancorché non riccamente documentato come il tuo, aveva chiarito il dubbio del parcamento delle auto a GPL in autorimesse.
Per rispondere invece all'intervento simpatico dell'esperto architetto ,dico che la normativa è una cosa e la paura o la diffidenza è ben altro.Infatti la norma ti consente ma non ti obbliga a parcare le autovetture a GPL se non ti senti di dormire sicuro . Colgo l'occasione per augurare una Buona e serena Pasqua a tutti, anche se in anticipo.

se la norma mi consente ma qualcuno non vuole dormire
quel qualcuno cambia casa, io non cambio auto

nel tentativo di dare risponste, in questi anni, ho raccolto tanto materiale, che copio e incollo all'occorrenza
credetemi non capisco tutto quello che riporto, sono molto limitata
gpl di nuova generazione
multivalvola
etc...
sono cose astruse per me

quello che voglio sia chiaro a chi ci legge che non tutte le auto a gpl non si possono parcheggiare
pertanto devono leggere il loro libretto e/o andare dal loro tecnico e farsi dire se possono o non possono
 

Architetto

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Professionista
er rispondere invece all'intervento simpatico dell'esperto architetto ,dico che la normativa è una cosa e la paura o la diffidenza è ben altro.Infatti la norma ti consente ma non ti obbliga a parcare le autovetture a GPL se non ti senti di dormire sicuro .

Difatti io parlo solo di norme...gli eventuali interventi personali (molto rari per quel che mi concerne) sono esplicitamente segnalati ed anticipati...poi se la persona che legge riesce a capire che dietro l'eventuale dubbio vi sia anche una conoscenza personale bene, altrimenti ognuno è libero di fare come meglio crede...:)
 

newnewton

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E se i posti auto fossero scoperti e delimitati da strisce, e ogniuno di essi fosse stato venduto come singolo "posto auto", è possinile far sostare in un "posto auto" più auto? Se si, in base a quale norma o legge?
Il quesito è da legarsi a quanto appresso.
Se non sbaglio la quota condominiale relativa al posto auto è funzione della sua superficie. L'usura degli impianti comuni (ad esempio il cancello elettrico), però, è funzione del numero di utilizzi. Se in un posto auto qualcuno paarcheggia più auto generera una usura del cancello doppia di chi ne parcheggia una sola pagando la stessa quota condominiale.
In linea di equità non mi pare corretto.
Che ne pensate?
Grazie
 

ballando

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Le caratteristiche del posto auto o del parcheggio sono regolate dal codice della strada (titolo 3, cap.3.3) e dal regolamento comunale che spesso autorizza dimensioni inferiori a quelle standard per recuperare maggior numero di parcheggi.A questo punto mi devi spiegare come fai a mettere due macchine sullo stesso posto auto delimitato da striscie (a meno che non parcheggi due vetture Smart ) senza invadere un altro posto auto. Sono curioso della tua risposta.
 

Procicchiani

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Amm.re Condominio
se parliamo di posti auto interrati, le norme non cambiano

se il cpi lo consente e lo spazio lo consente uno parcheggia tutte le auto e moto che vuole

nella divisione delle spese, si paga spesso per l'uso potenziale non effettivo, io posso avere una pizza a disposizione e non entra e uscire mai con l'auto etc... perchè uso la bicicletta, un altro con un posto da smart, magari esce ed entra ogni mezz'ora
per questo si paga in millesimi





Box condominiali: recintare gli spazi destinati a parcheggio

Cassazione civile Sentenza 14/03/2005, n. 5542

La facoltà del proprietario di recintare la sua proprietà non incontra limiti se non in servitù dei vicini, salvo ovviamente il divieto di atti emulativi. Tale principio si applica anche nel caso di porzioni immobiliari di proprietà esclusiva site in un edificio condominiale, ed in particolare degli spazi destinati a parcheggio appartenenti in modo esclusivo ai singoli condomini.

Inoltre la Corte ha precisato che quest'ultimi hanno la facoltà di recintarli a norma dell'art. 841 cod. civ. anche con la struttura di cd. Box, salvi i divieti previsti dal titolo l'acquisto o dal regolamento condominiale contrattuale e sempre che da tale recinzione non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio o una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.



Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
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Semaforo verde per i camper

È legittima la sosta degli autocaravan all'interno delle aree condominiali di parcheggio.
Per il Codice della strada, infatti, l'autocaravan (camper) è considerato un autoveicolo a tutti gli effetti equiparabile alle altre vetture. Quando i camper non vengano adibiti ad alloggio di persone e non ingombrino al di fuori delle aree di sosta, è da considerare illegittima una delibera assembleare che ne vieti la sosta nel parcheggio condominiale.
(Giudice di pace di Foligno, 6 marzo 1997, n. 15)



Parcheggio autocaravan in area condominiale
Sentenza Cass. civ. sez. II, 26 sett.1998, n. 9649
Comunione e condominio 1998
Un'area esterna comune adibita a parcheggio dei veicoli dei condomini può essere da costoro utilizzata per parcheggiarvi delle autocaravan, trattandosi di un uso particolare della cosa comune che non altera la destinazione e non limita l'uso identico in concreto...
ne consegue che deve ritenersi nulla perché lesiva del diritto di ciascun condomino all'uso della cosa comune la delibera con la quale l'assemblea, senza l'unanimità di tutti i partecipanti al condominio, vieti il suddetto uso particolare (parcheggio di autocaravan) delle aree comuni.

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ballando

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
forse ho capito male io,ma il quesito non era sulla possibilità o meno di parcheggiare due auto in un posto auto scoperto?
Pertanto non c'entra nulla il CPI .
 

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