sissy70

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Privato Cittadino
Ottimo , se riesce a recuperare il numero di procedura agevolerà parecchio ed abbrevierà significativamente i tempi di intervento del suo Avvocato , altrimenti dovrà effettuare ricerche che possono richiedere tempo o costringerlo a recarsi in tribunale ...... cerchi......se non riesce recuperi almeno il codice fiscale della signora o luogo e data di nascita e se vedova i dati del marito ( potrebbe in tal eventuale caso lui essere l'esecutato originario)
No la casa è la sua è vedeva da tempo e l'ha acquistata da sola,
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Pero' in finale io dico , ma è possibile che ai nostri giorni io ricevo un'intimidazione di andarmene tipo sfratto alla fine, e qui in italia la gente occupano case ed appartamenti senza che ne paghino le conseguenze??? io non ce la posso fare ad accettare , dopotutto ho sempre pagato e per un errore di questa che chissa' cosa ha combinato c devo rimettere io e la mia fmiglia!!!! NON è GIUSTO!

Purtroppo , ha accettato una locazione in nero , e dato che questa è un esecuzione immobiliare , viene tutelato nel ordine l aggiudicatario del immobile il quale ha saldato il tutto ed ha diritto ad entrare in possesso del immobile, il creditore procedente. Qui la colpa è dell esecutata oltre al fatto che avrebbe dovuto onorare i suoi debiti , ma a volte se non spesso in questi tempi capita che qualcuno possa trovarsi in stato di non poter pagare , ma nei suoi confronti sia giuridicamente , visto che non poteva , e soprattutto moralmente, queste cose non si fanno o dovrebbe averla dovuta erudire per giusto tempo e prepararla a tale eventualità. Prioritariamente con l avvocato veda di avere piu tempo , e eventualmente , veda se magari in sede penale ( senza che si costituisca parte civile o quant altro poichè le costerebbe ) puo farla perseguire avendo violato gli ordini di un Giudice ( il quale non l ha certamente autorizzata a sfruttare economicamente l immobile , ma solo autorizzata ad abitarvi). Ed infine a livello fiscale GdF fa il 117 e si fa indicare dove recarsi , o si rechi direttamente al comando piu vicino ed esponga i fatti.
 

sissy70

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Purtroppo , ha accettato una locazione in nero , e dato che questa è un esecuzione immobiliare , viene tutelato nel ordine l aggiudicatario del immobile il quale ha saldato il tutto ed ha diritto ad entrare in possesso del immobile, il creditore procedente. Qui la colpa è dell esecutata oltre al fatto che avrebbe dovuto onorare i suoi debiti , ma a volte se non spesso in questi tempi capita che qualcuno possa trovarsi in stato di non poter pagare , ma nei suoi confronti sia giuridicamente , visto che non poteva , e soprattutto moralmente, queste cose non si fanno o dovrebbe averla dovuta erudire per giusto tempo e prepararla a tale eventualità. Prioritariamente con l avvocato veda di avere piu tempo , e eventualmente , veda se magari in sede penale ( senza che si costituisca parte civile o quant altro poichè le costerebbe ) puo farla perseguire avendo violato gli ordini di un Giudice ( il quale non l ha certamente autorizzata a sfruttare economicamente l immobile , ma solo autorizzata ad abitarvi). Ed infine a livello fiscale GdF fa il 117 e si fa indicare dove recarsi , o si rechi direttamente al comando piu vicino ed esponga i fatti.
Grazie
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Salve ringrazio chiunque voglia darmi un parere sulla mia attuale situazione ed anche urgente. Tre anni fa ho affittato io e la mia famiglia 5 persone ( di cui attualmente 2 minori) un'appartamento posto al di sotto di una villa senza contratto perché la padrona di casa non avendo l'abitabilita' dello stesso non poteva fare un regolare contratto, ma fin qui d'accordo in entrambe le parti ci stava bene ugualmente , il problema è sorto circa 4 giorni fa' quando la proprietaria ci avvisa che entro martedì 30 dobbiamo lasciare insieme a lei (lei abita sopra )l'immobile in quanto la casa è stata pignorata e messa all'asta .Ora il mio quesito è il seguente, puo' tutto questo avvenire? posso subire un suo problema ? anche perché oltretutto io ho 2 minori e martedì a quanto pare avverra' una rimozione forzata ringrazio anticipatamente chiunque mi delucidi


Quindi fino ad adesso hai pagato al nero senza una ricevuta?

Cercati un’altra casa, inutile voler insistere a rimanere!
Ti conviene togliere le tende prima di dover affrontare situazione spiacevoli, probabilmente la casa è già stata venduta, altra cosa....
Puoi smettere di pagare all’ex proprietario l’affitto
 
Ultima modifica:

giuseppe59

Membro Attivo
Professionista
Dopo aver letto l'articolo sotto riportato, mi sono fatto una convinzione:
il conduttore dovrebbe adire l'autorità giudiziaria e far accertare la validità del contratto "ab origine" con tutte le conseguenze relative 4+ 4 ecc. ecc.
Fatto questo il locatario rientrerebbe nella tipologia dei contratti "regolari" per cui, per buttarlo fuori, chiunque ne abbia interesse, deve prima intimargli lo sfratto entro precisi termini ecc. ecc..
Vorrei capire una cosa: se il locatore, a fronte dell'esecuzione della sua proprietà, avesse eccepito o fatto presente che sul bene da mettere all'incanto, insisteva una regolare locazione, cosa avrebbe sarebbe successo?
Io dico nulla, se non dirottare i canoni di locazione percepiti verso chi ne avrebbe avuto diritto e non ci sarebbe stato niente da fare (per l'esecutore) se non aspettare la fine naturale della locazione per entrare nella piena disponibilità del bene. Come argomentato da qualcuno bel forum, si rivolga con fiducia al sindacato degli inquilini..

Affitto non registrato, scatta la nullità


a cura di: Studio Legale Magri
Se l'affitto non viene registrato entro il termine (perentorio) di 30 giorni dalla sua stipulazione scatta la nullità del contratto.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Milano, n. 6782 del 15 giugno 2016, in applicazione delle nuove disposizioni sugli affitti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Tali novità sono state introdotte al fine di contrastare l'evasione fiscale e le locazioni "in nero" imponendo una serie di obblighi a carico delle parti. Infatti, oltre alla registrazione nei termini, di tale registrazione il locatore deve dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all'amministratore del condominio (ai fini dell'ottemperanza, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di tenuta della c.d. "anagrafe condominiale" - articolo 1130, numero 6), cod. civ.)

Inoltre, per i contratti stipulati a partire dall'1 gennaio 2016, il nuovo articolo 13, VI co., l. 431/1998 concede al conduttore la facoltà, nel caso di omessa registrazione del contratto nei termini di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di fare accertare l'esistenza del contratto e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito nell'art. 2 della stessa legge.

Da tenere presente che la nullità del contratto di affitto non registrato nei 30 giorni deriva da un vizio coevo alla formazione del contratto stesso e non è sanabile neppure dalla registrazione tardiva.

Come ha stabilito una recente sentenza di merito (Tribunale Livorno, 21/04/2016, n. 525), ai sensi degli art. 2 e 3, d.P.R. n. 131/1986 i contratti di locazione e di affitto relativi a beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, anche se conclusi in forma verbale, sono comunque soggetti all'obbligo di registrazione.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Dopo aver letto l'articolo sotto riportato, mi sono fatto una convinzione:
il conduttore dovrebbe adire l'autorità giudiziaria e far accertare la validità del contratto "ab origine" con tutte le conseguenze relative 4+ 4 ecc. ecc.
Fatto questo il locatario rientrerebbe nella tipologia dei contratti "regolari" per cui, per buttarlo fuori, chiunque ne abbia interesse, deve prima intimargli lo sfratto entro precisi termini ecc. ecc..
Vorrei capire una cosa: se il locatore, a fronte dell'esecuzione della sua proprietà, avesse eccepito o fatto presente che sul bene da mettere all'incanto, insisteva una regolare locazione, cosa avrebbe sarebbe successo?
Io dico nulla, se non dirottare i canoni di locazione percepiti verso chi ne avrebbe avuto diritto e non ci sarebbe stato niente da fare (per l'esecutore) se non aspettare la fine naturale della locazione per entrare nella piena disponibilità del bene. Come argomentato da qualcuno bel forum, si rivolga con fiducia al sindacato degli inquilini..

Affitto non registrato, scatta la nullità


a cura di: Studio Legale Magri
Se l'affitto non viene registrato entro il termine (perentorio) di 30 giorni dalla sua stipulazione scatta la nullità del contratto.
Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Milano, n. 6782 del 15 giugno 2016, in applicazione delle nuove disposizioni sugli affitti introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Tali novità sono state introdotte al fine di contrastare l'evasione fiscale e le locazioni "in nero" imponendo una serie di obblighi a carico delle parti. Infatti, oltre alla registrazione nei termini, di tale registrazione il locatore deve dare "documentata comunicazione", nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all'amministratore del condominio (ai fini dell'ottemperanza, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di tenuta della c.d. "anagrafe condominiale" - articolo 1130, numero 6), cod. civ.)

Inoltre, per i contratti stipulati a partire dall'1 gennaio 2016, il nuovo articolo 13, VI co., l. 431/1998 concede al conduttore la facoltà, nel caso di omessa registrazione del contratto nei termini di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di fare accertare l'esistenza del contratto e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito nell'art. 2 della stessa legge.

Da tenere presente che la nullità del contratto di affitto non registrato nei 30 giorni deriva da un vizio coevo alla formazione del contratto stesso e non è sanabile neppure dalla registrazione tardiva.

Come ha stabilito una recente sentenza di merito (Tribunale Livorno, 21/04/2016, n. 525), ai sensi degli art. 2 e 3, d.P.R. n. 131/1986 i contratti di locazione e di affitto relativi a beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, anche se conclusi in forma verbale, sono comunque soggetti all'obbligo di registrazione.

Il contratto stipulato dopo il pignoramento non è opponibile alla procedura e, per questo motivo, anche se fosse stato sottoscritto avrebbe valore solo per le parti del medesimo ma non potrebbe essere fatto rivalere sull'acquirente dell'asta.

Le due sentenze di primo grado mostrano solo la grande confusione che leggi spesso poco chiare hanno determinato nel panorama della locazione.

Se per la legge il contratto risulterebbe nullo dal trentunesimo giorno di stipula perchè lo stato accetterebbe la tardiva registrazione di un atto nullo?

Si parla di nullità ai fini fiscali o di nullità ai fini civilistici? Ho sempre saputo che la mancata registrazione, anche trascorso un periodo maggiore dei 30 giorni, al limite darebbe luogo ad un nullità sotto il profilo fiscale e non certo di tipo civilistico. Nullità che, per assurdo, lederebbe più il conduttore che non il locatore....
 
Ultima modifica:

angy2015

Membro Assiduo
quello che non torna in tutta la lunga discussione è come fà la sfortunata famiglia a sostenere di non aver avuto notizie se non recentemente. Una perizia sarà stata fatta da tempo e il perito visita i locali e trae fotografie oltre ad informarsi se ci sono occupanti, forse l'inquilina ha iniziato l'occupazione dopo che era stata fatta la perizia?
Un pò di ragione penso che ce l'abbiano anche i vigili/ carabinieri dicendo che la liberazione potrebbe essere ostacolata con l'occupazione.
Non ho un caso identico da portare ad esempio ma qualora si configurasse un'occupazione abusiva consolidata nel tempo, come è in questo caso, potrebbe essere necessaria una azione ulteriore da parte del custode per chiedere al giudice la liberazione dell'immobile da occupanti che sono estranei alla proprietà.
Non vedo perchè un'occupante abusivo dovrebbe avere maggiori tutele rispetto a uno che è entrato senza forzare la porta di ingresso, ma siete in Italia e posso intuire male.
 

marco tartari

Membro Attivo
Professionista
Quando è andato il perito, la proprietaria ha detto che erano ospiti (5 persone !) e l'occupante non ha detto nulla.


ma infatti....

non esiste un contratto, sano a conoscenza del
pignoramento, hanno dichiarato di essere ospiti,
non mi sembra una famiglia sfortunata!
Mi sembra una famiglia che non segua le normali regole e che sfrutti la situazione il più possibile.
 

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