777veronica

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Privato Cittadino
ritorno a farvi un'ulteriore domanda. Sto cercando di reperire più materiale possibile per avere più prove. Se introducessi con l'approvazione di tutti i condomini, una telecamera nel portone all'ingresso, devo necessariamente avere il consenso anche dell signora che è in affitto?

Altra domanda: se la fittuaria si è fatta la residenza in cui abita in affitto(che è il caso mio) e quindi ha l'obbligo di pagare le spese condominiali, nel caso in cui non dovesse pagarle, ne dobbiamo rispondere noi proprietari o c'è una legge che lo vieta?
 
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Zagonara Emanuele

Membro Senior
Agente Immobiliare
ritorno a farvi un'ulteriore domanda. Sto cercando di reperire più materiale possibile per avere più prove. Se introducessi con l'approvazione di tutti i condomini, una telecamera nel portone all'ingresso, devo necessariamente avere il consenso anche dell signora che è in affitto?

Mi sembra che non hai capito la situazione in cui ti trovi.
Non hai tempo da perdere in chiacchiere ed espedienti vari e col posizionamento delle telecamere potresti incorrere anche nella "violazione della privacy".

Corri da un bravo avvocato, fai una regolare denuncia in caserma dei carabinieri o in Questura e lascia che le prove se le procurino loro.
Non vedo perchè dovresti fare l'investigatrice con tutti i rischi del caso, senza contare la perdita di tempo ....... che non hai.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Mi sembra che non hai capito la situazione in cui ti trovi.
Non hai tempo da perdere in chiacchiere ed espedienti vari e col posizionamento delle telecamere potresti incorrere anche nella "violazione della privacy".

Corri da un bravo avvocato, fai una regolare denuncia in caserma dei carabinieri o in Questura e lascia che le prove se le procurino loro.
Non vedo perchè dovresti fare l'investigatrice con tutti i rischi del caso, senza contare la perdita di tempo ....... che non hai.

Zagor, sta' questione delle telecamere e della privacy ti perseguita... hi hi..
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Nel caso di telecamere di videosorveglianza si incorre nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Allo stato attuale i principi base sulla videosorveglianza sono contenuti nel provv. gen. del Garante dell’8 aprile 2010, dal quale emerge, innanzitutto, che l’installazione di un sistema di videosorveglianza privata in aree condominiali è consentita nel rispetto dei fondamentali principi di liceità, necessità e proporzionalità.

In sostanza, il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente (principio di liceità); inoltre è escluso ogni uso superfluo dei sistemi di videosorveglianza e devono essere evitati eccessi e ridondanze (principio di necessità); infine l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza deve essere commisurato alle effettive esigenze da tutelare evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza (principio di proporzionalità).

Una volta osservati questi principi generali che regolano la materia, sotto un profilo pratico i parametri che devono essere adottati sono diversi a seconda che il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio o da un singolo condomino.

Nel primo caso, la videosorveglianza è pienamente soggetta alle norme del Codice della privacy, ivi compresi gli obblighi di informativa e consenso e le sanzioni previste.

Nel secondo caso, pur non essendo applicabili le norme stabilite dal Codice quando i dati non sono comunicati sistematicamente o diffusi, è comunquenecessaria l’adozione di opportune cautele a tutela dei terzi al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). In particolare,l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio quelli antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione, di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Tuttavia, va precisato che l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del Codice della privacy in questa seconda ipotesi ha luogo solo ove la videosorveglianza sia effettuata tramitesistemi che non consentano la videoregistrazione delle immagini riprese.Infatti, in tale ipotesi l’archiviazione e utilizzazione delle immagini costituirebbe, comunque, “trattamento di dati personali” e quindi sarebbe applicabile il Codice.

Il Garante ha, inoltre, precisato chel’installazione di questi impianti è ammissibile esclusivamente in relazione all’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, di regola costituite da illeciti già verificatisi. E la valutazione di “proporzionalità” va effettuata anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, in rapporto ad altre misure già adottate o da adottare (ad es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici, abilitazione degli accessi, ecc.).

Detto ciò, si può dire che rientra nella disciplina penalistica di cui all’art. 615-bis c.p. il comportamento del soggetto privato che, per proprio interesse, sottoponga a videosorveglianza aree comuni dell’edificio condominiale.
 
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U

Utente Cancellato 65257

Ospite
L’ipotesi delittuosa rubricata come interferenze illecite nella vita privata, punisce chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolgono nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p., dunque, la norma dell’art. 615-bis c.p. sanziona le riprese e le registrazioni di immagini o notizie afferenti la vita privata svolte nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi. Al riguardo va precisato che il concetto di “privata dimora” è stato interpretato dalla Cassazione in senso estensivo, ricomprendendo tutti quegli ambiti in cui si svolge, anche, occasionalmente, la vita privata degli individui e su cui gli stessi abbiano tendenzialmente lo jus escludendi di terzi.Claudia@
 

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