“Dichiarazione di Successione”: si tratta di un adempimento di natura esclusivamente fiscale, che non determina accettazione tacita dell’eredità; l’Ufficio del Registro competente, quando riceve la Dichiarazione di Successione, ne inoltra una copia alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione, ma ciò da solo la conferma dell’avvenuto pagamento delle imposte sugli immobili caduti in successione.
La trascrizione operata in tal modo da parte dell’Ufficio del Registro non potrà mai ritenersi sostitutiva della trascrizione di accettazione tacita che il notaio deve eseguire in presenza di una provenienza successoria non pubblicizzata nei Registri Immobiliari.
PUNTO - chiusura della successione = il fisco è contento.
VENDITA (’articolo 2650, il principio della c.d. “continuità delle trascrizioni”)
Il notaio che riceve l’atto di vendita che determina accettazione tacita dovrà procedere a due trascrizioni del medesimo atto:
1) eseguita a favore del venditore e contro il soggetto precedentemente defunto dal quale il venditore ha ricevuto il diritto in questione;
2) eseguita contro il venditore e a favore dell’acquirente.
Quindi non posso costringere le persone ad andare dal Notaio, quando il notaio in fase di vendita fa le verifiche, poi procede con le trascrizioni necessarie. Soprattutto se la persona non ha un notaio di fiducia ed è abituato ad un servizio diverso.