ludovica83

Membro Vintage
Privato Cittadino
il comune su questa costruzione ha intimato il "ripristino stato dei luoghi" previa demolizione..... piu abusivo di cosi!!!!![DOUBLEPOST=1392764205,1392763918][/DOUBLEPOST]ma quello che conta..... (che non ho ben capito) c'è una legge che impedisca all AI di percepire la provvigione????? (chiaramente in questo caso specifico)
Se leggi quell'articolo (purtroppo non trovo la sentenza) sussiste il vincolo giuridico = va pagata la provvigione.
Bisognerebbe leggere il tuo preliminare... e probabilmente quello che potevi fare era chiedere il doppio della caparra... Cioè avere 30.000€ con questi pagavi 2.500€ di provvigione a questo...
Come hai sciolto il contratto?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
il comune su questa costruzione ha intimato il "ripristino stato dei luoghi" previa demolizione..... piu abusivo di cosi!!!!![DOUBLEPOST=1392764205,1392763918][/DOUBLEPOST]ma quello che conta..... (che non ho ben capito) c'è una legge che impedisca all AI di percepire la provvigione????? (chiaramente in questo caso specifico)
Se e solo se il contratto preliminare verrà dichiarato nullo.
Il problema e' che l'orientamento della nullità del preliminare e' stato fatto con estensione perche' la nullità si applica agli atti di trasferimento (cosa che il preliminare non e') letteralmente parlando ed e' un'inversione di marcia molto recente in parte criticata proprio per questa estensione logica che e' stata fatta alla legge 47/85.Quindi bisognerà vedere se questa interpretazione sara' solo una meteora oppure continuerà nel tempo.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
la causa in realta la sta facendo l'agente immobiliare, lui mi ha ciytato in giudizio, io in qualche modo sto cercando di difendermi. Nei post precedenti i suoi colleghi la pensavano in modo completamente diverso dal suo..... a lei personalmente è mai capitata una situazione del genere???

la sentenza parla chiaro, ma è una sentenza che potrebbe essere contraddetta anche domani da un altra sentenza...
Non credo sia mai capitato a nessuno perchè la serntenza, che credo sia l'unico appiglio nel caso specifico, è troppo recente

il comune su questa costruzione ha intimato il "ripristino stato dei luoghi" previa demolizione..... piu abusivo di cosi!!!!![DOUBLEPOST=1392764205,1392763918][/DOUBLEPOST]ma quello che conta..... (che non ho ben capito) c'è una legge che impedisca all AI di percepire la provvigione????? (chiaramente in questo caso specifico)

non c'è una legge, l ho scritto sopra, anzi solitamente l'AI ha diritto alla mediazione in quanto la responsabilità cade sul venditore al quale puoi chiedere caparra doppia e danni dimostrabili quali ad esempio il pagamento della provvigione
Bisognerebbe comunque sempre vedere cosa avete scritto nel preliminare
 

silvio8

Membro Ordinario
Privato Cittadino
ma se il preliminare è nullo, (se lo è per me, lo è anche per il venditore) quindi niente doppia caparra, sono stato fortunato a riavere il mio denaro......
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
il comune su questa costruzione ha intimato il "ripristino stato dei luoghi" previa demolizione..... piu abusivo di cosi!!!!!
In altri casi il Comune in caso di mancato ripristino procede all'acquisizione del bene in favore del patrimonio dello stato.
Diciamo che ti hanno (da quel che scrivi) messo in un bel pasticcio a mio avviso premeditato

Il primo errore a mio avviso è stato quello di accontentarti di rientrare in possesso solo di quanto versato quindi rinunciando ad un eventuale rivalza di richiesta di maggiori danni subiti (ma forse è stata una scelta saggia almeno quelli li hai recuperati)

Su una legge specifica al momento non saprei risponderti , ma parto dal presupposto che un immobile abusivo ed insanabile non può essere alienato, secondo questo principio un AI che propone la vendita di un immobile inalienabile una certa responsabilità dovrebbe averla ( soprattutto se trattasi di abuso totale facilmente individuabile con la minima diligenza e competenza che si addice ad un operatore immobiliare)

a mio avviso tu sei parte lesa e se io fossi L'AI in questione mi vergognerei e ti chiederei scusa.
 

silvio8

Membro Ordinario
Privato Cittadino
sul preliminare c'era scritto che l'immobile sarebbe stato regolarizzato nel giro di pochi mesi........ in realta nemmeno fra un secolo potra essere regolarizzato!!!
 

silvio8

Membro Ordinario
Privato Cittadino
per ludovica83, il contratto si è sciolto dopo che un amico geometra mi ha fatto notare che l'immobile non sarebbe mai potuto essere regolarizzato, da quel momento ho cercato di recuperare i miei soldi con il venditore...
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Vi posto un articolo che può togliere qualche dubbio

Preliminare di immobile abusivo e inidoneità al conseguimento della provvigione da parte dell’agente

Scritto da Avv. Giorgio Bertolini il marzo - 14 - 2013

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 9 novembre 2012, afferma un principio importante per un corretto svolgimento dell’attività di intermediazione immobiliare, stabilendo che in caso di stipulazione di un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile non conforme alla normativa edilizio – urbanistica (L. 28 febbraio 1985 n. 47 e succ. mod. ed integrazioni, oggi confluite nel DPR 6 giugno 2001 n. 380) non è dovuto alcun compenso al mediatore grazie al quale l’affare si è concluso.

Secondo il giudice del merito, infatti, il promissario acquirente di un appartamento oggetto di un’abuso edilizio primario non può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del contratto preliminare, giacché la L. n. 47/85 non si applica ai contratti aventi esclusivamente effetti obbligatori come quest’ultimo; può invece agire per ottenere la risoluzione, applicandosi nel caso di specie ed in via analogica l’art. 1489 c.c. dettato in tema di oneri non apparenti che diminuiscono il libero godimento dell’immobile e non sono stati dichiarati nel contratto.

A differenza del contratto nullo, quello risolubile mantiene la sua efficacia fino a quando il vizio da cui è affetto non viene sollevato in giudizio da uno dei contraenti. Tuttavia, in applicazione del principio secondo cui il diritto alla provvigione è insensibile alle sole vicende successive inerenti il contratto intermediato, si deve distinguere tra le ipotesi in cui quest’ultimo è risolubile per cause sopravvenute al perfezionarsi dello stesso e le ipotesi invece di originaria inefficacia, invalidità o inesistenza.

Nel caso concreto, tuttavia, a prescindere dalla domanda di risoluzione del contratto preliminare, il contratto definitivo sarà radicalmente nullo ex art. 40 L. n. 47/85; conseguentemente l’affare non potrà dirsi perfezionato ai sensi degli articoli 1754 e ss. c.c. e quindi il mediatore non avrà diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c..

A nulla varrebbe invocare il principio di cui all’art. 1757 c.c. che fa salvo il diritto alla provvigione una volta avveratasi una condizione risolutiva o quando il contratto è annullabile o rescindibile se il mediatore non conosceva la causa di invalidità. In questi ultimi casi infatti gli effetti del contratto si producono ugualmente benché siano precari, mentre nel caso di immobile abusivo il contratto preliminare darà luogo sicuramente a un definitivo radicalmente nullo.
 

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