il_dalfo

Membro Senior
Professionista
Il nuovo comproprietario chiede una indennità (pari a circa il 50% di un canone di locazione di immobile simile) per tutto il tempo trascorso in cui gli è stato impedito di usufruire del suo 50% di immobile.
L'idea è interessante ma la vedo un po' stiracchiata:
Il comproprietario può chiedere una locazione/indennità dal presente al futuro. Non può chiedere alcunché dal presente al passato.
(per passato intendiamo dal momento in cui è diventato comproprietario sino al presente).
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
Non può chiedere alcunché dal presente al passato.
(per passato intendiamo dal momento in cui è diventato comproprietario sino al presente).
Se riesce a dimostrare che, pur essendo comproprietario, gli è stato impedito di usufruire dell'immobile per la sua quota, nel periodo da ... a ... perchè no?
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
all’inquilino spetta il diritto di prelazione sull’appartamento quando il proprietario intende venderlo alla prima scadenza del contratto.

Precisiamo.
Il diritto di prelazione spetta nel caso in cui l'inquilino riceva disdetta alla prima scadenza perché il proprietario ha intenzione di vendere l'appartamento.
Se non viene inviata disdetta e l'immobile viene venduto locato non c'è alcun diritto di prelazione legale.
 

il_dalfo

Membro Senior
Professionista
e riesce a dimostrare che, pur essendo comproprietario, gli è stato impedito di usufruire dell'immobile per la sua quota, nel periodo da ... a ... perchè no?

Se ho scritto "dimostrare" evidentemente intendevo produrre evidenza, documentazione incontestabile, non opinioni o chiacchiere. Se uno sa come muoversi sa come fare.

Nel caso in questione l'eventuale acquirente terzo del 50% dell'immobile sa che acquista un bene occupato da qualcuno con un titolo.

L'acquirente potrà chiedere l'uso a turni od il pagamento di un canone/ristoro/indennizzo ma è una possibilità, non un obbligo!!
Sicché solo dal momento della richiesta in poi si potrà far valere quel diritto e nulla sarà imputabile retroattivamente (la retroattività nella richiesta d'indennizzo è possibile solo nel caso di occupazione di immobile proveniente da eredità).

In pratica:
Acquisto il 50% dell'immobile, per 6 mesi non chiedo niente a nessuno, dal settimo mese posso chiedere il canone di locazione/indennizzo per l'uso dell'immobile da parte di altri.

E questo fintanto che non parliamo di casa familiare/coniugale assegnata: se il proprietario vende dopo la separazione (magari proprio con l’intento di “sfrattare” dal proprio appartamento l’ex coniuge ormai assegnatario) l’acquirente è tenuto a rispettare il diritto dell'occupante a vivere nell’immobile:
a) solo per 9 anni se questo non ha trascritto nei pubblici registri immobiliari il provvedimento di assegnazione della casa;
b) anche oltre 9 anni e fino a quando non ne cessano i presupposti, se c’è stata la trascrizione della sentenza di assegnazione della casa nei pubblici registri immobiliari.

In generale mi sa che non è un buon affare....
 
Ultima modifica:

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
In linea generale tutto corretto, sono d'accordo

Ricordo però che nel caso in questione la moglie comproprietaria non abita nell'immobile, il marito sì. Non sappiamo se con i figli o da solo.
E' vero che l'assegnazione potrebbe, teoricamente, esistere in suo favore ma praticamente credo sia quasi impossibile nella realtà.

In generale mi sa che non è un buon affare....

Questo non è detto, dipende anche dall'orizzonte temporale dell'amico della signora e dalla possibile svalutazione in asta, assai probabile per una quota di proprietà.

Senza tralasciare il fatto che, magari, il vero affare per la signora è rovinare il marito.
 

Slartibartfast

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Attenzione, l'escamotage da me suggerito funziona SOLO SE L'INQUILINO NON E' PROPRIETARIO DI ALTRI IMMOBILI AD USO ABITATIVO. Insomma, dev'essere uno che sta lì in affitto, e senza case intestate!!!!!
Non dare consigli a ****o se non sei sicuro!
L'inquilino ha SEMPRE diritto di prelazione solo se neghi il rinnovo contrattuale a causa della vendita, altrimenti NON HA nessun diritto a meno che sia specificatamente scritto nel contratto. Che l'inquilino sia proprietario del grattacielo Pirelli o di niente non fa differenza.
Nel caso di cui parliamo, poi, l'inquilino dovrebbe avere un contratto firmato dalla moglie perché questa debba dargli prelazione. Dovrebbe comunque dargliela, ripeto, solo se nega il rinnovo del contratto con motivazione "vendita dell'immobile".
Riassumendo: l'ex moglie fa quello che vuole della sua metà. Non c'è nessuna prelazione e non ci sono escamotage che tengano.
L'unica chance è comprare la metà della casa o farla comprare da qualcuno che poi sia disposto a rivenderla a chi ci abita.
 

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