Fabius973

Membro Junior
Sul discorso se rifiutando una controproposta decade la proposta iniziale:

"Poiché la proposta dà luogo alla formazione del contratto solo se è seguito da una conforme ed integrale accettazione da parte del suo destinatario, il rifiuto dell'accettazione da parte di questo ultimo, pure attraverso la formulazione di una controproposta, libera il proponente dal vincolo costituito dalla sua originaria proposta anche in difetto di una sua formale revoca, salvo che non si dimostri la perdurante volontà di tenere ferma tale proposta, anche dopo il rifiuto dell'accettazione."

Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1983, n. 6891
Russo c. Grasso

Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10
 

studiopci

Membro Storico
Scusa ma ora ho letto il tuo messaggio, chiarisco che non sono un avvocato praticante , posso dire però di avere una discreta dimestichezza nella materia dovuta allo studio ed all'esperienza lavorativa, sempre tenendo conto che le risposte che vengono date in questo forum come altri , poichè basate su indicazioni rese e non da lettura degli atti o degli incartamenti devono essere sempre soggette al vaglio di professionisti abilitati, avvocati, notai, ingegneri, ecc. i quali avendo la possibilità di leggere la documentazione sapranno e potranno dare una risposta certamente più esatta e questo viene sempre chiaramente indicato e consigliato. Premesso questo, vengo a rispondere alle tue domande:
Tu sei proprio sicuro che un giudice vedendo come documento una e-mail inviata dall'agenzia a me, ed avente come oggetto "controproposta immobiliare" e come corpo la spiegazione che il proprietario ha chiesto di posticipare la data del rogito, e che l'agenzia mi chiede di firmare per accettazione, non la consideri una controproposta a tutti gli effetti (anche se avente la forma di una proposta al contrario)?
Io non sono sicuro, perchè di sicuro nella vita c'è solo la morte , diceva mia nonna... ma confido nel fatto che un giudice debba attenersi, nell'esprimere una sentenza, a quelli che sono i dettami della legge, pertanto partendo dal principio fondamentale che l'art. 1351 del codice civile recita “il preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”. Conseguentemente, il preliminare di un contratto di compravendita dovrà essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, poiché, come previsto, ai sensi dell'art. 1350 n. 1 “devono farsi per atto pubblico o scrittura privata i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili” abbiamo una prima certezza, il preliminare deve avere forma scritta ora dobbiamo cercare altri elementi che ci consentano di sciogliere il dubbio in merito alla proposta ed allora abbiamo :
La proposta è un atto unilaterale che non produce effetti se non quando si formalizza in contratto di acquisto nel momento in cui viene accettata e portata a conoscenza del proponente ( art. 1326, comma 1 C.C. )

Adesso abbiamo una seconda certezza, la proposta è un atto unilaterale ( può essere espressa solo da una parte , la proponente ) che non produce effetti ( quindi non ha valore giuridico) se non nel momento in cui viene accetta e portata a conoscenza del proponente, solo a questo punto se ne ha la forma ( scritta ) e contenuto ( dati degli attori, dati immobile, prezzo e modalità, clausole ed altro che forma no il contratto ) diventa contratto preliminare a tutti gli effetti di legge, a riprova di questo abbiamo , oltre la dottrinai n merito la circolare Ministero delle Finanze n. 63/E del 25/02/2008,che obbliga alla registrazione della proposta in quanto contratto esecutivo tra le parti.

A questo punto per ragionamento logico possiamo dire:
la proposta è un atto unilaterale , che deve essere redatta solo dal proponente, tale proposta deve essere per definizione redatta obbligatoriamente in forma scritta, pena successiva nullità, perchè se accettata diventa contratto esecutivo tra le parti, tutto ciò che non rientra in questo iter non ha valore, ergo quella che noi chiamiamo impropriamente controproposta non è niente altro che trattativa che precede la formazione di una proposta valida, trattativa che può avvenire , verbalmente, per via informatica e/ o elettronica ( mail, fax, telefono, ecc.ecc. ) ma che è sempre propedeutica e che una volta conclusa si realizza nella stesura di una proposta unico atto legalmente valido.

Nel caso specifico da te riportato quindi , tu hai scritto una proposta ufficiale ... questa proposta ufficiale non ha avuto una risposta che abbia annulato gli effetti e la validità della proposta , bensì una comunicazione ( via mail ) di una volontà del venditore a cambiare la sola data del rogito, però la cosa fondamentale ed importantissima che mi fa sostenere quello che dico , tale comunicazione è stata redatta in modo improprio... cioè con la compilazione di una nuova proposta già firmata per accettazione dal venditore , proposta che non ha nessun valore legale in quanto non è stato redatta da te, quindi non ha valore e ufficialmente non esiste ... è una questione di forma giuridica e non di sostanza. La procedura corretta e legale deve essere:

1) trattativa
2) proposta
3) ulteriore trattativa/e
4) redazione di nuova proposta che annulla la precedente
5 ) accettazione e conseguente comunicazione.
6) registrazione della proposta divenuta contratto
6) rogito notarile

Questo a mio parere è l'iter legale, confutato dalla legislazione e dottrina in merito, ed è il motivo per cui penso che purtroppo tu debba aspettare la scadenza della proposta come unico escamotage per la rinuncia all'acquisto, che spero di essere stato chiaro nell'esposizione e sinceri auguri. Fabrizio
 

gcaval

Membro Attivo
Professionista
Caro Fabius973, credo tu la stia facendo troppo lunga: vuoi vedere che le persone che qui offrono il proprio tempo e le proprie conoscenze alla fine devono darti giustificazioni o chiederti anche scusa se non la pensano come te?!
Ognuno di noi ha espresso, a torto o a ragione, delle opinioni e molti hanno anche giustamente riportato proprie esperienze pregresse e/o citato sentenze della Cassazione. Un'idea te la sarai fatta anche tu. Sei libero di procedere come vuoi.
Non vorrai mica che indiciamo una raccolta firme per andare dall'agente immobiliare ed annullare la tua proposta?
Siete tutti in buona fede? Bene, vai a riprenderti il tuo assegno e lieto fine della storia. Qualcuno fa il furbo? E' quello che molti qui sostengono. Scegli la strada che meglio credi, in virtù di quanto in moltissimi ti hanno già risposto.

In bocca al lupo.
 

studiopci

Membro Storico
Sul discorso se rifiutando una controproposta decade la proposta iniziale:

"Poiché la proposta dà luogo alla formazione del contratto solo se è seguito da una conforme ed integrale accettazione da parte del suo destinatario, il rifiuto dell'accettazione da parte di questo ultimo, pure attraverso la formulazione di una controproposta, libera il proponente dal vincolo costituito dalla sua originaria proposta anche in difetto di una sua formale revoca, salvo che non si dimostri la perdurante volontà di tenere ferma tale proposta, anche dopo il rifiuto dell'accettazione."

Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1983, n. 6891
Russo c. Grasso

Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10


Giustissima osservazione ma continuo a ribadire, che la forma nel caso specifico è sbagliata , tu non hai avuto una controproposta , ma un modello di proposta già firmata dal venditore, che non è a parere mio una contropropsta ne nei modi ne tantomeno nella forma.
 

Fabius973

Membro Junior
Giovedì scorso, dopo aver per iscritto rifiutato la controproposta del venditore, sono andato in agenzia per chiedere indietro l'assegno.Come previsto non me l'hanno dato.Non hanno avuto nulla da eccepire circa la validità della controproposta che mi avevano fatto avere (cioè anche loro erano d'accordo che quella era una controproposta a tutti gli effetti!!!).Invece, non so se in malafede o per ignoranza, erano convinti che la mia prima proposta fosse ancora valida fino a scadenza (il titolare si è fato una fotocopia delle varie sentenze di Cassazione Civile che gli avevo portato per fargli capire che avevano torto).
Il giorno dopo ricevo una chiamata dall'agenzia che addirittura mi dice che ho ragione io, cioè che la controproposta fatta dal venditore equivale a nuova proposta (ultimo comma del art. 1326 c.c.) ma che , udite-udite, il suo avvocato gli avrebbe detto che questo non vale se a cambiare è la data del rogito e non il prezzo pattuito....
Oggi chiamo in agenzia e il titolare mi dice che ha fatto firmare comunque al venditore la mia proposta e che mi ha inviato il telegramma , sabato immagino, giorno di scadenza della mia prima proposta.
COme giudicate il comportamento dell'agenzia?
 

Fabius973

Membro Junior
Giustissima osservazione

aveva detto Fabrizio commentando la Cassazione Civile....
E quindi?La controproposta annulla la proposta, anche Fabrizio è d'accordo, ma "la magia si è compiuta" ormai.
No comment...

Aggiunto dopo 1 :

Anzi un commento c'è: ora capisco perchè i tribunali scoppiano di lavoro.
Se anche di fronte all'evidenza uno non vuole vedere e ci prova fino alla fine...oltre che fargli causa che devo fare?
 

studiopci

Membro Storico
Ti riporto il mio commento integralmente altrimenti potrebbe sembrare a chi legge che io abbia sostenuto una tesi e poi il contrario .
Citazione Originariamente Scritto da Fabius973 Visualizza Messaggio
Sul discorso se rifiutando una controproposta decade la proposta iniziale:

"Poiché la proposta dà luogo alla formazione del contratto solo se è seguito da una conforme ed integrale accettazione da parte del suo destinatario, il rifiuto dell'accettazione da parte di questo ultimo, pure attraverso la formulazione di una controproposta, libera il proponente dal vincolo costituito dalla sua originaria proposta anche in difetto di una sua formale revoca, salvo che non si dimostri la perdurante volontà di tenere ferma tale proposta, anche dopo il rifiuto dell'accettazione."

Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 1983, n. 6891
Russo c. Grasso

Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 10

Giustissima osservazione ma continuo a ribadire, che la forma nel caso specifico è sbagliata , tu non hai avuto una controproposta , ma un modello di proposta già firmata dal venditore, che non è a parere mio una contropropsta ne nei modi ne tantomeno nella forma.

Purtroppo secondo me non puoi fare altro che prendere atto che hai acquistato l' immobile, personalmente non vedo estremi per fare causa, che penso sia un inutile donazione al " fondo pro vacanze " dell'avvocato che ti assisterà.
Potresti semplicemente, laddove ci fossero, trovare all'interno della proposta da voi firmata motivi di nullità o annullabiltà ;)
 

Fabius973

Membro Junior
Appunto...rileggere la sentenza conferma assolutamente quello che dico io, scusa mi puoi riscrivere come la interpreteresti tu?Sono veramente curioso...
Per la cronaca, l'avvocato è mio fratello.
 

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