dalla descrizione di cui al post n. 1, si ricava che i due beni sono autonomi e distinti e, quindi, NON sussiste condominio
Rossi è proprietario - unico ed esclusivo - di una villetta ed è proprietario IN COMUNE - assieme agli altri Bianchi e Verdi - dell'altra villetta.
secondo me, valgono le considerazioni che ho svolto sopra
in mancanza di accordo amichevole- transattivo, Bianchi e Verdi potranno chiedere giudizialmente di condividere la proprietà del bene costruito da ultimo e, in difetto di accordo, potranno chiederne lo smantellamento e la riduzione in pristino dello stato originario a spese di Rossi
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però....se di interesse, possiamo andare anche OLTRE il caso specifico e, come si fa a scuola, ipotizzare un'altra situazione (DIVERSA da quella sopra descritta)
in quest'altra situazione, punti da vaghezza accademica, ipotizziamo che - invece - il condominio sussista: sarà un condominio, per così dire, orizzontale
bene, anche così, la situazione e la conclusione da me proposta, NON CAMBIA e Rossi - in difetto di accordo - potrebbe essere ugualmente costretto a condividere il ben o ,in alternativa, esser costretto a buttar giù quanto edificato sopra la villetta di Bianchi e Verdi
ciò per il semplice motivo che con l'estensione della costruzione anche sopra la villetta di Bianchi-Verdi e Rossi, quest'ultimo avrebbe costruito sopra un bene ALTRUI (di Bianchi- Verdi e Rossi) senza previo ottenimento di un' AUTORIZZAZIONE SCRITTA in assemblea, previa convocazione, ordine del giorno e ammennicoli vari, anzi in presenza di un espresso dissenso da parte di due quotisti della cosa comune, che han detto a Rossi di costruire solo sul suo , oppure senza comunque un separato e congiunto ATTO SCRITTO AUTORIZZATORIO di Bianchi e Verdi
inoltre, ai sensi dell'art. 1127 cod. civ., Rossi non è unico ed esclusivo proprietario della villetta (perchè è in comune con gli altri due), e non è nemmeno proprietario unico ed esclusivo dell'eventuale lastrico solare (perchè in comune) della villetta di Bianchi,Rossi e Verdi
quindi, Rossi NON può nemmeno sostenere di aver sopraelevato e, quindi, tacitare i due comunisti con un indennizzo ex art. 1127 cod. civ. (salvo transazione)
sempre secondo me, detta costruzione sarebbe ,poi, illegittima anche sotto il profilo che ROSSI avrebbe costituito una SERVITU' a carico del bene comune (divenuto fondo servente) ed a favore della sua villetta (fondo dominante)
e le servitù - pure nel condominio - necessitano (oltre che dell'ATTO SCRITTO) anche dell'unanimità dei consensi dei condomini
altrimenti la servitù è NULLA