Francy,
ecco la mia ipotesi ricostruttiva sulla base di quanto hai postato finora:
1.
l'immobile costruito unilateralmente da Rossi sopra l'immobile della triplice (il bene in comune) è di proprietà ed appartiene a quest'ultima (Bianchi-Rossi- e Verdi, sempre in ragione delle quote uguali a quelle relative all'immobile sottostante),ai sensi dell'art. 934 cod. civ. in virtù di accessione, principio ricavabile dall'antico brocardo latino superficies solo cedit.
Quanto costruito non è ,quindi, di proprietà di Rossi in via esclusiva.
ciò, naturalmente, sempre che non sia intercorso o quantomeno non risulti un accordo diverso
2.
l'acquisto per accessione è applicabile anche nel tuo caso perchè l'accessione opera, anzitutto, sulla prima costruzione sopra il suolo, ma poi anche ,di volta in volta ed in modo autonomo, su tutti gli altri piani a salire;
3.
l'acquisto da parte della triplice avviene/è avvenuto in allora, automaticamente per effetto della costruzione stessa
4.
il disposto della norma dell'art. 934 cod. civ. in tema di accessione si porta dietro - quale conseguenza - anche l'applicazione degli artt. 935-936-937 e 938 cod. civ.
in caso di contestazione da parte di Rossi (come parrebbe),la comunione della triplice potrà, anzitutto, deliberare (in assemblea, previa convocazione, ordine del giorno, e a maggioranza) di accertare l'intervenuto acquisto a suo tempo della proprietà dell'immobile eretto sopra il loro bene comune, nonchè - a seguire - anche quella del sottotetto (se ho capito bene cosa può essere) e di far cessare la servitù costituita dall'apertura della porta sul muro perimetrale
un po' più complicato è rispondere alla domanda se Bianchi e Verdi posson - oggi, a distanza di così tanti anni- chiedere la rimozione del manufatto, stante l'interesse sociale al mantenimento delle costruzioni
la norma dell'art. 936,ultimo comma, cod. civ. lo escluderebbe se son trascorsi 6 (sei) mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione
però tale norma sembrerebbe applicabile solo se la costruzione è stata eseguita da un terzo e, nel tuo caso, potrebbe darsi che Rossi (comunista e, magari, anche parente stretto di Bianchi e Verdi) possa NON rientrare in detta figura
per la giurisprudenza della Cassazione, infatti, NON riveste la qualità di terzo il condomino che abbia costruito sul fondo comune (Corte Cass. 1996/3675 e Corte Cass. 1994/10699)
poi ci sarebbe da far i conti con l'art. 938 cod. civ.: sarà applicabile? non conosco la situazione in fatto e, al momento, ignorando se ne ricorrano gli estremi, non mi sento di rispondere
altro problema:
può Rossi pretendere di ripetere le spese ed i costi sostenuti per la costruzione?
ne dubito un pochino, perchè son trascorsi più di dieci anni: anche qui, salvo che in passato non abbia interrotto i termini di prescrizione
per rispondere qua e là
prescrizione ed usucapione sono istituti diversi che funzionano anche in maniera diversa ed autonoma e su piani sempre separati e diversi: il diritto di proprietà della triplice NON si prescrive, è imprescrittibile, ma Rossi - da solo- potrebbe usucapire contro la triplice
la triplice perde il diritto se non lo usa per un certo periodo, Rossi - od altri - può acquistare col possesso ed il decorso del tempo
ai sensi dell'art. 2941 cod. civ. nn. 1 e 2, il termine di prescrizione (non quello di usucapione) si sospende solo tra coniugi e chi esercita la potestà genitoriale, oltre agli altri casi
per interrompere l'usucapione NON sono sufficienti racc. a.r. ,pec o diffide, occorre procedere giudizialmente, previa instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione
salvo andare tutti assieme dal notaio per la stipula di un atto di accertamento/riconoscimento
ovviamente è sempre auspicabile una composizione amichevole, altrimenti si corre il rischio di arricchire gli avvocati
ecco la mia ipotesi ricostruttiva sulla base di quanto hai postato finora:
1.
l'immobile costruito unilateralmente da Rossi sopra l'immobile della triplice (il bene in comune) è di proprietà ed appartiene a quest'ultima (Bianchi-Rossi- e Verdi, sempre in ragione delle quote uguali a quelle relative all'immobile sottostante),ai sensi dell'art. 934 cod. civ. in virtù di accessione, principio ricavabile dall'antico brocardo latino superficies solo cedit.
Quanto costruito non è ,quindi, di proprietà di Rossi in via esclusiva.
ciò, naturalmente, sempre che non sia intercorso o quantomeno non risulti un accordo diverso
2.
l'acquisto per accessione è applicabile anche nel tuo caso perchè l'accessione opera, anzitutto, sulla prima costruzione sopra il suolo, ma poi anche ,di volta in volta ed in modo autonomo, su tutti gli altri piani a salire;
3.
l'acquisto da parte della triplice avviene/è avvenuto in allora, automaticamente per effetto della costruzione stessa
4.
il disposto della norma dell'art. 934 cod. civ. in tema di accessione si porta dietro - quale conseguenza - anche l'applicazione degli artt. 935-936-937 e 938 cod. civ.
in caso di contestazione da parte di Rossi (come parrebbe),la comunione della triplice potrà, anzitutto, deliberare (in assemblea, previa convocazione, ordine del giorno, e a maggioranza) di accertare l'intervenuto acquisto a suo tempo della proprietà dell'immobile eretto sopra il loro bene comune, nonchè - a seguire - anche quella del sottotetto (se ho capito bene cosa può essere) e di far cessare la servitù costituita dall'apertura della porta sul muro perimetrale
un po' più complicato è rispondere alla domanda se Bianchi e Verdi posson - oggi, a distanza di così tanti anni- chiedere la rimozione del manufatto, stante l'interesse sociale al mantenimento delle costruzioni
la norma dell'art. 936,ultimo comma, cod. civ. lo escluderebbe se son trascorsi 6 (sei) mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione
però tale norma sembrerebbe applicabile solo se la costruzione è stata eseguita da un terzo e, nel tuo caso, potrebbe darsi che Rossi (comunista e, magari, anche parente stretto di Bianchi e Verdi) possa NON rientrare in detta figura
per la giurisprudenza della Cassazione, infatti, NON riveste la qualità di terzo il condomino che abbia costruito sul fondo comune (Corte Cass. 1996/3675 e Corte Cass. 1994/10699)
poi ci sarebbe da far i conti con l'art. 938 cod. civ.: sarà applicabile? non conosco la situazione in fatto e, al momento, ignorando se ne ricorrano gli estremi, non mi sento di rispondere
altro problema:
può Rossi pretendere di ripetere le spese ed i costi sostenuti per la costruzione?
ne dubito un pochino, perchè son trascorsi più di dieci anni: anche qui, salvo che in passato non abbia interrotto i termini di prescrizione
per rispondere qua e là
prescrizione ed usucapione sono istituti diversi che funzionano anche in maniera diversa ed autonoma e su piani sempre separati e diversi: il diritto di proprietà della triplice NON si prescrive, è imprescrittibile, ma Rossi - da solo- potrebbe usucapire contro la triplice
la triplice perde il diritto se non lo usa per un certo periodo, Rossi - od altri - può acquistare col possesso ed il decorso del tempo
ai sensi dell'art. 2941 cod. civ. nn. 1 e 2, il termine di prescrizione (non quello di usucapione) si sospende solo tra coniugi e chi esercita la potestà genitoriale, oltre agli altri casi
per interrompere l'usucapione NON sono sufficienti racc. a.r. ,pec o diffide, occorre procedere giudizialmente, previa instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione
salvo andare tutti assieme dal notaio per la stipula di un atto di accertamento/riconoscimento
ovviamente è sempre auspicabile una composizione amichevole, altrimenti si corre il rischio di arricchire gli avvocati
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