Nel caso di disdetta per uso personale non c'e' la prelazione per ovvie ragioni.
La prelazione a favore del conduttore opera solo nel caso di trasferimento a terzi lettera g) dell'articolo 3 legge 431/1998
C'e' solo se il nuovo proprietario dovesse vendere e disdettare il contratto alla prima scadenza avvalendosi dell'articolo 3 lettera g. Fra l'altro la prelazione a favore del conduttore non opera nel caso di trasferimento a parenti entro il secondo grado come stabilito dall'articolo 38 della legge 392/1978.
Sinceramente la tua contestazione non mi e' chiara.
Mi spiace che questa interessante dissertazione si mescoli al tema principale di questa discussione: ma vorrei approfondire la questione, vista la disponibilità vostra.
Provo a ripetere le mie perplessità circa la lettura che Slartibartfast fa della legge.
1) Non abbiamo dubbi sul fatto che "La prelazione a favore del conduttore opera solo nel caso di trasferimento a terzi lettera g) dell'articolo 3 legge 431/1998"
Ma Slartibartfast ha scritto al post 22::
L'appartamento viene quindi venduto con il contratto in corso e l'inquilino non ha alcun diritto di prelazione.Se fossimo alla scadenza dei primi 4 anni e venisse comunicata disdetta del contratto a causa della vendita, allora gli inquilini avrebbero diritto di prelazione.
2) Cioè ritiene che la prelazione dettata dal suddetto articolo 3 g), scatti solo e soltanto in caso di Disdetta alla prima scadenza (art.3 c.1,) e (
and) in presenza di intenzione a vendere.
3) Non scatterebbe invece la prelazione, di fronte ad una vendita pura e semplice, operata durante il primo quadriennio. (senza disdetta al conduttore)
Non nego che prendendo alla lettera il testo della legge, tale conseguenza non abbia ragion d'essere.
Ma è sul piano logico, supponendo che il dettato del punto g) dell'art 3 sia indotto da una forma di garanzia verso il conduttore, che mi sembra limitativa la conseguenza.
4) Infatti il locatore, di fronte ad un compratore interessato in proprio a quell'immobile, si guarderebbe bene dal disdettare il proprio conduttore, con conseguente obbligo di dargli la prelazione; e venderebbe al terzo compratore, lasciando a lui, alla scadenza del quadriennio, di esercitare il diritto di disdetta secondo il punto a) del solito articolo.
Per questo parlo di aggiramento del diritto di prelazione del conduttore, che si verrebbe a trovare scavalcato: come se il punto g) perdesse in sostanza di efficacia pratica potendo così facilmente essere eluso.
@od1n0: sono curioso di avere il tuo parere. Il mio è un processo alle intenzioni? A me sembra la legge non si debba intendere in modo così ristretto.come al passo 2, e dubito non ci siano state prese di posizione della magistratura in merito.